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LEGGE 29 luglio 2003, n. 229

Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001.

note: Entrata in vigore della legge: 9-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/02/2007)
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Testo in vigore dal:  27-2-2007
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Art. 20-bis

(Decreti legislativi correttivi e integrativi)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9 e 11, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. (8)
((9))
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 luglio 2006, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 14) che "È prorogato di un anno il termine di cui al comma 1 dell'articolo 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui agli articoli 4 e 7 della citata legge 29 luglio 2003, n. 229, nel rispetto degli oggetti, dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al medesimo articolo 20-bis."
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 26 febbraio 2007, n. 17 (con l'art. 1, comma 2) ha disposto che "Il termine di un anno previsto dall'articolo 20-bis, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo di cui all'articolo 11 della medesima legge, è prorogato di un anno."