stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4
e l'allegato B; 
  Vista la direttiva n.  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 settembre 2005,  relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche professionali; 
  Vista la direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006,
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  89/48/CEE  relativa  ad  un  sistema  generale   di
riconoscimento dei diplomi di  istruzione  superiore  che  sanzionano
formazioni professionali di una durata minima di tre anni; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  maggio  1994,  n.  319,  recante
attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un  secondo  sistema
generale di riconoscimento della formazione professionale che integra
la direttiva 89/48/CEE; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
approvazione del Codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 20 settembre  2002,  n.  229,  recante
attuazione della direttiva 99/42/CE che istituisce un  meccanismo  di
riconoscimento  delle  qualifiche  per  le  attivita'   professionali
disciplinate dalle direttive di liberalizzazione  e  dalle  direttive
recanti misure transitorie e che  completa  il  sistema  generale  di
riconoscimento delle qualifiche; 
  Visto il decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  recante
attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione
dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento   dei   loro   diplomi,
certificati ed altri titoli e  delle  direttive  97/50/CE,  98/21/CE,
98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE; 
  Vista la legge 13 giugno 1985,  n.  296,  relativa  al  diritto  di
stabilimento  e  libera  prestazione  dei  servizi  da  parte   delle
ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita'
economica europea; 
  Visto il decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  129,  relativo
all'attuazione  delle  direttive  85/384/CEE,  n.  85/614/CEE  e   n.
86/17/CEE  in  materia   di   riconoscimento   dei   diplomi,   delle
certificazioni e altri titoli nel settore dell'architettura; 
  Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409,  relativa  alla  istituzione
della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al
diritto di stabilimento ed alla  libera  prestazione  di  servizi  da
parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee; 
  Vista la legge 18 dicembre 1980, n. 905,  relativa  al  diritto  di
stabilimento  e  libera  prestazione  dei  servizi  da  parte   degli
infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunita'
economica europea; 
  Vista la legge 8 novembre 1984, n.  750,  relativa  al  diritto  di
stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei  veterinari
cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea; 
  Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258,  relativo  alla
attuazione delle direttive 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE,
in materia di formazione e diritto di stabilimento dei  farmacisti  a
norma dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 212; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 ottobre 2007; 
  Sulla  proposta  dei  Ministri  per  le  politiche  europee,  della
pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca, della salute e
della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,
dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale,
dello sviluppo economico, per i beni e le  attivita'  culturali,  dei
trasporti e per gli affari regionali e le autonomie locali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                            O g g e t t o 
 
  1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento, per  l'accesso
alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di
quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a  professionisti
in  quanto  partecipi  sia  pure  occasionalmente  dell'esercizio  di
pubblici  poteri  ed  in  particolare  le  attivita'  riservate  alla
professione notarile, delle qualifiche professionali  gia'  acquisite
in uno o piu' Stati membri dell'Unione  europea,  che  permettono  al
titolare di tali qualifiche  di  esercitare  nello  Stato  membro  di
origine la professione corrispondente. 
  ((1-bis.   Il   presente   decreto   disciplina,    altresi',    il
riconoscimento delle qualifiche professionali gia' acquisite in uno o
piu' Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di
tali qualifiche di  esercitare  nello  Stato  membro  di  origine  la
professione corrispondente, ai  fini  dell'accesso  parziale  ad  una
professione regolamentata sul territorio nazionale, nonche' i criteri
relativi al riconoscimento dei tirocini professionali  effettuati  da
cittadini italiani in un altro Stato membro.)) 
  2. Restano  salve  le  disposizioni  vigenti  che  disciplinano  il
profilo dell'accesso al pubblico impiego.