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DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1991, n. 258

Attuazione delle direttive n. 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti, a norma dell'art. 6 della legge 30 luglio 1990, n. 212.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-8-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/10/2003)
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Testo in vigore dal:  31-8-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 1991;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato del presente decreto è riconosciuto il titolo di farmacista ed è consentito l'esercizio delle seguenti attività professionali:
a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
b) fabbricazione e controllo dei medicinali;
c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;
d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;
e) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;
f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;
g) diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.
2. L'elenco di cui all'allegato è modificato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica, in conformità ad eventuali modifiche ed integrazioni delle direttive comunitarie.
3. I diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati membri delle Comunità europee ai cittadini degli stessi, che soddisfano l'insieme dei requisiti minimi di formazione richiesti dalla normativa comunitaria, ma non corrispondono alle denominazioni figuranti nell'allegato al presente decreto, sono assimilati, a tutti gli effetti, ai diplomi, certificati e altri titoli di cui al comma 1, se sono corredati di un attestato che certifichi che sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni comunitarie e che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli specificati nell'allegato al presente decreto.