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LEGGE 30 luglio 1990, n. 212

Delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunità europee in materia di sanità e di protezione dei lavoratori.

note: Entrata in vigore della legge: 19/8/1990
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Testo in vigore dal:  19-8-1990

Art. 6

Farmacisti
1. Il decreto legislativo in materia di formazione dei farmacisti sarà informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare:
a) individuare le procedure e le modalità per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista da parte di cittadini degli Stati membri;
b) consentire il mantenimento dell'iscrizione all'ordine provinciale dei farmacisti di coloro che si trasferiscano in altro Stato membro.