LEGGE 30 luglio 1990, n. 212

Delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunita' europee in materia di sanita' e di protezione dei lavoratori.

note: Entrata in vigore della legge: 19/8/1990
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-8-1990
                               Art. 6.
                              Farmacisti
  1.  Il  decreto legislativo in materia di formazione dei farmacisti
sara'  informato  ai  seguenti  princi'pi  e  criteri  direttivi,  in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare:
    a)   individuare   le  procedure  e  le  modalita'  per  ottenere
l'autorizzazione all'esercizio della  professione  di  farmacista  da
parte di cittadini degli Stati membri;
    b)   consentire   il   mantenimento   dell'iscrizione  all'ordine
provinciale dei farmacisti di coloro che si  trasferiscano  in  altro
Stato membro.