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LEGGE 30 luglio 1990, n. 212

Delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunità europee in materia di sanità e di protezione dei lavoratori.

note: Entrata in vigore della legge: 19/8/1990
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-8-1990
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                             Procedimento
  1.  Il  Governo  e' delegato ad emanare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con
decreti   aventi  forza  di  legge,  le  norme  necessarie  per  dare
attuazione alle direttive  delle  Comunita'  europee  indicate  negli
allegati A, B, C, D ed E.
  2.  I  decreti  di  cui  al  comma  1  sono  adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del
Ministro   per  il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia  e  giustizia,
del  tesoro  e  con  i  Ministri  preposti alle altre amministrazioni
interessate.
  3.  Gli  schemi di detti decreti sono preventivamente sottoposti al
parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati  e  del
Senato   della  Repubblica,  competenti  per  materia,  che  dovranno
esprimersi  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  comunicazione.
Decorso  tale  termine,  i  decreti sono emanati anche in mancanza di
detto parere.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
          seguente:
                                   "CAPO III
                         POTESTA' NORMATIVA DEL GOVERNO
             Art.   14   (Decreti   legislativi).   -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
             2.  L'emanazione  del  decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
             3.   Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
             4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".