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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2007, n. 158

Regolamento recante criteri, procedure e modalità di attuazione degli interventi a sostegno del settore turistico, a norma dell'articolo 1, comma 1227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2007
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-10-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Visto  l'articolo 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233,   cosi'   come   modificato   dall'articolo 15,   comma 5,   del
decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  le  funzioni  di competenza statale in
materia  di  turismo  e  che,  per  l'esercizio  di tali funzioni, ha
istituito   presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  il
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 luglio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  167 del
20 luglio 2006, con il quale le funzioni in materia di turismo di cui
al  citato  decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, sono state delegate
al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli;
  Vista  la  legge  29 marzo  2001,  n. 135, recante la riforma della
legislazione nazionale del turismo;
  Visto  in  particolare l'articolo 5, comma 5, della citata legge n.
135  del  2001,  ai  sensi  del  quale  il  Ministero delle attivita'
produttive,  provvede,  nell'ambito  delle  disponibilita'  assegnate
dalla  legge  finanziaria  al  Fondo  unico  per  gli  incentivi alle
imprese,  agli  interventi  di  cofinanziamento  a favore dei sistemi
turistici  locali  per  i  progetti  di  sviluppo che prestino ambiti
interregionali o sovraregionali;
  Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive 18 novembre
2003,  11  novembre  2004  e  2 dicembre  2005  con  cui  sono  stati
disciplinati  per  le  annualita'  2001,  2002, 2004 e 2005 criteri e
modalita'  per  la  gestione  delle risorse per gli interventi di cui
all'articolo 5, comma 5, della legge n. 135 del 2001;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 1227, della citata legge
n.  296  del  2006,  che,  per  le  finalita' di sostegno del settore
turistico, prevede per gli anni 2007, 2008 e 2009 l'autorizzazione di
una  spesa  di 10 milioni di euro annui, demandandone l'attuazione ad
un  regolamento  da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  27 dicembre  2006,  n.  298,  di approvazione del
bilancio  di  previsione dello Stato per l'anno 2007, con la quale e'
stata   attribuita   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo la somma
di  10 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 1227, della legge
n. 296 del 2006;
  Acquisito  nella  seduta  del  1° febbraio  2007,  con osservazioni
integralmente recepite nel presente regolamento, il parere favorevole
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 maggio 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2007;
  Ritenuto di dover dare attuazione all'articolo 1, comma 1227, della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2007;
  Sulla  proposta  del  Vicepresidente del Consiglio dei Ministri con
delega  al turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                Finalita' e oggetto degli interventi

  1.  Il regolamento disciplina la gestione delle risorse finanziarie
assegnate  per  ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009  ai sensi
dell'articolo 1, comma 1227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il
Dipartimento  per  lo  sviluppo e la competitivita' del turismo della
Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  provvede  all'attuazione
amministrativa  del  presente  regolamento  ed  alla  gestione  delle
risorse assegnate.
  2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati a
conseguire, anche in conformita' all'articolo 5, comma 5, della legge
29 marzo  2001, n. 135, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri   in  data  13 settembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale   n.   225   del  25 settembre  2002,  recante  recepimento
dell'accordo  fra  lo  Stato,  le  regioni e le province autonome sui
principi  per  l'armonizzazione,  la valorizzazione e lo sviluppo del
sistema  turistico,  per  il  tramite  delle regioni e delle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano e l'interazione con le autonomie
locali   e   le   associazioni   imprenditoriali   del   settore,  la
valorizzazione dei territori nazionali e delle relative potenzialita'
turistiche.
  3.  Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 gli
interventi  concernono  specificamente la valorizzazione di itinerari
turistici   a   valenza   interregionale   regionale   o  provinciale
caratterizzati  da spiccati elementi di rilevanza storica, culturale,
religiosa  e  da  un potenziale di attrazione della domanda turistica
internazionale.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Il  testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988,
          n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari».
              - Il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59) e' stato pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  30 agosto  1999,  n.  203,
          supplemento ordinario.
              - Il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  303
          (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma  dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
          stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre
          1999, n. 205, supplemento ordinario.
              - Il testo dell'art. 1, comma 19-bis, del decreto-legge
          18 maggio  2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di
          riordino  delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  e  dei  Ministeri) pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  del  18 maggio  2006,  n.  114, convertito dalla
          legge  17 luglio  2006,  n.  233 (Conversione in legge, con
          modificazioni,  del  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181,
          recante  disposizioni  urgenti in materia di riordino delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle
          disposizioni  in materia di funzioni e organizzazione della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei Ministeri)
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2006, n.
          164), e' il seguente:
              «19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al
          Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 27 e 28
          del   decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  e
          successive  modificazioni,  in  materia  di  turismo,  sono
          attribuite  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri; il
          Ministro   dello   sviluppo   economico   concerta  con  il
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri l'individuazione e
          l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie
          da  destinare  al  turismo, ivi comprese quelle incluse nel
          Fondo  per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali
          funzioni  e'  istituito, presso la Presidenza del Consiglio
          dei   Ministri,  il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
          competitivita'   del  turismo,  articolato  in  due  uffici
          dirigenziali   di   livello   generale,   che,   in  attesa
          dell'adozione   dei   provvedimenti   di  riorganizzazione,
          subentra   nelle  funzioni  della  Direzione  generale  del
          turismo che e' conseguentemente soppressa».
              - Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni
          urgenti in materia tributaria e finanziaria), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230.
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  13 luglio  2006  (Delega di funzioni al Vicepresidente
          del  Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli) e' stato
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2006, n.
          167.
              -  Il  testo  dell'art. 5, comma 5 della legge 29 marzo
          2001,  n.  135  (Riforma  della  legislazione nazionale del
          turismo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile
          2001, n. 92, e' il seguente:
              «5.   Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  a  decorrere  dall'esercizio finanziario
          2001,  nell'ambito  delle  disponibilita'  assegnate  dalla
          legge  finanziaria  al  Fondo  unico per gli incentivi alle
          imprese,  di  cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998,
          n.  448,  provvede  agli  interventi  di  cofinanziamento a
          favore  dei  sistemi  turistici  locali  per  i progetti di
          sviluppo    che    prestino    ambiti    interregionali   o
          sovraregionali.  Con  decreto  del Ministro dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano, sono definiti i
          criteri  e le modalita' per la gestione dell'intervento del
          Fondo unico per gli incentivi alle imprese.».
              - Il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive
          dell'11 novembre   2004  (Proroga  del  termine  finale  di
          presentazione  delle  domande  di  agevolazione,  di cui al
          decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito, con
          modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido
          per  il  bando  del  2003  del  settore  turismo)  e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2004,
          n. 276.
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 1227, della legge del
          27 dicembre  2006,  n.  296 (Disposizioni per la formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  27 dicembre  2006, n. 299,
          supplemento ordinario, e' il seguente:
              «1227.   Per  il  sostegno  del  settore  turistico  e'
          autorizzata  la  spesa  di  10  milioni  di  euro annui per
          ciascuno  degli  anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da
          emanare   ai  sensi  dell'art.  17,  comma 2,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400, su proposta della Presidenza del
          Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la
          competitivita'  del turismo, si provvede all'attuazione del
          presente comma.».
              - La  legge  del  27 dicembre 2006, n. 298 (Bilancio di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2007  e
          bilancio  pluriennale  per  il triennio 2007-2009) e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2006,
          n. 300, supplemento ordinario.
          Nota all'art. 1:
              - Per il testo dell'art. 1, comma 1227, della legge del
          27 dicembre  2006,  n.  296  e  per  il  testo dell'art. 5,
          comma 5,  della  legge  n.  135 del 2001, si vedano le note
          alle premesse.