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DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2007, n. 51

Attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/4/2007
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Testo in vigore dal: 24-4-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni   in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli articoli 8 e 21 della
legge   6 febbraio  1996,  n.  52,  di  cui  al  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
  Vista   la  direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare
per  l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
  Visto   il   Regolamento  n.  809/2004/CE  della  Commissione,  del
29 aprile   2004,   recante  modalita'  di  esecuzione  della  citata
direttiva  2003/71/CE  per  quanto riguarda le informazioni contenute
nei   prospetti,   il   modello  dei  prospetti,  l'inclusione  delle
informazioni  mediante  riferimento, la pubblicazione dei prospetti e
la diffusione di messaggi pubblicitari;
  Visti gli articoli 12 e 44 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
  Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 ottobre 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 marzo 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente decreto apporta modifiche ed integrazioni al testo
unico  delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di
cui  al  decreto  legislativo  24 febbraio  1998, n. 58, e successive
modificazioni, di seguito denominato: «testo unico delle disposizioni
in   materia   di  intermediazione  finanziaria»,  al  fine  di  dare
attuazione  alla  direttiva  2003/71/CE  del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare
per  l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari.
  2.  La  Consob  e'  l'autorita'  nazionale  competente responsabile
dell'espletamento  dei  compiti previsti dalla direttiva indicata nel
comma 1.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'articolo 10,   commi  2  e 3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il testo dell'art. 14, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,   n.  400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri», e' il seguente:
              «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.».
              - Il testo degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
          1996,  n.  52,  recante: «Disposizioni per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita'   europee  -  legge  comunitaria  1994.»,  e'  il
          seguente:
              «Art.   8   (Riordinamento   normativo   nelle  materie
          interessate  dalle  direttive comunitarie). - 1. Il Governo
          e'  delegato  ad  emanare,  entro  due  anni  dalla data di
          entrata  in  vigore della presente legge, testi unici delle
          disposizioni  dettate  in  attuazione della delega prevista
          dall'art.  1,  coordinandovi  le norme vigenti nelle stesse
          materie  ed  apportando  alle  medesime  le  integrazioni e
          modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
              2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera
          dei   deputati   e   al   Senato   della   Repubblica   per
          l'acquisizione  del parere delle Commissioni competenti per
          materia.   Decorsi  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
          trasmissione.».
              «Art.  21  (Servizi  di  investimento  nel  settore dei
          valori  mobiliari  e adeguatezza patrimoniale delle imprese
          di  investimento  mobiliare e degli enti creditizi: criteri
          di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio
          93/6/CEE e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) prevedere  che  la  prestazione  a terzi, a titolo
          professionale,  dei  servizi  d'investimento indicati nella
          sezione   A  dell'allegato  alla  direttiva  93/22/CEE  sia
          riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che
          gli  agenti di cambio continuino ad esercitare le attivita'
          loro consentite dall'ordinamento vigente;
                b) prevedere   che   le   imprese   di   investimento
          autorizzate in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano
          prestare  in  Italia  i  servizi  di  cui all'allegato alla
          direttiva  stessa  in  libera  prestazione  ovvero  per  il
          tramite   di   succursali;   stabilire,  altresi',  che  la
          vigilanza  sulle  imprese  autorizzate sia esercitata dalle
          autorita'  che  hanno  rilasciato  l'autorizzazione, mentre
          restano  ferme  le  attribuzioni  delle  autorita' italiane
          competenti  in materia di elaborazione e applicazione delle
          norme  di  comportamento, di politica monetaria, nonche' di
          costituzione,   funzionamento   e   controllo   di  mercati
          regolamentati;
                c) definire  la  ripartizione delle competenze tra la
          Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri gia' previsti nel
          titolo  I  della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando
          uniformita'  di  disciplina in relazione a servizi prestati
          ed  evitando  duplicazioni  di compiti nell'esercizio delle
          funzioni di controllo;
                d) prevedere  che  le  autorita' italiane collaborino
          tra  loro  e  con  le  autorita'  degli  altri Stati membri
          dell'Unione  europea, degli Stati dell'Associazione europea
          di  libero  scambio  (EFTA),  ai quali si applica l'Accordo
          sullo  Spazio  economico  europeo  e,  mediante  accordi  a
          condizione  di  reciprocita',  con le autorita' degli Stati
          terzi  preposte  alla  vigilanza  sugli  intermediari  e  i
          mercati finanziari e sulle imprese assicurative;
                e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita' e
          la   disciplina  delle  partecipazioni  al  capitale  delle
          imprese  di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e
          garantendo  in  ogni caso la sana e prudente gestione delle
          imprese d'investimento;
                f) stabilire  che  l'esercizio  dei poteri attribuiti
          alle  autorita' competenti si esplichi avendo riguardo alla
          trasparenza  e  alla  correttezza  dei  comportamenti degli
          intermediari,   alla   tutela   degli   investitori,   alla
          stabilita',  alla  competitivita'  ed al buon funzionamento
          del  sistema  finanziario,  nonche'  alla  sana  e prudente
          gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra
          gli  intermediari  ammessi  allo  svolgimento di uno o piu'
          servizi di investimento;
                g) prevedere   forme   di   vigilanza  regolamentare,
          informativa    e   ispettiva,   riguardanti   l'adeguatezza
          patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse
          configurazioni,      le      partecipazioni     detenibili,
          l'organizzazione  amministrativa  e  contabile, i controlli
          interni,  le  norme  di  comportamento,  l'informazione, la
          correttezza  e  la  regolarita' delle negoziazioni. Dovra',
          inoltre,  essere  prevista  la  riduzione  al  minimo  e la
          trasparenza dei conflitti di interesse;
                h) stabilire  la  disciplina  di  comportamento degli
          intermediari,    ispirandola    ai    principi    di   cura
          dell'interesse  del  cliente e dell'integrita' del mercato,
          di  diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equita'.
          Nella  applicazione  dei principi si dovra' altresi' tenere
          conto della esperienza professionale degli investitori;
                i) nell'applicazione  dei  principi  si  dovra' tener
          conto  della  professionalita'  dei  promotori  finanziari,
          anche   al   fine  della  consulenza  relativa  ai  servizi
          finanziari    e   ai   valori   mobiliari   oggetto   della
          sollecitazione fuori sede;
                l) prevedere  che  i  diritti  degli  investitori sui
          fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano
          servizi  di  investimento  siano  distinti  da quelli delle
          imprese  affidatarie  ed  adeguatamente salvaguardati anche
          attraverso  l'eventuale  affidamento dei fondi e dei valori
          mobiliari  a soggetti depositari terzi. La disciplina delle
          crisi   dovra'   essere   uniforme  per  tutti  i  soggetti
          autorizzati  all'attivita'  di  intermediazione  in  valori
          mobiliari,  in particolare mediante l'assoggettamento delle
          imprese  di  investimento  a  provvedimenti  cautelari,  ad
          amministrazione   straordinaria,   nonche'  a  liquidazione
          coatta amministrativa;
                m) prevedere  il potere delle autorita' competenti di
          disciplinare,  in  conformita' alla direttiva 93/22/CEE, le
          ipotesi  in  cui  le  transazioni  relative  agli strumenti
          finanziari  negoziati  nei  mercati  regolamentati italiani
          devono essere eseguite nei mercati stessi;
                n) prevedere la possibilita' di accesso delle imprese
          di  investimento  e  delle  banche ai mercati regolamentati
          secondo  scadenze  temporali  che non penalizzino le banche
          italiane  rispetto  agli  altri  operatori.  Tali  soggetti
          potranno  acquistare  la  qualita' di membri dei sistemi di
          compensazione  e  liquidazione,  nel rispetto dei criteri e
          delle procedure fissati dalle autorita' competenti;
                o) disciplinare   gli  obblighi  di  dichiarazione  e
          informazione   in  modo  da  contemperare  le  esigenze  di
          trasparenza  ed  efficienza  dei mercati regolamentati e il
          diritto  dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento
          le condizioni di svolgimento dei servizi;
                p) le   disposizioni  necessarie  per  adeguare  alle
          direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo
          svolgimento   dei  servizi  di  investimento,  per  la  cui
          adozione  non  si debba provvedere con atti aventi forza di
          legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia,
          secondo le rispettive competenze normativamente previste;
                q) disciplinare,   secondo   linee   omogenee   e  in
          un'ottica      di      semplificazione,      l'istituzione,
          l'organizzazione    e    il   funzionamento   dei   mercati
          regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica,
          che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli
          mercati   e   siano   dotati   di   poteri   di   gestione,
          autoregolamentazione  e  intervento,  nonche'  disciplinare
          l'articolazione,  le  competenze  e  il coordinamento delle
          autorita'  di  controllo,  tenendo  conto  dei  principi in
          materia  di  vigilanza  sui  mercati  contenuti nella legge
          2 gennaio   1991,   n.  1,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica
          29 dicembre   1987,   n.   556,   e  relative  disposizioni
          attuative;
                r) prevedere  che,  fermo  restando  quanto stabilito
          dall'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel
          definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per
          assicurare  l'osservanza delle norme di recepimento e delle
          disposizioni  generali  o particolari emanate sulla base di
          esse  si  tenga  conto dei principi della legge 24 novembre
          1981,  n.  689, e successive modificazioni, con particolare
          riguardo  all'applicazione  delle  sanzioni  nei  confronti
          delle   persone   fisiche.   Dovra'   essere   sancita   la
          responsabilita'  delle  imprese di investimento, alle quali
          appartengono   i  responsabili  delle  violazioni,  per  il
          pagamento  delle  sanzioni e per l'esercizio del diritto di
          regresso  verso  i  predetti responsabili, nonche' adottata
          ogni  altra  disposizione  necessaria  per  razionalizzare,
          sotto  il  profilo  sia  sostanziale  che  procedurale,  il
          sistema   dei  provvedimenti  cautelari  e  delle  sanzioni
          amministrative  applicabili alle violazioni di disposizioni
          in materia di servizi di investimento.
              2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i
          decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al
          presente  art.  dovranno  essere  emanati  entro centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  al fine di dare pronta attuazione ai principi della
          parita'  concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati
          e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive
          stesse.
              3.  In  sede  di  riordinamento normativo delle materie
          concernenti   gli  intermediari,  i  mercati  finanziari  e
          mobiliari  e  gli  altri  aspetti comunque connessi, cui si
          provvedera'    ai    sensi   dell'art.   8,   le   sanzioni
          amministrative  e  penali  potranno  essere  coordinate con
          quelle  gia' comminate da leggi vigenti in materia bancaria
          e  creditizia  per  violazioni che siano omogenee e di pari
          offensivita'.   A   tal  fine  potra'  stabilirsi  che  non
          costituiscono   reato   e   sono  assoggettate  a  sanzioni
          amministrative  pecuniarie,  sulla  base dei principi della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
          e  fino  ad  un ammontare massimo di lire trecento milioni,
          violazioni  per  le quali e' prevista, in via alternativa o
          congiunta,  la  pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un
          anno,  con  esclusione  delle  condotte volte ad ostacolare
          l'attivita' delle autorita' di vigilanza ovvero consistenti
          nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che
          offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato.
              4.  In  sede  di  riordinamento normativo delle materie
          concernenti   gli  intermediari,  i  mercati  finanziari  e
          mobiliari  e  gli  altri  aspetti  comunque connessi potra'
          essere  altresi'  modificata  la  disciplina  relativa alle
          societa'  emittenti  titoli  sui mercati regolamentati, con
          particolare  riferimento  al  collegio sindacale, ai poteri
          delle  minoranze,  ai  sindacati  di  voto e ai rapporti di
          gruppo,  secondo  criteri  che  rafforzino  la  tutela  del
          risparmio e degli azionisti di minoranza.».
              - Il  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
          supplemento ordinario.
              - La  direttiva 2003/71/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          31 dicembre 2003, n. L 345.
              - La  direttiva 2001/34/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          6 luglio 2001, n. L 184.
              - Il  regolamento  n.  809/2004/CE  e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 149.
              - Il   testo   degli   articoli 12  e  44  della  legge
          28 dicembre  2005,  n.  262  recante:  «Disposizioni per la
          tutela   del   risparmio   e   la  disciplina  dei  mercati
          finanziari.», e' il seguente:
              «Art.  12  (Attuazione  della  direttiva 2003/71/CE del
          4 novembre  2003  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          relativa  al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica
          o  l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e
          che  modifica  la direttiva 2001/34/CE). - 1. Il Governo e'
          delegato  ad  adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza  pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e
          delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, un decreto legislativo recante
          le  norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del
          4 novembre  2003  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          relativa  al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica
          o  l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e
          che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata
          "direttiva".
              2.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto  legislativo  di  cui  al  comma 1, il Governo, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi previsti dal
          comma 3,  e  con  la  procedura  stabilita  per  il decreto
          legislativo  di  cui  al comma 1, puo' emanare disposizioni
          correttive  e integrative del medesimo decreto legislativo,
          anche  per tenere conto delle misure di esecuzione adottate
          dalla  Commissione  europea  secondo  la  procedura  di cui
          all'art. 24, paragrafo 2, della direttiva.
              3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono
          apportate  al  testo  unico  di  cui al decreto legislativo
          24 febbraio  1998,  n.  58,  e successive modificazioni, le
          modifiche  e  le  integrazioni  necessarie  al  corretto  e
          integrale  recepimento  della  direttiva  e  delle relative
          misure    di    esecuzione    nell'ordinamento   nazionale,
          mantenendo,  ove  possibile,  le ipotesi di conferimento di
          poteri  regolamentari  ivi  contemplate;  i decreti tengono
          inoltre conto dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) adeguare  alla normativa comunitaria la disciplina
          dell'offerta  al  pubblico  dei prodotti finanziari diversi
          dagli  strumenti finanziari come definiti, rispettivamente,
          dall'art.  1,  comma 1,  lettera u),  e  comma 2, del testo
          unico  di  cui  al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
          58;
                b) individuare  nella  CONSOB  l'Autorita'  nazionale
          competente in materia;
                c) prevedere  che  la  CONSOB,  al fine di assicurare
          l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto
          informativo  da  pubblicare  in caso di offerta pubblica di
          titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in
          un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione
          con la Banca d'Italia;
                d) assicurare   la   conformita'   della   disciplina
          esistente in materia di segreto d'ufficio alla direttiva;
                e) disciplinare  i  rapporti  con le Autorita' estere
          anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;
                f) individuare,  anche  mediante  l'attribuzione alla
          CONSOB   di   compiti   regolamentari,   da  esercitare  in
          conformita'  alla  direttiva  e  alle  relative  misure  di
          esecuzione dettate dalla Commissione europea:
                  1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo
          di  pubblicare  un  prospetto  nonche'  i tipi di strumenti
          finanziari  alla  cui  offerta  al pubblico ovvero alla cui
          ammissione  alla  negoziazione  non si applica l'obbligo di
          pubblicare un prospetto;
                  2) le condizioni alle quali il collocamento tramite
          intermediari  ovvero  la  successiva rivendita di strumenti
          finanziari   oggetto  di  offerte  a  cui  non  si  applica
          l'obbligo  di pubblicare un prospetto siano da assoggettare
          a detto obbligo;
                g) prevedere   che   il  prospetto  e  i  supplementi
          approvati  nello  Stato  membro  d'origine siano validi per
          l'offerta  al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione
          in Italia;
                h) prevedere,  nei  casi contemplati dalla direttiva,
          il   diritto   dell'investitore   di  revocare  la  propria
          accettazione,  comunque essa sia denominata, stabilendo per
          detta   revoca  un  termine  non  inferiore  a  due  giorni
          lavorativi,    prevedendo    inoltre   la   responsabilita'
          dell'intermediario   responsabile   del   collocamento   in
          presenza  di  informazioni  false  o  di omissioni idonee a
          influenzare  le  decisioni d'investimento di un investitore
          ragionevole;
                i) prevedere  i  criteri  in  base ai quali la CONSOB
          puo'  autorizzare  determinate  persone fisiche e piccole e
          medie imprese ad essere considerate investitori qualificati
          ai  fini  dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a
          investitori   qualificati  dall'obbligo  di  pubblicare  un
          prospetto;
                l) prevedere    una    disciplina    concernente   la
          responsabilita'  civile  per  le informazioni contenute nel
          prospetto;
                m) prevedere   che   la   CONSOB,   con   riferimento
          all'approvazione  del  prospetto,  verifichi la completezza
          delle  informazioni  nello  stesso  contenute,  nonche'  la
          coerenza e la comprensibilita' delle informazioni fornite;
                n) conferire  alla  CONSOB  il potere di disciplinare
          con  regolamenti,  in  conformita'  alla  direttiva  e alle
          relative  misure  di  esecuzione  dettate dalla Commissione
          europea, anche le seguenti materie:
                  1)   impiego   delle   lingue   nel  prospetto  con
          individuazione  dei  casi  in  cui  la nota di sintesi deve
          essere redatta in lingua italiana;
                  2)  obbligo  di  depositare  presso  la  CONSOB  un
          documento  concernente  le  informazioni  che gli emittenti
          hanno  pubblicato  o reso disponibili al pubblico nel corso
          di un anno;
                  3)      condizioni     per     il     trasferimento
          dell'approvazione  di un prospetto all'Autorita' competente
          di un altro Stato membro;
                  4)  casi  nei quali sono richieste la pubblicazione
          del  prospetto anche informa elettronica e la pubblicazione
          di  un  avviso il quale precisi in che modo il prospetto e'
          stato  reso  disponibile  e  dove  puo' essere ottenuto dal
          pubblico;
                o) avvalersi  della facolta' di autorizzare la CONSOB
          a  delegare compiti a societa' di gestione del mercato, nel
          rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva;
                p) fatte  salve  le sanzioni penali gia' previste per
          il   falso  in  prospetto,  prevedere,  per  la  violazione
          dell'obbligo   di   pubblicare   il   prospetto,   sanzioni
          amministrative  pecuniarie  di  importo  non inferiore a un
          quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due
          volte  il  controvalore  stesso e, ove quest'ultimo non sia
          determinabile,  di  importo  minimo  di  centomila  euro  e
          massimo  di  due  milioni  di euro; prevedere, per le altre
          violazioni  della normativa interna e comunitaria, sanzioni
          amministrative    pecuniarie    da    cinquemila   euro   a
          cinquecentomila  euro; escludere l'applicabilita' dell'art.
          16  della  legge  24 novembre  1981,  n.  689, e successive
          modificazioni;  prevedere  la  pubblicita'  delle  sanzioni
          salvo  che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa
          turbare   gravemente   i   mercati   o  arrecare  un  danno
          sproporzionato;  prevedere  sanzioni  accessorie  di natura
          interdittiva,
                q) attribuire   alla   CONSOB   il   relativo  potere
          sanzionatorio,   da   esercitare   secondo   procedure  che
          salvaguardino  il  diritto  di  difesa, e prevedere, ove le
          violazioni   siano   commesse  da  persone  giuridiche,  la
          responsabilita'  di  queste ultime, con obbligo di regresso
          verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.».
              «Art.  44  (Procedura  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative).  -  1. Gli  schemi  dei  decreti  legislativi
          previsti  dalla  presente  legge,  ciascuno  dei quali deve
          essere   corredato   di  relazione  tecnica  sugli  effetti
          finanziari  delle  disposizioni  in  esso  contenute,  sono
          trasmessi  alle  Camere ai fini dell'espressione dei pareri
          da  parte  delle  Commissioni  parlamentari  competenti per
          materia  e  per le conseguenze di carattere finanziario. Le
          competenti  Commissioni  parlamentari  esprimono  il parere
          entro  quaranta  giorni dalla data di trasmissione. Qualora
          il   termine   per   l'espressione   del   parere   decorra
          inutilmente,  i decreti legislativi possono essere comunque
          adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del
          parere  delle  Commissioni  parlamentari  scada  nei trenta
          giorni   che   precedono   la   scadenza  del  termine  per
          l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
          prorogato di novanta giorni.».
              - Il testo dell'art. 10 della legge 4 febbraio 2005, n.
          11,   recante:   «Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia  al  processo  normativo  dell'Unione europea e
          sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» e'
          il seguente:
              «Art.  10  (  Misure  urgenti  per  l'adeguamento  agli
          obblighi  derivanti  dall'ordinamento comunitario). - 1. Il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
          politiche   comunitarie  puo'  proporre  al  Consiglio  dei
          Ministri   l'adozione  dei  provvedimenti,  anche  urgenti,
          necessari  a  fronte  di atti normativi e di sentenze degli
          organi    giurisdizionali   delle   Comunita'   europee   e
          dell'Unione  europea  che  comportano  obblighi  statali di
          adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla
          data  di presunta entrata in vigore della legge comunitaria
          relativa all'anno in corso.
              2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o il
          Ministro  per  i  rapporti  con  il  Parlamento  assume  le
          iniziative  necessarie  per  favorire  un  tempestivo esame
          parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.
              3.  Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di
          adeguamento    ai    vincoli   derivanti   dall'ordinamento
          comunitario  riguardino materie di competenza legislativa o
          amministrativa  delle regioni e delle province autonome, il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
          politiche   comunitarie   informa   gli   enti  interessati
          assegnando  un  termine  per  provvedere e, ove necessario,
          chiede  che  la  questione venga sottoposta all'esame della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano per
          concordare  le  iniziative  da assumere. In caso di mancato
          tempestivo  adeguamento  da  parte  dei  suddetti  enti, il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
          politiche  comunitarie propone al Consiglio dei Ministri le
          opportune  iniziative  ai  fini  dell'esercizio  dei poteri
          sostitutivi  di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,
          secondo  comma, della Costituzione, secondo quanto previsto
          dagli  articoli 11,  comma 8,  13,  comma 2, e 16, comma 3,
          della presente legge e dalle altre disposizioni legislative
          in materia.
              4.  I  decreti  legislativi  di attuazione di normative
          comunitarie  o  di modifica di disposizioni attuative delle
          medesime, la cui delega e' contenuta in leggi diverse dalla
          legge   comunitaria  annuale,  fatti  salvi  gli  specifici
          principi  e  criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni
          della  legge  di  conferimento  della  delega,  ove  non in
          contrasto  con  il  diritto  comunitario,  e  in aggiunta a
          quelli  contenuti  nelle  normative comunitarie da attuare,
          sono  adottati  nel rispetto degli altri principi e criteri
          direttivi  generali previsti dalla stessa legge comunitaria
          per  l'anno  di riferimento, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro per le politiche
          comunitarie  e  del  Ministro  con competenza istituzionale
          prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
          affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle
          finanze  e  con gli altri Ministri interessati in relazione
          all'oggetto della normativa.
              5.  La  disposizione  di  cui  al  comma 4  si applica,
          altresi',  all'emanazione  di testi unici per il riordino e
          l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle
          competenze delle regioni e delle province autonome.».
          Nota all'art. 1:
              - Per  gli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996,
          n. 52, per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
          per  la  direttiva  2003/71/CE,  si  vedano  le  note  alle
          premesse.