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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007, n. 2

Regolamento recante modifiche agli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/2/2007
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Testo in vigore dal: 13-2-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto  l'articolo 17,  comma 4-bis,  della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Visto  l'articolo 29  del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248;
  Visto  l'articolo 2, comma 94, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286 ;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative
nella riunione del 23 agosto 2006;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 ottobre 2006;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2006;
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
                       10 giugno 2004, n. 173
  1.  L'articolo  17  del  decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 2004, n. 173, e' sostituito dal seguente:
  «Art.   17   (Consiglio   superiore   per   i   beni   culturali  e
paesaggistici).  -  1.  Il Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», e' organo
consultivo  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali a
carattere   tecnico-scientifico   in  materia  di  beni  culturali  e
paesaggistici.
  2.   Il  Consiglio  superiore  esprime  pareri,  su  richiesta  del
Ministro:
    a) obbligatoriamente,   sui   programmi   nazionali  per  i  beni
culturali  e  paesaggistici  e  sui relativi piani di spesa annuali e
pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
    b) obbligatoriamente,  sugli  schemi di accordi internazionali in
materia di beni culturali;
    c) sui  piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di
valorizzazione dei beni culturali;
    d) sui   piani  paesaggistici  elaborati  congiuntamente  con  le
regioni;
    e) sugli  schemi  di  atti  normativi  e  amministrativi generali
afferenti   la   materia   dei   beni  culturali  e  paesaggistici  e
l'organizzazione del Ministero;
    f) su ogni altra questione di carattere generale o di particolare
rilievo  concernente  la  materia dei beni culturali e paesaggistici,
anche  di interesse di altra amministrazione statale o regionale o di
Stati   esteri   o  demandata  al  Consiglio  superiore  da  leggi  e
regolamenti.
  3.  Il  Consiglio  superiore  puo'  inoltre  avanzare  proposte  al
Ministro  su  ogni  questione  di carattere generale o di particolare
rilievo  afferente  la  materia  dei  beni culturali e paesaggistici,
anche per quel che concerne l'attivita' di indirizzo.
  4. Il Consiglio superiore e' composto da:
    a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;
    b) otto  eminenti  personalita'  del mondo della cultura nominate
dal  Ministro,  tre  delle  quali  su  designazione  della Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo 8  del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
  5.  Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le
personalita'  di  cui  al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore
elegge  a  maggioranza  tra  i propri componenti il vice presidente e
adotta  un  regolamento  interno.  I  pareri sono espressi, di norma,
entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della richiesta. Nei casi di
urgenza,  il termine e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita' di
voti prevale quello del presidente.
  6.  Il  Consiglio superiore e' integrato con tre rappresentanti del
personale del Ministero, eletti con le modalita' previste dal decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1977,  n.  721, quando
esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a).
  7. Il termine di durata del Consiglio superiore e' stabilito in tre
anni.  Prima  della  scadenza  del  termine  di  durata, il Consiglio
superiore  presenta  una  relazione sull'attivita' svolta al Ministro
per i beni e le attivita' culturali, che la trasmette alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della
perdurante  utilita'  dell'organismo  e  della  conseguente eventuale
proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi
con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del  Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali. Gli eventuali
successivi  decreti  di  proroga  sono  adottati  secondo la medesima
procedura.  Successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  i  componenti  del Consiglio superiore restano in
carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono
essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del
Consiglio  superiore.  Essi  non  possono  esercitare le attivita' di
impresa  previste  dall'articolo 2195  del  codice civile quando esse
attengono   a   materie  di  competenza  del  Ministero,  ne'  essere
amministratori  o  sindaci  di  societa'  che  svolgono  le  medesime
attivita';  non possono essere titolari di rapporti di collaborazione
professionale  con  il  Ministero;  non  possono  essere presidenti o
membri  del  Consiglio  di  amministrazione  di  istituzioni  o  enti
destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del
Ministero   ne'   assumere  incarichi  professionali  in  progetti  o
iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' soggetto a parere
del Consiglio superiore.
  8.  Presso  il  Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria,
formato  da  personale  gia'  in  servizio  presso  il  Ministero. Le
relative  risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento
del  Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per
gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.
  9.  Il  Consiglio  superiore  ed  il  Comitato per i problemi dello
spettacolo  si  riuniscono  in  seduta congiunta, su convocazione del
Ministro,   per  l'esame  di  provvedimenti  di  particolare  rilievo
attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alla premessa:
              - L'art.  87 della Costituzione conferisce, tra l'altro
          al  Presidente della Repubblica il potere dio promulgare le
          leggi  e  di  amanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              -  La  legge  15 marzo  1997, n. 59 recante: «Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della Pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,
          supplemento ordinario.
              -  Il  testo  dell'art.  17,  comma 4-bis  della  legge
          23 agosto  1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              -  Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368,
          recante:  «Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  a  norma  dell'art.  11  della legge
          15 marzo   1997,   n.  59»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          recante  «Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.   11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          supplemento ordinario.
              -Il  decreto  legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 recante:
          «Riorganizzazione  del  Ministero per i beni e le attivita'
          culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002,
          n.  137«, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio
          2004, n. 11.
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle   amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  9 maggio  2001,  n.  106,  supplemento
          ordinario.
              -  Il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, recante
          »Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei  Ministeri»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          18 maggio 2006, n. 114. La legge 17 luglio 2006, n. 233, di
          conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio
          2006,  n.  181,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          17 luglio 2006, n. 164.
              -  Il  testo  dell'art.  29  del decreto-legge 4 luglio
          2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
          convertito,  con  modificazioni, nella legge 4 agosto 2006,
          n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
          n. 186, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «Art.  29  (Contenimento spesa per commissioni comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto  dall'art.  18,  comma 1,  della legge 28 dicembre
          2001,   n.   448,  la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  le  necessarie  misure  di
          adeguamento  ai  nuovi  limiti  di spesa. Tale riduzione si
          aggiunge  a  quella  prevista  dall'art. 1, comma 58, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266.
              2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
                a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali;
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
                d) diminuzione   del   numero  dei  componenti  degli
          organismi;
                e) riduzione  dei  compensi  spettanti  ai componenti
          degli organismi;
                e-bis) indicazione  di  un  termine  di  durata,  non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
                e-ter) previsione  di  una  relazione di fine mandato
          sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri;
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
          individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
          concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
          perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
              3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma 2,  con  atti di natura
          regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
              4.  Gli  organismi  non  individuati  dai provvedimenti
          previsti  dai  commi 2  e  3 entro centottanta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
          soppressi.
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
              6.  Le  disposizioni  del presente articolo non trovano
          diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
              7.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  agli  organi  di  direzione,  amministrazione  e
          controllo.».
              -  Il  testo  dell'art.  2, comma 94, del decreto-legge
          3 ottobre  2006,  n.  262, recante «Disposizioni urgenti in
          materia   tributaria   e   finanziaria»,   convertito,  con
          modificazioni,   nella  legge  24 novembre  2006,  n.  286,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 28 novembre 2006, n.
          277, supplemento ordinario e' il seguente:
              «94.  Ai fini della riduzione della spesa relativa agli
          incarichi  di dirigenza generale nel Ministero per i beni e
          le  attivita'  culturali, l'art. 54 del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300,  e  successive modificazioni, e'
          sostituito dal seguente:
              «Art.  54  (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in  non piu' di dieci uffici dirigenziali generali centrali
          e  in  diciassette uffici dirigenziali generali periferici,
          coordinati da un Segretario generale, nonche' in due uffici
          dirigenziali  generali  presso  il  Gabinetto del Ministro.
          Sono  inoltre  conferiti,  ai sensi dell'art. 19, comma 10,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  due  incarichi  di funzioni dirigenziali di
          livello  generale  presso  il  collegio  di  direzione  del
          Servizio di controllo interno del Ministero.
              2.  L'individuazione  e  l'ordinamento degli uffici del
          Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4».
          Nota all'art. 1:
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
          2004,  n.  173,  recante «Regolamento di organizzazione del
          Ministero   per  i  beni  e  le  attivita'  culturali»,  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficciale 17 luglio 2004, n. 166.