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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 2006, n. 268

Regolamento recante disposizioni applicative in materia di tassazione dei redditi di imprese estere collegate in attuazione dell'articolo 168, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/2006
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Testo in vigore dal: 21-10-2006
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7 aprile  2003, n. 80, con la quale il Governo e'
stato  delegato  ad  adottare  uno  o piu' decreti legislativi per la
riforma del sistema fiscale statale, e, in particolare, l'articolo 4,
comma 1,      lettera o),      concernente      la     riformulazione
dell'articolo 127-bis  del testo unico delle imposte sui redditi, nel
testo  vigente sino al 31 dicembre 2003, riguardante l'imputazione ai
soci  residenti  del  reddito prodotto da societa' estere controllate
residenti   in  Paesi  a  regime  fiscale  privilegiato  al  fine  di
estenderne  l'ambito  di  applicazione  anche  alle  societa'  estere
collegate residenti negli stessi Paesi;
  Visto  il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che a norma
dell'articolo 4  della  citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma
dell'imposizione sul reddito delle societa';
  Visto,  in  particolare,  l'articolo 168,  del  citato testo unico,
recante  disposizioni  in  materia  di  imprese  estere collegate che
prevede,  al  comma 4,  l'emanazione delle disposizioni attuative con
decreto  del  Ministro  delle  finanze,  ai  sensi  dell'articolo 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  recante  istituzione  e  disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, con particolare riferimento all'articolo 8-bis, riguardante
le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
21 novembre   2001,  n.  429,  recante  disposizioni  in  materia  di
tassazione  dei  redditi  di imprese estere partecipate in attuazione
dell'articolo  127-bis,  comma  8,  del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente sino al 31 dicembre 2003;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
21 novembre  2001,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del
23 novembre   2001,   riguardante   l'individuazione  degli  Stati  o
territori  a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 127-bis,
comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, nel testo vigente
sino al 31 dicembre 2003 (cd. «black list»);
  Visto  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, riguardante
l'attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione
delle  persone  incaricate  del  controllo  di  legge  dei  documenti
contabili;
  Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze  ed  il relativo trasferimento di funzioni gia' attribuite al
Ministero delle finanze;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi all'adunanza del 27 febbraio 2006;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
inviata  a  norma  dell'articolo 17,  comma 3, della legge n. 400 del
1988, con nota n. 3-4317/UCL del 5 maggio 2006;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
           Presupposti di applicazione delle disposizioni
  concernenti l'imputazione dei redditi di imprese estere collegate
  1. I  redditi  conseguiti  da imprese, societa' o enti, residenti o
localizzati  in  Stati  o  territori con regime fiscale privilegiato,
sono  imputati  alle  persone  fisiche  o  ai  soggetti  di  cui agli
articoli 5  e  73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, anche non titolari di reddito
d'impresa,   residenti  in  Italia,  che  detengano,  direttamente  o
indirettamente,  anche  tramite  societa' fiduciarie o per interposta
persona,  una  partecipazione agli utili di dette imprese, societa' o
enti, non inferiore al 20 per cento ovvero al 10 per cento in caso di
societa'  i  cui  titoli  sono negoziati in mercati regolamentati. Si
tiene  conto  della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena
partecipativa.
  2. Non   si   applicano   le   disposizioni   del  comma 1  per  le
partecipazioni  in  soggetti  non residenti negli Stati o territori a
fiscalita'  privilegiata che operano in tali Stati o territori per il
tramite di stabili organizzazioni.
  3. Si  considerano  residenti o localizzati in territori con regime
fiscale privilegiato, cosi' come individuati dal decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  21 novembre  2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del  23 novembre  2001,  le imprese, le
societa' e gli enti ammessi comunque a fruire di tale regime.
  4. Ai  fini della verifica delle percentuali di partecipazioni agli
utili,  per  le  persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  di quelle
spettanti  ai  familiari  di  cui  all'articolo 5, comma 5 del citato
testo unico.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 168 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          recante  approvazione  del  testo  unico  sulle imposte dei
          redditi:
              «Art.  168  (Disposizioni  in materia di imprese estere
          collegate).  -  1.  Salvo  quanto diversamente disposto dal
          presente  articolo, la norma di cui all'art. 167 si applica
          anche  nel  caso  in  cui  il  soggetto residente in Italia
          detiene,   direttamente  o  indirettamente,  anche  tramite
          societa'   fiduciarie   o   per   interposta  persona,  una
          partecipazione  non inferiore al 20 per cento agli utili di
          un'impresa,  di  una  societa' o di altro ente, residente o
          localizzato   in  Stati  o  territori  con  regime  fiscale
          privilegiato;  tale  percentuale e' ridotta al 10 per cento
          nel  caso  di partecipazione agli utili di societa' quotate
          in  borsa. La norma di cui al presente comma non si applica
          per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati
          o  territori predetti relativamente ai redditi derivanti da
          loro  stabili  organizzazioni assoggettati a regimi fiscali
          privilegiati.
              2. I  redditi  del  soggetto  non  residente oggetto di
          imputazione  sono determinati per un importo corrispondente
          al maggiore fra:
                a) l'utile   prima   delle   imposte  risultante  dal
          bilancio  redatto dalla partecipata estera anche in assenza
          di un obbligo di legge;
                b) un  reddito  induttivamente determinato sulla base
          dei  coefficienti  di rendimento riferiti alle categorie di
          beni   che  compongono  l'attivo  patrimoniale  di  cui  al
          successivo comma 3.
              3. Per  la determinazione forfettaria di cui al comma 2
          si applicano i seguenti coefficienti:
                a) l'1   per  cento  sul  valore  dei  beni  indicati
          nell'art.  85,  comma 1,  lettere c), d)  ed e),  anche  se
          costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie, aumentato del
          valore dei crediti;
                b) il  4  per cento sul valore delle immobilizzazioni
          costituite  da  beni  immobili e da beni indicati nell'art.
          8-bis,  comma 1,  lettera a),  del  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e successive
          modificazioni, anche in locazione finanziaria;
                c) il   15   per   cento   sul   valore  delle  altre
          immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  da  emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,   sono  stabilite  le
          disposizioni attuative del presente articolo.».
          Note alle premesse:
              - Si  trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,   recante  disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri:
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
              - Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 4, comma 1,
          lettera o),  della  legge  7 aprile  2003,  n.  80, recante
          delega  al  Governo  per  la  riforma  del  sistema fiscale
          statale:
              «Art.  4  (Imposta sul reddito delle societa). - 1. Nel
          rispetto dei principi della codificazione, per incrementare
          la  competitivita'  del  sistema  produttivo,  adottando un
          modello fiscale omogeneo a quelli piu' efficienti in essere
          nei   Paesi   membri   dell'Unione   europea,   la  riforma
          dell'imposizione  sul  reddito  delle societa' si articola,
          per  quanto  riguarda l'imponibile, sulla base dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a)-n) (omissis);
                o) riformulazione  dell'art.  127-bis del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, e successive
          modificazioni,  concernente l'imputazione ai soci residenti
          del   reddito   prodotto  da  societa'  estere  controllate
          residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato al fine di
          estenderne  l'ambito  di  applicazione  anche alle societa'
          estere  collegate  residenti negli stessi Paesi. In assenza
          del  requisito  del  controllo  invece della determinazione
          dell'imponibile  secondo le norme nazionali, sara' prevista
          l'imputazione  del  maggiore  tra l'utile di bilancio prima
          delle  imposte  ed  un  utile  forfettariamente determinato
          sulla  base di coefficienti di rendimento differenziati per
          le    categorie    di    beni   che   compongono   l'attivo
          patrimoniale;».
              - Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 167 (gia'
          art.  127-bis)  del decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917, recante approvazione del testo
          unico sulle imposte dei redditi:
              «Art.  167  (Disposizioni  in materia di imprese estere
          controllate).  -  1.  Se  un  soggetto  residente in Italia
          detiene,   direttamente  o  indirettamente,  anche  tramite
          societa'  fiduciarie o per interposta persona, il controllo
          di  una impresa, di una societa' o di altro ente, residente
          o  localizzato  in  Stati  o  territori  con regime fiscale
          privilegiato,  i  redditi  conseguiti  dal  soggetto estero
          partecipato  sono  imputati,  a  decorrere  dalla  chiusura
          dell'esercizio  o  periodo  di gestione del soggetto estero
          partecipato,  ai  soggetti  residenti  in  proporzione alle
          partecipazioni  da  essi  detenute.  Tali  disposizioni  si
          applicano  anche  per  le  partecipazioni  in  soggetti non
          residenti   relativamente  ai  redditi  derivanti  da  loro
          stabili  organizzazioni  assoggettati  ai  predetti  regimi
          fiscali privilegiati.
              2. Le   disposizioni  del  comma 1  si  applicano  alle
          persone  fisiche  residenti  e  ai  soggetti  di  cui  agli
          articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c).
              3. Ai   fini   della   determinazione  del  limite  del
          controllo  di  cui  al  comma 1, si applica l'art. 2359 del
          codice   civile,  in  materia  di  societa'  controllate  e
          societa' collegate.
              4. Si  considerano  privilegiati  i  regimi  fiscali di
          Stati  o  territori  individuati,  con decreti del Ministro
          delle  finanze  da  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in
          ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a
          quello  applicato  in Italia, della mancanza di un adeguato
          scambio   di   informazioni   ovvero   di   altri   criteri
          equivalenti.
              5. Le  disposizioni  del comma 1 non si applicano se il
          soggetto residente dimostra, alternativamente, che:
                a) la  societa'  o  altro  ente  non residente svolga
          un'effettiva  attivita' industriale o commerciale, come sua
          principale  attivita',  nello  Stato  o  nel territorio nel
          quale ha sede;
                b) dalle  partecipazioni  non  consegue  l'effetto di
          localizzare  i  redditi  in  Stati  o territori in cui sono
          sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4.
          Per  i  fini di cui al presente comma, il contribuente deve
          interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria,
          ai  sensi  dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
          recante lo statuto dei diritti del contribuente.
              6. I  redditi  del  soggetto non residente, imputati ai
          sensi  del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata
          con  l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del
          soggetto  residente  e,  comunque,  non inferiore al 27 per
          cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni
          del  titolo I, capo VI, nonche' degli articoli 84, 96, 111,
          112;   non   si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 58  e  86,  comma 4,  e 102, comma 3. Dall'imposta
          cosi'  determinata  sono  ammesse  in  detrazione, ai sensi
          dell'art.  165,  le  imposte  pagate  all'estero  a  titolo
          definitivo.
              7. Gli  utili  distribuiti,  in  qualsiasi  forma,  dai
          soggetti  non  residenti  di  cui al comma 1 non concorrono
          alla  formazione  del  reddito  dei soggetti residenti fino
          all'ammontare  del  reddito  assoggettato  a tassazione, ai
          sensi   del   medesimo   comma 1,   anche   negli  esercizi
          precedenti.  Le  imposte pagate all'estero, sugli utili che
          non  concorrono  alla  formazione  del reddito ai sensi del
          primo   periodo   del   presente  comma,  sono  ammesse  in
          detrazione,  ai  sensi  dell'art.  165,  fino a concorrenza
          delle  imposte  applicate  ai  sensi del comma 6, diminuite
          degli  importi  ammessi in detrazione per effetto del terzo
          periodo del predetto comma.
              8. Con  decreto  del Ministro delle finanze, da emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  sono  stabilite  le  disposizioni  attuative  del
          presente articolo.».
              - Per  il  riferimento  all'art.  168  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, si
          veda nella premessa al titolo.
              - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 8-bis, primo
          comma,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972,  n. 633, recante istituzione e disciplina
          dell'imposta sul valore aggiunto.
              «Art.   8-bis   (Operazioni  assimilate  alle  cessioni
          all'esportazione).   -   Sono   assimilate   alle  cessioni
          all'esportazione, se non comprese nell'art. 8:
                a) le  cessioni  di  navi  destinate all'esercizio di
          attivita'  commerciali  o  della  pesca  o ad operazioni di
          salvataggio   o   di   assistenza   in  mare,  ovvero  alla
          demolizione, escluse le unita' da diporto di cui alla legge
          11 febbraio 1971, n. 50;
                b) le  cessioni  di  navi e di aeromobili, compresi i
          satelliti,  ad  organi  dello  Stato  ancorche'  dotati  di
          personalita' giuridica;
                c) le  cessioni  di aeromobili destinati a imprese di
          navigazione  aerea che effettuano prevalentemente trasporti
          internazionali;
                d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e
          di  parti  di  ricambio  degli  stessi e delle navi e degli
          aeromobili  di  cui alle lettere precedenti, le cessioni di
          beni  destinati  a  loro  dotazione di bordo e le forniture
          destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese
          le  somministrazioni  di  alimenti  e di bevande a bordo ed
          escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il
          vettovagliamento;
                e) le  prestazioni  di  servizi,  compreso  l'uso  di
          bacini    di   carenaggio,   relativi   alla   costruzione,
          manutenzione,  riparazione,  modificazione, trasformazione,
          assiemaggio,   allestimento,   arredamento,   locazione   e
          noleggio   delle  navi  e  degli  aeromobili  di  cui  alle
          lettere a), b),   e c),   degli   apparati  motori  e  loro
          componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonche' le
          prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi
          di cui alle lettere a) e b).».
              - Il   decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  88,
          recante   le   norme   di  attuazione  della  direttiva  n.
          84/253/CEE,   relativa   all'abilitazione   delle   persone
          incaricate  del controllo di legge dei documenti contabili,
          ha  istituito  il  registro  dei revisori contabili, tenuto
          presso il Ministero della giustizia.
              - Si  trascrive  il  testo  degli  articoli 2  e 23 del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo 1997, n. 59, come, da ultimo modificato dal
          decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
              «Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
                1) Ministero degli affari esteri;
                2) Ministero dell'interno;
                3) Ministero della giustizia;
                4) Ministero della difesa;
                5) Ministero dell'economia e delle finanze;
                6) Ministero dello sviluppo economico;
                7) Ministero del commercio internazionale;
                8) Ministero delle comunicazioni;
                9)  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e
          forestali;
                10)   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare;
                11) Ministero delle infrastrutture;
                12) Ministero dei trasporti;
                13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                14) Ministero della salute;
                15) Ministero della pubblica istruzione;
                16) Ministero dell'universita' e della ricerca;
                17) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
                18) Ministero della solidarieta' sociale.
              2. I   Ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
          organizzazione,    nonche'    per   mezzo   delle   agenzie
          disciplinate  dal presente decreto legislativo, le funzioni
          di  spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le aree
          funzionali   indicate   per  ciascuna  amministrazione  dal
          presente  decreto,  nel  rispetto  degli obblighi derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea.
              3. Sono  in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
          riferimento  alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
          la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
          relativa responsabilita'.
              4. I   Ministeri   intrattengono,   nelle   materie  di
          rispettiva  competenza,  i  rapporti con l'Unione europea e
          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
          settore  fatte  salve  le  competenze  del  Ministero degli
          affari esteri.».
              «Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane.
          Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti
          e   attivita'  e  le  funzioni  relative  ai  rapporti  con
          autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
              3. Al   Ministero   sono  trasferite  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri ministeri
          o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b)   della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.».
          Note all'art. 1:
              - Si trascrive il testo degli articoli 5 e 73, comma 1,
          del citato D.P.R n. 917 del 1986:
              «Art.  5  (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato
          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla
          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di
          partecipazione agli utili.
              2. Le  quote  di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate  al  valore  dei conferimenti dei soci se non
          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o
          dalla  scrittura  privata  autenticata di costituzione o da
          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data
          anteriore  all'inizio  del  periodo d'imposta; se il valore
          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si
          presumono uguali.
              3. Ai fini delle imposte sui redditi:
                a) le  societa'  di  armamento  sono  equiparate alle
          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'
          o a maggioranza;
                b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in  nome  collettivo  o  alle societa' semplici secondo che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) le   associazioni   senza  personalita'  giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa'  semplici,  ma  l'atto  o  la  scrittura di cui al
          comma 2  puo'  essere redatto fino alla presentazione della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
                d) si   considerano   residenti   le  societa'  e  le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno  la  sede  legale  o  la  sede dell'amministrazione o
          l'oggetto  principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
          principale  e' determinato in base all'atto costitutivo, se
          esistente  in forma di atto pubblico o di scrittura privata
          autenticata,   e,   in   mancanza,  in  base  all'attivita'
          effettivamente esercitata.
              4. I  redditi  delle  imprese familiari di cui all'art.
          230-bis   del   codice   civile,   limitatamente   al   49%
          dell'ammontare  risultante  dalla dichiarazione dei redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
          abbia  prestato  in  modo  continuativo e prevalente la sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua   quota  di  partecipazione  agli  utili.  La  presente
          disposizione si applica a condizione:
                a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
                b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del
          lavoro   effettivamente   prestato   nell'impresa  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
                c) che   ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e
          prevalente.
              5.  Si  intendono  per familiari, ai fini delle imposte
          sui  redditi,  il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
          gli affini entro il secondo grado.».
              «Art.   73  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa':
                a) le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti
          nel territorio dello Stato;
                b) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel territorio dello Stato, che hanno
          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel  territorio  dello Stato, che non
          hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
                d) le  societa'  e gli enti di ogni tipo, con o senza
          personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello
          Stato.».
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          del  21 novembre  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  273  del  23 novembre  2001,  e'  stato  modificato dal
          decreto   del   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          27 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10
          del 14 gennaio 2003.