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DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 240

Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonchè decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-2006. N.B.: le disposizioni contenute nel presente decreto divengono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-2-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo
per  la  riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30  gennaio  1941,  n.  12,  per il decentramento del Ministero della
giustizia,  per la modifica della disciplina concernente il Consiglio
di  presidenza  della  Corte  dei  conti e il Consiglio di presidenza
della  giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo
unico;
  Visti,  in  particolare,  gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2,
comma  1,  lettere  s)  e  t),  nonche' l'articolo 2, comma 12, della
citata  legge  n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega
ad  adottare uno o piu' decreti legislativi diretti, rispettivamente,
ad  individuare  le  competenze  dei  dirigenti  amministrativi degli
uffici giudiziari e ad attuare su base regionale il decentramento del
Ministero della giustizia;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati,  espressi  in  data  14 dicembre 2005 ed in data 25 gennaio
2006,  e del Senato della Repubblica, espressi in data 22 dicembre ed
in  data  1°  febbraio  2006, a norma dell'articolo 1, comma 4, della
citata legge n. 150 del 2005;
  Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione
bilancio,  tesoro  e  programmazione  della  Camera dei deputati, con
riferimento  all'esigenza  di garantire il rispetto dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione;
  Visto  il  parere  favorevole,  senza  condizioni ne' osservazioni,
espresso,  dopo  aver preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della
Repubblica;
  Visto  il  parere  favorevole,  senza  condizioni ne' osservazioni,
espresso dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati;
  Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del
Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 luglio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia, di concerto con i
Ministri   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                Titolarita' dell'ufficio giudiziario

  1.  Sono  attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la
titolarita'  e  la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti
istituzionali  e  con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari,
nonche'  la  competenza  ad  adottare  i  provvedimenti necessari per
l'organizzazione  dell'attivita' giudiziaria e, comunque, concernenti
la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.
((1-bis.  Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare
la   tempestiva   adozione   dei  programmi  per  l'informatizzazione
predisposti  dal  Ministero  della giustizia per l'organizzazione dei
servizi   giudiziari,   in  modo  da  garantire  l'uniformita'  delle
procedure  di  gestione  nonche'  le  attivita'  di monitoraggio e di
verifica della qualita' e dell'efficienza del servizio.
  1-ter.  Il  magistrato  capo  dell'ufficio  giudiziario e' tenuto a
comunicare  al  Ministro  della  giustizia,  esclusivamente  per  via
informatica  e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento
dell'organizzazione  dei  servizi giudiziari individuati dallo stesso
Ministro,  sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo
fine  di  monitorare  la  produttivita'  dei  servizi  stessi. I dati
trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e
possono  essere  pubblicati  in forma sintetica nel sito internet del
Ministero della giustizia)).