stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 240

Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonchè decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-2006. N.B.: le disposizioni contenute nel presente decreto divengono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
nascondi
  • Articoli
  • individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti
    amministrativi degli uffici giudiziari.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Decentramento del Ministero della giustizia
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Disposizioni finali
  • 11
  • 12
  • 13
  • Allegati
Testo in vigore dal:  13-8-2006 al: 16-11-2006
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico;
Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t), nonché l'articolo 2, comma 12, della citata legge n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi diretti, rispettivamente, ad individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari e ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 14 dicembre 2005 ed in data 25 gennaio 2006, e del Senato della Repubblica, espressi in data 22 dicembre ed in data 1° febbraio 2006, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;
Visto il parere favorevole, senza condizioni né osservazioni, espresso, dopo aver preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica;
Visto il parere favorevole, senza condizioni né osservazioni, espresso dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati;
Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Titolarità dell'ufficio giudiziario
1. Sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i procedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvano con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, reca: (Ordinamento giudiziario).
- Si riporta il testo del comma 1, lett. a) dell'art. 1 e il comma 1, lett. s) e t) dell'art. 2, nonché il comma 12 dell'art. 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio della Presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico):
"Art. 1 (Contenuto della delega). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;".
"Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonché disposizioni ulteriori). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) - r) (omissis);
s) prevedere che:
1) siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;
2) siano indicati i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;
3) sia assegnata al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l'esercizio dei poteri di cui all'art. 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
4) entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno; il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze;
t) prevedere che:
1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;
2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):
2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all'attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell'ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione;
2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.".
2-11. (Omissis).
12. Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare, su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia.
Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri difettivi:
a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria;
b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;
c) riserva all'amministrazione centrale:
1) del servizio del casellario giudiziario centrale;
2) dell'emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;
3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;
5) dai provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per concorsi regionali;
6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;
7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;
8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
9) dei provvedimenti disciplinari superiori all'ammonimento e alla censura;
10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.
13-48. (Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
"Art. 1 (Contenuto della delega). - 1-3. (Omissis).
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareti. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
5-6. (Omissis)".