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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 aprile 2006, n. 225

Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante», approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 febbraio 2002, n. 88.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/7/2006
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Testo in vigore dal: 22-7-2006
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  ed,  in particolare,
l'articolo 17, comma 3;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del Governo a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nella  parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del
sistema  degli  ammortizzatori  sociali,  vengano  definite,  in  via
sperimentale,  con  uno o piu' decreti, misure di politiche attive di
sostegno  del  reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di
ristrutturazione  aziendale  e  per fronteggiare situazioni di crisi,
per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza
sociale,  di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione  economica,  del  27 novembre 1997, n. 477, con cui e'
stato  emanato  un  regolamento-quadro,  propedeutico all'adozione di
specifici regolamenti settoriali per la materia;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  luglio 1998, n. 283, istitutivo
dell'Ente tabacchi italiani, che all'articolo 4, comma 6, dispone che
al personale dichiarato in esubero dal suddetto Ente si applicano gli
istituti  in  materia  di  sostegno  del  reddito  e dell'occupazione
nell'ambito  dei  processi  di  ristrutturazione aziendale, secondo i
criteri  del  succitato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
  Visto  il  contratto  collettivo  del  24  gennaio 2001 con cui, in
attuazione  delle sopra richiamate disposizioni di legge e secondo le
intese  intervenute  con  verbali  di  accordo del 19 aprile 2000, 18
maggio  2000  e 3 agosto 2000, e' stato convenuto di istituire presso
l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale (INPS) il "Fondo di
solidarieta'   per   il  sostegno  del  reddito  del  personale  gia'
dipendente   dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato
inserito  nel  ruolo  provvisorio  ad esaurimento del Ministero delle
finanze,  distaccato  e  poi  trasferito  all'ETI  S.p.a., o ad altra
societa' da essa derivante";
  Sentite,  nella  riunione  del  16 febbraio 2001, le organizzazioni
individuate, al fine dell'adozione del sottocitato regolamento, nelle
parti  firmatarie  del  predetto  contratto collettivo del 24 gennaio
2001;
  Visto   il   regolamento   recante   l'istituzione  del  "Fondo  di
solidarieta'   per   il  sostegno  del  reddito  del  personale  gia'
dipendente  dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,
inserito  nel  ruolo  provvisorio  ad esaurimento del Ministero delle
finanze,  distaccato  e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra societa'
da  essa  derivante", approvato con decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del 18 febbraio 2002, n. 88;
  Visto  l'accordo  integrativo del 26 febbraio 2004, con il quale le
parti  firmatarie  del  citato  accordo sindacale del 24 gennaio 2001
hanno  inteso definire alcune volonta' non trasferite formalmente nel
predetto  decreto  n. 88 del 2002, precisando da un lato l'esclusione
dalle  prestazioni  del  Fondo  del  personale  avente  qualifica  di
dirigente,  con conseguente esclusione del contributo ordinario dello
0,5%   per   la   stessa   tipologia  di  personale,  e,  dall'altro,
l'erogazione  ai  lavoratori, fruitori delle prestazioni del Fondo di
sostegno  al  reddito  che si trovino nelle condizioni previste dalle
norme vigenti in materia, dell'Assegno per il nucleo familiare;
  Sentite,  nella  riunione  del  22  marzo  2004,  le organizzazioni
sindacali individuate nelle predette parti firmatarie;
  Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n.
88 del 2002;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 21 febbraio
  2005;    Acquisito   il   parere   delle   competenti   Commissioni
  parlamentari;
  Data  comunicazione  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri con
nota del 16 marzo 2006;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifiche   al   regolamento  recante  l'istituzione  del  "Fondo  di
   solidarieta'  per  il  sostegno  del  reddito  del  personale gia'
   dipendente  dall'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato,
   inserito  nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle
   finanze,  distaccato  e  poi  trasferito  all'E.T.I.  o  ad  altra
   societa'  da  essa  derivante", approvato con decreto del Ministro
   del  lavoro  e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
   dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2002, n. 88
  1.  Al  decreto 18 febbraio 2002, n. 88, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  2,  comma 1, dopo le parole: "nei confronti dei
lavoratori  dipendenti"  sono  inserite le seguenti: ", con eccezione
del personale con qualifica di dirigente,";
    b)  all'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo le parole: "a tempo
indeterminato"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  con esclusione del
personale con qualifica di dirigente";
    c)  all'articolo  6,  comma  1,  lettera  b), le parole: "e della
contribuzione  correlata"  sono  sostituite  dalle seguenti: ", della
contribuzione  correlata  e  degli assegni per il nucleo familiare di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera c-bis)";
    d)  all'articolo  9,  comma  1, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente:  "c-bis)  qualora ne ricorrano le condizioni di legge e con
onere  a  carico  del Fondo, l'Assegno per il nucleo familiare, nella
misura prevista dalle norme vigenti in materia.".
  2.  Dall'attuazione  del  presente  regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 28 aprile 2006
                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Maroni
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 159
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Il testo del decreto del Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e  delle  finanze  18 febbraio  2002,  n.  88  (Regolamento
          recante l'istituzione del Fondo per il sostegno del reddito
          del personale gia' dipendente dall'Amministrazione autonoma
          dei  monopoli  di  Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad
          esaurimento  del  Ministero delle finanze, distaccato e poi
          trasferito   all'E.T.I.   o   ad  altra  societa'  da  essa
          derivante.),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del
          9 maggio 2002, n. 107.
          Note alle premesse:
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
            "3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              - Il  testo del decreto legislativo del 30 luglio 1999,
          n.  300  (Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.  11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59.),  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n.
          203.
              - Il  testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
          20  (Disposizioni  in  materia di giurisdizione e controllo
          della Corte dei conti.), e' il seguente:
              "Art.  3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
          conti).  - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
          Corte  dei  conti  si  esercita esclusivamente sui seguenti
          atti non aventi forza di legge:
                a) provvedimenti  emanati  a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri;
                b) atti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e
          atti  dei  Ministri  aventi ad oggetto la definizione delle
          piante  organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
          dirigenziali  e le direttive generali per l'indirizzo e per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa;
                c) atti   normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie;
                d) provvedimenti  dei  comitati  interministeriali di
          riparto  o  assegnazione  di  fondi  ed altre deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
                e) [autorizzazioni  alla sottoscrizione dei contratti
          collettivi,   secondo  quanto  previsto  dall'art.  51  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];
                f) provvedimenti  di  disposizione  del demanio e del
          patrimonio immobiliare;
                g) decreti     che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni  dello  Stato, escluse le aziende autonome:
          attivi,  di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
          quali     ricorra     l'ipotesi     prevista    dall'ultimo
          comma dell'art.  19  del regio decreto 18 novembre 1923, n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in   ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria  per
          l'applicazione   delle   procedure  di  aggiudicazione  dei
          contratti  stessi;  altri  contratti passivi, se di importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato;
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi;
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro;
                l)  atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
          richieda   di   sottoporre   temporaneamente   a  controllo
          preventivo   o   che   la   Corte  dei  conti  deliberi  di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo  in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo
              2.  I  provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano  efficacia se il competente ufficio di controllo
          non  ne  rimetta  l'esame  alla  sezione  del controllo nel
          termine  di  trenta  giorni  dal ricevimento. Il termine e'
          interrotto  se  l'ufficio  richiede  chiarimenti o elementi
          integrativi   di   giudizio.   Decorsi  trenta  giorni  dal
          ricevimento  delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
          provvedimento   acquista  efficacia  se  l'ufficio  non  ne
          rimetta  l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
          controllo  si  pronuncia  sulla  conformita'  a legge entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.   Decorso   questo   termine  i  provvedimenti
          divengono esecutivi.
              3.  Le  sezioni  riunite della Corte dei conti possono,
          con  deliberazione  motivata, stabilire che singoli atti di
          notevole  rilievo finanziario, individuati per categorie ed
          amministrazioni  statali,  siano sottoposti all'esame della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame   degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla  loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame    alla   Corte   dei   conti,   che   ove   rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
              4.  La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio  e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
          nonche'  sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi di
          provenienza  comunitaria,  verificando la legittimita' e la
          regolarita'  delle  gestioni,  nonche' il funzionamento dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche  in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
          dei  risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
          stabiliti  dalla  legge,  valutando comparativamente costi,
          modi  e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
          La  Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
          riferimento del controllo.
              5.  Nei  confronti  delle amministrazioni regionali, il
          controllo  della  gestione  concerne il perseguimento degli
          obiettivi   stabiliti   dalle   leggi  di  principio  e  di
          programma.
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento   ed   ai   consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo  eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
          inviate  alle  amministrazioni  interessate,  alle quali la
          Corte  formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le proprie
          osservazioni.  Le  amministrazioni comunicano alla Corte ed
          agli   organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          ricevimento  della  relazione, le misure conseguenzialmente
          adottate.
              7.  Restano  ferme,  relativamente agli enti locali, le
          disposizioni  di  cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982,  n.  51,  e successive modificazioni ed integrazioni,
          nonche',  relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
          in  via  ordinaria,  le  disposizioni  della legge 21 marzo
          1958,  n.  259.  Le  relazioni della Corte contengono anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,   la   Corte   dei  conti  puo'  richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno  qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare e
          disporre  ispezioni  e  accertamenti diretti. Si applica il
          comma 4  dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
          453.  Puo'  richiedere  alle  amministrazioni pubbliche non
          territoriali  il  riesame  di  atti ritenuti non conformi a
          legge.  Le  amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
          seguito  del  riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
          illegittimita',   ne  da'  avviso  all'organo  generale  di
          direzione.  E'  fatta  salva,  in quanto compatibile con le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di  controlli  successivi  previsti dal decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni, e dal
          decreto   legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
              9.  Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
          applicano,  in quanto compatibili con le disposizioni della
          presente  legge, le norme procedurali di cui al testo unico
          delle  leggi  sulla  Corte  dei  conti, approvato con regio
          decreto    12 luglio    1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni.
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della  Corte  dei  conti che la presiede, dai presidenti di
          sezione  preposti  al coordinamento e da tutti i magistrati
          assegnati  a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
          annualmente  in  quattro  collegi dei quali fanno parte, in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti  di sezione preposti al coordinamento. I collegi
          hanno  distinta competenza per tipologia di controllo o per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti.  L'adunanza  plenaria e' presieduta dal presidente
          della  Corte  dei  conti  ed  e' composta dai presidenti di
          sezione   preposti   al  coordinamento  e  da  trentacinque
          magistrati  assegnati  a funzioni di controllo, individuati
          annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione di
          almeno  tre  per  ciascun  collegio della sezione e uno per
          ciascuna  delle  sezioni di controllo sulle amministrazioni
          delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti.
              10-bis.  La  sezione del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze  dei  collegi,  nonche'  i  criteri  per la loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
              11.  Ferme  restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei  conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
          circa  la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
          a  far  parte  in  qualita'  di  relatore il magistrato che
          deferisce la questione alla sezione.
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni,  in  relazione  a  situazioni  e provvedimenti che
          richiedono  tempestivi  accertamenti  e  verifiche, dandone
          notizia alla sezione del controllo.
              13.  Le  disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti  ed  ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.".
              - Il   testo   dell'art.   2,   comma 28,  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica.), e' il seguente:
              "Art.  2  (Misure  in  materia  di  servizi di pubblica
          utilita'   e  per  il  sostegno  dell'occupazione  e  dello
          sviluppo). - 1. - 27. (Omissis).
              28.  In attesa di un'organica riforma del sistema degli
          ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
          di  entrata  in vigore della presente legge, con uno o piu'
          decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sentite  le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere
          delle  competenti  Commissioni parlamentari, sono definite,
          in   via  sperimentale,  misure  per  il  perseguimento  di
          politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
          nell'ambito  dei  processi  di ristrutturazione aziendali e
          per  fronteggiare  situazioni  di  crisi di enti ed aziende
          pubblici   e  privati  erogatori  di  servizi  di  pubblica
          utilita',  nonche'  delle  categorie  e  settori di impresa
          sprovvisti   del   sistema   di   ammortizzatori   sociali.
          Nell'esercizio  della  potesta' regolamentare il Governo si
          attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) costituzione   da   parte   della   contrattazione
          collettiva  nazionale di appositi fondi finanziati mediante
          un  contributo  sulla  retribuzione non inferiore allo 0,50
          per cento;
                b) definizione da parte della contrattazione medesima
          di  specifici  trattamenti e dei relativi criteri, entita',
          modalita'   concessivi,   entro   i  limiti  delle  risorse
          costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
          correlati contributi figurativi;
                c) eventuale   partecipazione   dei   lavoratori   al
          finanziamento  con  una quota non superiore al 25 per cento
          del contributo;
                d) in  caso  di  ricorso  ai  trattamenti, previsione
          della  obbligatorieta' della contribuzione con applicazione
          di  una misura addizionale non superiore a tre volte quella
          della contribuzione stessa;
                e) istituzione  presso  l'INPS dei fondi, gestiti con
          il concorso delle parti sociali;
                f) conseguimento,  limitatamente  all'anno  1997,  di
          maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
          lire 150 miliardi.".
              - Il  testo del decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del  bilancio  e della programmazione economica 27 novembre
          1997,  n.  477  (Regolamento  recante  norme  in materia di
          ammortizzatori   per   le   aree   non   coperte  da  cassa
          integrazione   guadagni),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 gennaio 1998, n. 9.
              - Il   testo  del  comma 6,  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e' il seguente:
                "6. Al  personale  dichiarato  in esubero e che abbia
          almeno  trenta  anni  di  anzianita'  contributiva o almeno
          cinquantotto  anni  di  eta'  e quindici anni di anzianita'
          contributiva  si  applicano  gli  istituti  in  materia  di
          sostegno  del  reddito  e  dell'occupazione nell'ambito dei
          processi di ristrutturazione aziendale secondo i criteri di
          cui  all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662.".
          Note all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 2, 6 e 9 del
          citato decreto n. 88 del 2002, come modificati dal presente
          decreto:
              "Art.  2  (Finalita'  del  Fondo).  - 1. Il Fondo ha lo
          scopo di attuare interventi che realizzino politiche attive
          di  sostegno  del  reddito e dell'occupazione nei confronti
          dei  lavoratori  dipendenti con eccezione del personale con
          qualifica  di  dirigente,  di  cui all'art. 4, comma 6, del
          decreto   legislativo  del  9 luglio  1998,  n.  283,  gia'
          appartenenti  all'Amministrazione  autonoma dei Monopoli di
          Stato,  inseriti  nel  ruolo provvisorio ad esaurimento del
          Ministero   delle  finanze,  distaccati  e  poi  trasferiti
          all'ETI S.p.a. o ad altra societa' da essa derivante, cosi'
          come  previsto dal succitato decreto legislativo n. 283 del
          1998,   e   che  risultino  in  esubero  nell'ambito  e  in
          connessione   con   processi   di   ristrutturazione  o  di
          riorganizzazione    aziendale   o   di   riduzione   o   di
          trasformazione  di  attivita' di lavoro, ai sensi dell'art.
          2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".
              "Art. 6 (Finanziamento). - 1. Per le prestazioni di cui
          all'art. 5, l'ETI S.p.a. provvedera' all'erogazione di:
                a) un   contributo  ordinario  dello  0,5  per  cento
          calcolato    sulla    retribuzione   imponibile   ai   fini
          previdenziali   di   tutti   i  lavoratori  dipendenti  con
          contratto   a   tempo  indeterminato,  con  esclusione  del
          personale con qualifica di dirigente;
                b) un   contributo   straordinario,  determinato  dal
          comitato  amministratore,  relativamente ai soli lavoratori
          interessati  alla corresponsione degli assegni medesimi, il
          cui  ammontare  e'  determinato in misura corrispondente al
          fabbisogno   di   copertura   degli   assegni  straordinari
          erogabili,  della  contribuzione  correlata e degli assegni
          per il nucleo familiare di cui all'art. 9, comma 1, lettera
          c-bis).  Detto contributo sara' versato in rate trimestrali
          anticipate,  la prima delle quali decorrente dal primo mese
          successivo all'emanazione del regolamento.".
              2.  L'obbligo  del  versamento  al Fondo del contributo
          ordinario  dello 0,5 per cento e' sospeso, su deliberazione
          del   comitato   amministratore,   ai  sensi  dell'art.  4,
          lettera c).
              3.  Ai  contributi  di  finanziamento  si  applicano le
          disposizioni    vigenti   in   materia   di   contribuzione
          previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative
          agli sgravi contributivi.
              4.  Le  disponibilita'  che,  all'atto della cessazione
          della   gestione  liquidatoria  del  Fondo,  risultino  non
          utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla
          concessione  delle prestazioni previste, sono devolute alle
          forme  di previdenza in essere presso l'ETI S.p.a. in conto
          contribuzione ordinaria.
              5. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato
          amministratore  del Fondo, che resta in carica per il tempo
          necessario  allo svolgimento delle predette operazioni, che
          devono  essere  portate a termine entro e non oltre un anno
          dalla data di cessazione della gestione del Fondo.
              6.  Qualora  la  gestione  di  liquidazione non risulti
          chiusa  nel termine di cui al comma 5, la stessa e' assunta
          dal  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
          della   Ragioneria   generale  dello  Stato  -  Ispettorato
          generale  per  la  liquidazione  degli  enti  disciolti. Il
          comitato  amministratore del Fondo cessa la sua funzione il
          trentesimo  giorno successivo alla data di assunzione della
          gestione  da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro
          tale   data  il  comitato  amministratore  deve  consegnare
          all'Ispettorato  generale  per  la  liquidazione degli enti
          disciolti,  sulla  base di appositi inventari, le attivita'
          esistenti,  i  libri  contabili,  i  bilanci  e  gli  altri
          documenti  del  Fondo,  nonche'  il  rendiconto relativo al
          periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.".
              "Art.  9  (Prestazioni:  criteri  e misure). - 1. Per i
          lavoratori  ammessi a fruire delle prestazioni del Fondo di
          cui all'art. 5 si provvedera' ad erogare:
                a) l'importo  dell'assegno  rateale  che  sara'  pari
          all'80  per  cento  del  trattamento  economico  goduto dal
          soggetto  all'atto  della maturazione del diritto d'accesso
          al  Fondo  e sara' calcolato esclusivamente con riferimento
          alle   seguenti   voci:   stipendio  tabellare,  indennita'
          integrativa   speciale   e   retribuzione   individuale  di
          anzianita' (tutte calcolate per tredici mensilita), nonche'
          indennita'  aziendale  (calcolata  per  dodici  mensilita).
          Detti  importi sono lordi e verranno erogati al netto delle
          ritenute di legge;
                b) un  bonus  di  ingresso  al  Fondo, pari al 10 per
          cento del trattamento economico che complessivamente verra'
          percepito  dal  soggetto in applicazione di quanto previsto
          nel  precedente punto a) e rapportato all'intero periodo di
          permanenza nel Fondo stesso;
                c) un  bonus  ulteriore, da corrispondersi al momento
          della  maturazione  del  requisito pensionistico, pari alla
          differenza    tra    quanto   indicato   nella   tabella a)
          dell'accordo  del  3 agosto  2000  e  quanto corrisposto in
          attuazione del precedente punto b);
                c-bis)  qualora ne ricorrano le condizioni di legge e
          con  onere  a  carico  del  Fondo,  l'Assegno per il nucleo
          familiare,  nella  misura  prevista  dalle norme vigenti in
          materia.
              2.  L'importo  dell'assegno  straordinario  come  sopra
          determinato,  erogato  sia  in  forma  rateale sia in unica
          soluzione,  e'  comprensivo dell'indennita' sostitutiva del
          preavviso.
              3.  Nell'ipotesi  in  cui  i  rapporti  di lavoro degli
          aventi  diritto  al  Fondo  siano in futuro disciplinati da
          altra   contrattazione   collettiva   in  attuazione  delle
          previsioni   del  decreto  legislativo  n.  283  del  1998,
          l'ammontare   delle   voci   retributive   utili   per   la
          quantificazione    dell'assegno   sara'   convenzionalmente
          considerato con riferimento al vigente contratto collettivo
          nazionale di lavoro del "Comparto aziende e amministrazioni
          autonome   dello  Stato  ad  ordinamento  autonomo"  e  sue
          successive  evoluzioni, ovvero dai contratti delle societa'
          di provenienza.
              4.  Il  periodo  di  tempo  durante  il quale dovessero
          essere   sospesi   l'assegno   ed   il   versamento   della
          contribuzione  si  computa ai fini della determinazione del
          periodo massimo di intervento del Fondo, previsto dall'art.
          5, comma 3.
              5.  La  contribuzione correlata e' versata da parte del
          Fondo,   per   ciascun   trimestre,   entro   il  trimestre
          successivo,   alla   gestione  pensionistica  obbligatoria,
          secondo la normativa vigente.
              6.   La  contribuzione  correlata  verra'  versata  con
          riferimento  ad  un imponibile previdenziale pari al totale
          degli elementi retributivi considerati per l'individuazione
          del  trattamento  economico  di  sostegno,  integrati dalla
          media  individuale  delle  indennita'  accessorie percepite
          negli  ultimi sei mesi, in costanza di prestazione, escluso
          il    corrispettivo   relativo   al   fondo   produttivita'
          collettiva.
              7.   Il  versamento  della  contribuzione  dovuta  alla
          gestione  pensionistica  obbligatoria  per  gli  assegni di
          sostegno  del reddito e' effettuato per il periodo compreso
          tra  la  cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione
          dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di
          anzianita'  o  vecchiaia per tutto il periodo di permanenza
          nel  Fondo.  La  contribuzione  correlata, per i periodi di
          erogazione   delle  prestazioni  a  favore  dei  lavoratori
          interessati, e' utile per il conseguimento del diritto alla
          pensione,  ivi  compresa  quella  di  anzianita',  e per la
          determinazione della sua misura.".