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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n. 184

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/6/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
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vigente al 16/08/2016
Testo in vigore dal: 2-6-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolare  l'articolo
23; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2005; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 26 gennaio 2006; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 17 marzo e del 29 marzo 2006; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 

 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio del
diritto di accesso  ai  documenti  amministrativi  in  conformita'  a
quanto stabilito nel capo V della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni di seguito denominata: «legge». 
  2.  I   provvedimenti   generali   organizzatori   occorrenti   per
l'esercizio   del   diritto   di   accesso   sono   adottati    dalle
amministrazioni interessate, entro il termine di cui all'articolo 14,
comma 1, decorrente dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso  ai
documenti amministrativi istituita ai sensi  dell'articolo  27  della
legge. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri»
          prevede  che  «con decreto del Presidente della Repubblica,
          previa  deliberazione  del Consiglio dei Mini-stri, sentito
          il  Consiglio  di  Stato, sono emanati i regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dell'entrata in vigore delle
          norme regolamentari».
              -  Il  testo  della  legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto   di   accesso   ai  documenti  amministrativi»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          28 dicembre  2000,  n.  445 «Testo unico delle disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in materia di documentazione
          amministrativa»   e'   stato   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale   del   20 febbraio   2001,  n.  42,  Supplemento
          Ordinario.

              - Il  testo  dell'art. 23 della legge 11 febbraio 2005,
          n.  15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990,
          n.    241,    concernenti    norme   generali   sull'azione
          amministrativa) e' il seguente:
              «Art.  23. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge, la Presidenza del Consiglio
          dei    Ministri    adotta   le   misure   necessarie   alla
          ricostituzione  della  Commissione  per  l'accesso. Decorso
          tale termine, l'attuale Commissione decade.
              2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il Governo e' autorizzato ad adottare, ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  un  regolamento  inteso  a  integrare o modificare il
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  27 giugno 1992, n. 352, al fine di adeguarne le
          disposizioni   alle  modifiche  introdotte  dalla  presente
          legge.
              3.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 15, 16 e 17,
          comma 1,  lettera a),  della  presente  legge hanno effetto
          dalla  data  di entrata in vigore del regolamento di cui al
          comma 2 del presente articolo.
              4.  Ciascuna  pubblica amministrazione, ove necessario,
          nel  rispetto dell'autonomia ad essa riconosciuta, adegua i
          propri regolamenti alle modifiche apportate al capo V della
          legge  7  agosto 1990, n. 241, dalla presente legge nonche'
          al regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.».
              - Il  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82 «Codice
          dell'amministrazione  digitale»,  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  16 maggio  2005,  n.  112, Supplemento
          Ordinario.».
          Note all'art. 1:
              -  Il  Capo  V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  18 agosto  1990,  n. l92, reca:
          «Accesso ai documenti amministrativi».
              -  Si  riporta il testo dell'art. 27 della citata legge
          n. 241 del 1990:
              «Art.   27  (Commissione  per  l'accesso  ai  documenti
          amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  la  Commissione  per l'accesso ai
          documenti amministrativi.
              2.   La   Commissione   e'  nominata  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
          dei  Ministri.  Essa  e'  presieduta dal sottosegretario di
          Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri ed e'
          composta  da  dodici  membri,  dei quali due senatori e due
          deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
          quattro  scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
          1979,  n.  97,  su  designazione  dei  rispettivi organi di
          autogoverno,  due  fra  i  professori  di  ruolo in materie
          giuridiche  e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
          enti  pubblici.  E'  membro di diritto della Commissione il
          capo  della  struttura  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  che  costituisce il supporto organizzativo per il
          funzionamento   della   Commissione.  La  Commissione  puo'
          avvalersi  di  un  numero di esperti non superiore a cinque
          unita',   nominati   ai  sensi  dell'art.  29  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400.
              3.  La  Commissione  e'  rinnovata ogni tre anni. Per i
          membri  parlamentari  si  procede a nuova nomina in caso di
          scadenza  o  scioglimento anticipato delle Camere nel corso
          del triennio.
              4.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  a  decorrere  dall'anno  2004, sono determinati i
          compensi  dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
          nei  limiti  degli  ordinari stanziamenti di bilancio della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.
              5.  La  Commissione  adotta  le determinazioni previste
          dall'art.  25,  comma  4;  vigila  affinche' sia attuato il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla  presente  legge;  redige una relazione annuale sulla
          trasparenza  dell'attivita' della pubblica amministrazione,
          che  comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
          Ministri;   propone   al   Governo   modifiche   dei  testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu'  ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
          22.
              6.  Tutte  le  amministrazioni sono tenute a comunicare
          alla  Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato.
              7.  In  caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
          cui  al  comma 1  dell'art. 18, le misure ivi previste sono
          adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».