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LEGGE 11 febbraio 2005, n. 15

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/3/2005
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Testo in vigore dal:  8-3-2005

Art. 23

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta le misure necessarie alla ricostituzione della Commissione per l'accesso.
Decorso tale termine, l'attuale Commissione decade.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a integrare o modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, comma 1, lettera a), della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto dell'autonomia ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle modifiche apportate al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla presente legge nonché al regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Baccini, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Omissis.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3.-4-bis. Omissis.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, reca «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1992, n. 177).