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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 aprile 2006, n. 174

Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/5/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/2012)
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Testo in vigore dal: 25-7-2012
aggiornamenti all'articolo
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 
  Vista la legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  recante  «Riordinamento
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre  1997,
n. 513: Regolamento recante criteri e modalita'  per  la  formazione,
l'archiviazione  e  la  trasmissione  di  documenti   informatici   e
telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge  15  marzo
1997, n. 59; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  8
febbraio 1999, recante le  regole  tecniche  per  la  formazione,  la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale,  dei  documenti  informatici  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513; 
  Vista la legge 5  marzo  2001,  n.  57,  recante  «Disposizioni  in
materia di apertura e regolazione dei mercati» ed in  particolare  il
punto r) dell'articolo 8 che concerne l'ambito della delega  concessa
al Governo per adeguare le borse  merci  alle  mutate  condizioni  di
mercato, alle nuove tecnologie informatiche  e  telematiche,  nonche'
per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo  7  della
legge 5 marzo 2001, n. 57» ed in particolare l'articolo 30  che  reca
disposizioni per l'adeguamento delle borse merci; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita'  produttive  9  marzo
2002, emanato  ai  sensi  dell'articolo  30,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18  maggio  2001,  n.  228,  recante  l'ufficiale  inizio
sperimentale delle contrattazioni attraverso strumenti informatici  o
per via telematica delle merci e delle  derrate,  nella  Borsa  merci
telematica italiana; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 «Disposizioni  in
materia   di   soggetti   e   attivita',   integrita'   aziendale   e
semplificazione amministrativa a  norma  dell'articolo  1,  comma  2,
lettere d), e), f), g) e l), della legge 7 marzo 2003, n. 38»  ed  in
particolare  dell'articolo  14,  comma  11,  che  dispone   che   con
regolamento del Ministro delle politiche agricole  e  forestali  sono
disciplinate le modalita' di attuazione di quanto previsto dal  comma
1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 
  Considerato che, completato il periodo di sperimentazione,  occorre
provvedere,  ai  sensi  dell'articolo  30,  comma  3,   del   decreto
legislativo  18  maggio  2001,  n.   228,   cosi'   come   modificato
dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 
99, ad emanare  il  regolamento  per  il  funzionamento  del  sistema
telematico delle borse merci italiane; 
  Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.
400 e successive modificazioni; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della  sezione
consultiva per gli atti normativi del 27  febbraio  2006  e  ritenuto
opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
effettuata con nota n. 242 del 28 marzo 2006; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Agli effetti del presente regolamento si intende per: 
    a) «Borsa  merci  telematica  italiana»:  il  mercato  telematico
regolamentato    dei     ((prodotti     agricoli,     agroenergetici,
agroalimentari,  ittici  e  dei   servizi   logistici)),   realizzato
attraverso  la  piattaforma  telematica,  accessibile  da  postazioni
remote, che viene predisposta dalla societa' di gestione; 
    b) «Piattaforma telematica»: un'unica infrastruttura telematica a
livello  nazionale  con  piu'  sistemi  di  contrattazione   per   la
negoziazione di ((merci, di derrate e di servizi logistici)); 
    c) «Societa' di gestione»: il soggetto che predispone,  organizza
e gestisce la piattaforma telematica; 
    d)  «Deputazione  nazionale»:  l'organismo  che  ha  funzioni  di
vigilanza e  di  indirizzo  generale  della  Borsa  merci  telematica
italiana; 
    e) «Camere di commercio»:  le  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, titolari della facolta' di istituire borse
di commercio ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272; 
    f) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, riconosciuta persona  giuridica
di diritto pubblico con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1954, n. 709 e successive modificazioni; 
    g) «Soggetti abilitati  all'intermediazione»:  i  raccoglitori  e
gestori di ordini all'interno della Borsa merci telematica italiana; 
    h) «impresa  di  investimento  comunitaria»:  l'impresa,  diversa
dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di  investimento,  avente
sede legale e Direzione generale in Italia o in  altro  Paese  membro
dell'Unione europea; 
    i) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa
dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di  investimento,  avente
sede legale in uno Stato extracomunitario; 
    l) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di investimento
comunitarie ed extracomunitarie; 
    m) «Societa'  di  intermediazione  mobiliare  (SIM)»:  l'impresa,
diversa  dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari   iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo  107  del  Testo  unico  bancario,
autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale  e
Direzione generale in Italia; 
    n) «Testo unico bancario (T.U. bancario)»: il decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; 
    o) «mercati»: i mercati telematici disciplinati  dai  regolamenti
speciali  di  prodotto  approvati  dalla  deputazione  nazionale   su
proposta della societa' di gestione; 
    p) «Regolamento»: il presente provvedimento; 
    q) «Regolamenti speciali di prodotto»: disciplinari che  indicano
le  condizioni  di  negoziazione   telematica,   le   caratteristiche
((specifiche))  del  prodotto,  le  condizioni  di  pagamento  e   di
consegna/ritiro e qualsiasi altro  evento  o  fatto  successivo  alla
conclusione del contratto  che  possa  incidere  sull'esecuzione  del
medesimo. 
    ((r) "prodotti  agroenergetici":  i  prodotti  provenienti  dalla
coltivazione  del  fondo,  dalla  selvicoltura,  dall'allevamento  di
animali e dalle attivita'  connesse,  e  dalla  trasformazione  degli
stessi, utilizzabili per  la  produzione  di  energia,  e  gli  altri
prodotti definiti tali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali
nonche' i certificati di produzione che ne derivano;)) 
    ((s) "servizi logistici": la logistica interna alle strutture dei
clienti, la gestione del magazzino,  la  gestione  del  deposito,  la
gestione degli ordini, la movimentazione e il trasporto delle  merci,
il carico e lo scarico delle merci, il confezionamento  e  gli  altri
servizi  identificati  tali  dalle  norme  comunitarie,  nazionali  e
regionali, rivolti agli utilizzatori  della  Borsa  merci  telematica
italiana.))