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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 aprile 2006, n. 174

Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/5/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/2012)
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Testo in vigore dal:  25-7-2012
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513: Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati» ed in particolare il punto r) dell'articolo 8 che concerne l'ambito della delega concessa al Governo per adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» ed in particolare l'articolo 30 che reca disposizioni per l'adeguamento delle borse merci;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 9 marzo 2002, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante l'ufficiale inizio sperimentale delle contrattazioni attraverso strumenti informatici o per via telematica delle merci e delle derrate, nella Borsa merci telematica italiana;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g) e l), della legge 7 marzo 2003, n. 38» ed in particolare dell'articolo 14, comma 11, che dispone che con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
Considerato che, completato il periodo di sperimentazione, occorre provvedere, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, ad emanare il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse merci italiane;
Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 febbraio 2006 e ritenuto opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 242 del 28 marzo 2006;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
a) «Borsa merci telematica italiana»: il mercato telematico regolamentato dei
((prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici))
, realizzato attraverso la piattaforma telematica, accessibile da postazioni remote, che viene predisposta dalla società di gestione;
b) «Piattaforma telematica»: un'unica infrastruttura telematica a livello nazionale con più sistemi di contrattazione per la negoziazione di
((merci, di derrate e di servizi logistici))
;
c) «Società di gestione»: il soggetto che predispone, organizza e gestisce la piattaforma telematica;
d) «Deputazione nazionale»: l'organismo che ha funzioni di vigilanza e di indirizzo generale della Borsa merci telematica italiana;
e) «Camere di commercio»: le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, titolari della facoltà di istituire borse di commercio ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272;
f) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riconosciuta persona giuridica di diritto pubblico con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709 e successive modificazioni;
g) «Soggetti abilitati all'intermediazione»: i raccoglitori e gestori di ordini all'interno della Borsa merci telematica italiana;
h) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e Direzione generale in Italia o in altro Paese membro dell'Unione europea;
i) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
l) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
m) «Società di intermediazione mobiliare (SIM)»: l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e Direzione generale in Italia;
n) «Testo unico bancario (T.U. bancario)»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
o) «mercati»: i mercati telematici disciplinati dai regolamenti speciali di prodotto approvati dalla deputazione nazionale su proposta della società di gestione;
p) «Regolamento»: il presente provvedimento;
q) «Regolamenti speciali di prodotto»: disciplinari che indicano le condizioni di negoziazione telematica, le caratteristiche
((specifiche))
del prodotto, le condizioni di pagamento e di consegna/ritiro e qualsiasi altro evento o fatto successivo alla conclusione del contratto che possa incidere sull'esecuzione del medesimo.
((
r) "prodotti agroenergetici": i prodotti provenienti dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura, dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, e dalla trasformazione degli stessi, utilizzabili per la produzione di energia, e gli altri prodotti definiti tali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali nonché i certificati di produzione che ne derivano;
))
((
s) "servizi logistici": la logistica interna alle strutture dei clienti, la gestione del magazzino, la gestione del deposito, la gestione degli ordini, la movimentazione e il trasporto delle merci, il carico e lo scarico delle merci, il confezionamento e gli altri servizi identificati tali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, rivolti agli utilizzatori della Borsa merci telematica italiana.
))