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DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2006, n. 158

((Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonchè abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.))

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/5/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
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vigente al 08/07/2020
Testo in vigore dal: 1-11-2009
al: 25-3-2021
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria  2004),  ed
in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, l'articolo 5  e  l'allegato
B; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n.  336,  recante
attuazione  delle  direttive  96/22/CE  e  96/23/CE,  concernenti  il
divieto di utilizzazione  di  talune  sostanze  ad  azione  ormonica,
tireostatica e  delle  sostanze  beta-agoniste  nelle  produzioni  di
animali e le misure di  controllo  su  talune  sostanze  e  sui  loro
residui negli animali vivi e nei loro prodotti; 
  Vista  la  direttiva  2003/74/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva  96/22/CE
del Consiglio, concernente il  divieto  di  utilizzazione  di  talune
sostanze  ad  azione  ormonica,   tireostatica   e   delle   sostanze
beta-agoniste nelle produzioni animali; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme  sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2005; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso in data 15 dicembre 2005; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 febbraio 2006; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,   delle
politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                 Campo d'applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto riguarda  il  divieto  di  utilizzazione  di
talune sostanze ad azione ormonica,  tireostatica  e  delle  sostanze
(ß)-agoniste nelle produzioni animali, nonche' le misure di controllo
su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e  nei  loro
prodotti. 
  2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di: 
    ((a) carni e prodotti a base di carne di cui al regolamento  (CE)
n. 853/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  29  aprile
2004, e successive modificazioni;)) 
    b) prodotti dell'acquacoltura di cui al  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 531, e successive modificazioni; 
    ((c) medicinali veterinari di cui al decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 193, e successive modificazioni.)) 
  3. Si intende, inoltre per: 
    a) azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta,  in  cui  gli
animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente; 
    b) animali da azienda: gli animali domestici delle specie bovina,
suina, ovina, caprina ed equina, nonche' i volatili da  cortile  e  i
conigli  domestici,  gli  animali  selvatici  di  dette  specie  e  i
ruminanti selvatici allevati in un'azienda; 
    c) animale: tutti  gli  animali  delle  specie  disciplinate  dai
provvedimenti di cui agli allegati al decreto legislativo 30  gennaio
1993, n.  28,  e  successive  modificazioni,  e  di  cui  al  decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 633; 
    d) partita di animali: un gruppo di animali della stessa specie e
della stessa fascia di eta', allevati, in una medesima azienda  nello
stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento; 
    ((e) trattamento terapeutico: la somministrazione in  conformita'
alle prescrizioni di cui all'articolo 4, ad  un  singolo  animale  da
azienda di una delle sostanze autorizzate  allo  scopo  di  trattare,
previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione
della  fecondita',   inclusa   l'interruzione   di   una   gravidanza
indesiderata, e, per quanto riguarda le  sostanze  beta-agoniste,  in
vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto
nonche' del trattamento  di  disfunzioni  respiratorie,  di  malattia
navicolare e  di  laminite  e  dell'induzione  della  tocolisi  negli
equidi;)) 
    f) trattamento  zootecnico:  la  somministrazione  di  una  delle
sostanze  autorizzate  in  conformita'  alle  prescrizioni   di   cui
all'articolo 5: 
      1)  ad  un  singolo  animale  da   azienda,   ai   fini   della
sincronizzazione  del  ciclo  estrale  e  della  preparazione   delle
donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni, previo esame
dell'animale in oggetto da parte di un medico veterinario; 
      2) agli animali d'acquacoltura, destinati alla  riproduzione  a
scopo di inversione sessuale, su prescrizione  di  un  veterinario  e
sotto la sua responsabilita'; 
    g) trattamento illecito: l'utilizzazione di sostanze  o  prodotti
non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini  o
a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti; 
    h) sostanze o prodotti  non  autorizzati:  sostanze  o  prodotti,
compresi i medicinali, la  cui  somministrazione  ad  un  animale  e'
vietata; 
    i) sostanze o prodotti autorizzati: sostanze o prodotti, compresi
i medicinali, la cui somministrazione ad un animale non e' vietata; 
    l) residuo: residuo di sostanze ad azione farmacologica, di  loro
prodotti  di  trasformazione,  nonche'  di  altre  sostanze  che   si
trasmettono ai prodotti animali e che possono essere  nocivi  per  la
salute umana; 
    m) autorita' competente: gli  organi  individuati  nelle  singole
disposizioni secondo il riparto di funzioni e compiti  stabilito  dal
titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
    n)  campione   ufficiale:   campione   prelevato   dall'autorita'
competente e che, ai fini dell'analisi dei residui o  delle  sostanze
di cui all'allegato  I,  deve  essere  accompagnato  dall'indicazione
della specie,  della  natura  e  della  quantita'  e  del  metodo  di
prelievo,  nonche'  dall'indicazione   del   sesso   e   dell'origine
dell'animale o del prodotto animale; 
    o)   laboratorio    autorizzato:    l'Istituto    zooprofilattico
sperimentale o altro laboratorio pubblico individuato  dal  Ministero
della salute per l'esecuzione delle analisi di un campione  ufficiale
per la ricerca di residui; 
    p) laboratorio nazionale di riferimento per i residui: l'Istituto
superiore di sanita' o altro  laboratorio  pubblico  individuato  dal
Ministero della salute per categorie o gruppi di sostanze o residui; 
    q)   sostanza   (ß)-agonista:   una   sostanza   agonista   della
stimolazione dei (ß)-adrenorecettori.