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DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2006, n. 109

Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonchè modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-4-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2024)
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Testo in vigore dal: 5-4-2006
al: 7-11-2006
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo
per  la  riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30  gennaio  1941,  n.  12,  per il decentramento del Ministero della
giustizia,  per la modifica della disciplina concernente il Consiglio
di  presidenza  della  Corte  dei  conti e il Consiglio di presidenza
della  giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo
unico;
  Visti,  in  particolare,  gli articoli 1, comma 1, lettera f), e 2,
commi  6  e  7,  della  citata legge n. 150 del 2005 che prevedono la
individuazione delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei
magistrati e delle relative sanzioni, la modifica della procedura per
l'applicazione  delle  medesime, nonche' la modifica della disciplina
in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento di
ufficio dei magistrati;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;
  Aquisiti  i  pareri  delle  competenti Commissioni della Camera dei
deputati,  espressi  in  data 20 dicembre 2005 ed in data 22 dicembre
2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 7 dicembre 2005
ed  in data 30 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della
citata legge n. 150 del 2005;
  Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione
giustizia  del  Senato  della  Repubblica in ordine alla soppressione
dell'articolo   2,   con   cio'  dovendosi  ritenere  contestualmente
assorbita  anche  la condizione formulata dalla Commissione giustizia
della Camera dei deputati in ordine al medesimo articolo;
  Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del
Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                        Doveri del magistrato

  1.   Il   magistrato   esercita   le   funzioni  attribuitegli  con
imparzialita',   correttezza,   diligenza,  laboriosita',  riserbo  e
equilibrio  e rispetta la dignita' della persona nell'esercizio delle
funzioni.
  2.   Il   magistrato,  anche  fuori  dall'esercizio  delle  proprie
funzioni,  non  deve  tenere  comportamenti, ancorche' legittimi, che
compromettano la credibilita' personale, il prestigio e il decoro del
magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria.
  3.  Le  violazioni  dei  doveri di cui ai commi 1 e 2 costituiscono
illecito   disciplinare  perseguibile  nelle  ipotesi  previste  agli
articoli 2, 3 e 4.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.".
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Si riporta il testo della lettera f) del comma 1 e il
          comma 4 dell'art. 1 nonche' i commi 6 e 7 dell'art. 2 della
          legge  25  luglio  2005,  n.  150 (Delega al Governo per la
          riforma   dell'ordinamento  giudiziario  di  cui  al  regio
          decreto  30  gennaio  1941, n. 12, per il decentramento del
          Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina
          concernente  il  Consiglio  di  presidenza, della Corte dei
          conti   e   il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
          amministrativa,   nonche'  per  l'emanazione  di  un  testo
          unico.):
              "Art.  1  (Contenuto  della delega). - 1. Il Governo e'
          delegato  ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  con  l'osservanza  dei
          principi  e  dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi
          1,  2,  3,  4,  5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi
          diretti a:
                a) - e) (omissis);
                f) individuare  le  fattispecie  tipiche  di illecito
          disciplinare  dei  magistrati,  le  relative  sanzioni e la
          procedura  per  la loro applicazione, nonche' modificare la
          disciplina   in  tema  di  incompatibilita',  dispensa  dal
          servizio e trasferimento d'ufficio;
                g) (omissis).
              2. - 3. (omissis).
              4.   Gli   schemi   dei  decreti  legislativi  adottati
          nell'esercizio   della  delega  di  cui  al  comma  1  sono
          trasmessi  al  Senato  della  Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri da parte
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          le  conseguenze  di  carattere  finanziario,  che sono resi
          entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
          in  mancanza  dei  pareri. Entro i trenta giorni successivi
          all'espressione  dei  pareri,  il  Governo, ove non intenda
          conformarsi  alle  condizioni  ivi eventualmente formulate,
          esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
          rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
          ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dai necessari
          elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareri
          definitivi  delle Commissioni competenti, che sono espressi
          entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
              5. - 6. (omissis).".
              "Art.   2   (Principi   e  criteri  direttivi,  nonche'
          disposizioni ulteriori). - 1. - 5. (omissis).
              6.  Nell'attuazione  della  delega  di  cui all'art. 1,
          comma  1,  lettera  f),  il  Governo si attiene ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) provvedere  alla  tipizzazione  delle  ipotesi  di
          illecito   disciplinare   dei   magistrati,   sia  inerenti
          l'esercizio   della  funzione  sia  estranee  alla  stessa,
          garantendo   comunque   la   necessaria  completezza  della
          disciplina   con   adeguate   norme  di  chiusura,  nonche'
          all'individuazione delle relative sanzioni;
                b) prevedere:
                  1)  che  il magistrato debba esercitare le funzioni
          attribuitegli,  con  imparzialita', correttezza, diligenza,
          laboriosita', riserbo ed equilibrio;
                  2)  che in ogni atto di esercizio delle funzioni il
          magistrato debba rispettare la dignita' della persona;
                  3)   che   anche  fuori  dall'esercizio  delle  sue
          funzioni  il  magistrato  non  debba  tenere comportamenti,
          ancorche'  legittimi,  che  compromettano  la  credibilita'
          personale,  il  prestigio  e  il decoro del magistrato o il
          prestigio dell'istituzione;
                  4)   che   la   violazione   dei   predetti  doveri
          costituisca   illecito   disciplinare   perseguibile  nelle
          ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);
                c) salvo  quanto  stabilito dal numero 11), prevedere
          che   costituiscano  illeciti  disciplinari  nell'esercizio
          delle funzioni:
                  1)  i  comportamenti  che, violando i doveri di cui
          alla   lettera  b),  arrecano  ingiusto  danno  o  indebito
          vantaggio   ad   una   delle   parti;   l'omissione   della
          comunicazione  al  Consiglio  superiore  della magistratura
          della    sussistenza    di    una   delle   situazioni   di
          incompatibilita'   di   cui   agli   articoli   18   e   19
          dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui al regio decreto 30
          gennaio  1941,  n.  12,  e  successive  modificazioni, come
          modificati  ai  sensi  della  lettera  p);  la  consapevole
          inosservanza  dell'obbligo  di astensione nei casi previsti
          dalla legge;
                  2)   i   comportamenti  abitualmente  o  gravemente
          scorretti  nei  confronti  delle parti, dei loro difensori,
          dei   testimoni   o  di  chiunque  abbia  rapporti  con  il
          magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei
          confronti   di   altri   magistrati   o  di  collaboratori;
          l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di
          altro    magistrato;   l'omessa   comunicazione   al   capo
          dell'ufficio  delle  avvenute  interferenze  da  parte  del
          magistrato destinatario delle medesime;
                  3)  la  grave  violazione  di  legge determinata da
          ignoranza  o  negligenza  inescusabile; il travisamento dei
          fatti    determinato   da   negligenza   inescusabile;   il
          perseguimento  di  fini  diversi  da  quelli  di giustizia;
          l'emissione  di  provvedimenti privi di motivazione, ovvero
          la  cui  motivazione consiste nella sola affermazione della
          sussistenza  dei  presupposti  di  legge  senza indicazione
          degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti,
          quando  la motivazione e' richiesta dalla legge; l'adozione
          di  provvedimenti  non  consentiti  dalla legge che abbiano
          leso  diritti  personali  o,  in  modo  rilevante,  diritti
          patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme
          regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario
          adottate dagli organi competenti; l'indebito affidamento ad
          altri  del  proprio  lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di
          risiedere  nel  comune  in  cui ha sede l'ufficio, se manca
          l'autorizzazione  prevista  dalle  norme  vigenti  e ne sia
          derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di
          diligenza e laboriosita';
                  4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel
          compimento   degli   atti   relativi   all'esercizio  delle
          funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al
          lavoro  giudiziario;  per  il  dirigente  dell'ufficio o il
          presidente  di  una  sezione o il presidente di un collegio
          l'omettere  di  assegnarsi  affari e di redigere i relativi
          provvedimenti;   l'inosservanza  dell'obbligo  di  rendersi
          reperibile  per esigenze di ufficio quando esso sia imposto
          dalla   legge   o  da  disposizione  legittima  dell'organo
          competente;
                  5)  i comportamenti che determinano la divulgazione
          di  atti  del procedimento coperti dal segreto o di cui sia
          previsto il divieto di pubblicazione, nonche' la violazione
          del  dovere  di  riservatezza  sugli  affari  in  corso  di
          trattazione,  o  sugli  affari definiti, quando e' idonea a
          ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste
          che,  sotto  qualsiasi  profilo,  riguardino  i  soggetti a
          qualsivoglia  titolo  coinvolti  negli  affari  in corso di
          trattazione  e  che  non  siano stati definiti con sentenza
          passata in giudicato;
                  6)  il  tenere  rapporti in relazione all'attivita'
          del  proprio  ufficio  con gli organi di informazione al di
          fuori  delle  modalita' previste al comma 4, lettera f); il
          sollecitare   la  pubblicita'  di  notizie  attinenti  alla
          propria   attivita'  di  ufficio  ovvero  il  costituire  e
          l'utilizzare   canali  informativi  personali  riservati  o
          privilegiati;  il  rilasciare dichiarazioni e interviste in
          violazione dei criteri di equilibrio e di misura;
                  7) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti
          da  palese  incompatibilita'  tra la parte dispositiva e la
          motivazione,   tali  da  manifestare  una  precostituita  e
          inequivocabile    contraddizione    sul    piano    logico,
          contenutistico o argomentativo;
                  8)  l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o
          del  presidente  di  una  sezione  o  di un collegio, della
          comunicazione  agli  organi competenti di fatti che possono
          costituire  illeciti  disciplinari  compiuti  da magistrati
          dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da
          parte   del   dirigente   l'ufficio  ovvero  da  parte  del
          magistrato  cui  competere  il potere di sorveglianza della
          comunicazione  al  Consiglio  superiore  della magistratura
          della    sussistenza    di    una   delle   situazioni   di
          incompatibilita'   previste   dagli   articoli   18   e  19
          dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui al regio decreto 30
          gennaio  1941,  n.  12  e  successive  modificazioni,  come
          modificati   ai   sensi  della  lettera  p),  ovvero  delle
          situazioni   che   possono   dare  luogo  all'adozione  dei
          provvedimenti  di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto
          legislativo  31  maggio  1946,  n.  511, come modificati ai
          sensi delle lettere n) e o);
                  9)  l'adozione  di  provvedimenti abnormi ovvero di
          atti  e  provvedimenti  che  costituiscano esercizio di una
          potesta'  riservata  dalla  legge  ad  organi legislativi o
          amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;
                  10)  l'emissione  di  un  provvedimento restrittivo
          della  liberta'  personale  fuori dei casi consentiti dalla
          legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;
                  11)  fermo  quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9),
          non   puo'   dar   luogo   a  responsabilita'  disciplinare
          l'attivita'  di  interpretazione  di  norme  di  diritto in
          conformita'  all'art.  12 delle disposizioni sulla legge in
          generale;
                d) prevedere  che costituiscano illeciti disciplinari
          al di fuori dell'esercizio delle funzioni:
                  1)  l'uso  della  qualita' di magistrato al fine di
          conseguire vantaggi ingiusti per se' o per altri;
                  2) il frequentare persona sottoposta a procedimento
          penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o
          persona   che  a  questi  consta  essere  stata  dichiarata
          delinquente  abituale,  professionale o per tendenza o aver
          subito  condanna  per  delitti  non colposi alla pena della
          reclusione   superiore   a   tre   anni  o  una  misura  di
          prevenzione,  salvo  che sia intervenuta la riabilitazione,
          ovvero  l'intrattenere  rapporti  consapevoli di affari con
          una di tali persone;
                  3)  l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza
          la prescritta autorizzazione dell'organo competente;
                  4) lo svolgimento di attivita' incompatibili con la
          funzione  giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio
          all'assolvimento  dei  doveri  indicati  nella  lettera b),
          numeri 1), 2), e 3);
                  5)   l'ottenere,   direttamente  o  indirettamente,
          prestiti  o  agevolazioni da soggetti che, il magistrato sa
          essere   indagati,   parti  offese,  testimoni  o  comunque
          coinvolti  in  procedimenti penali o civili pendenti presso
          l'ufficio   giudiziario  di  appartenenza  o  presso  altro
          ufficio  che  si trovi nel distretto di corte d'appello nel
          quale   esercita   le   funzioni  giudiziarie,  ovvero  dai
          difensori di costoro;
                  6)   la   pubblica  manifestazione  di  consenso  o
          dissenso  in ordine ad un procedimento in corso quando, per
          la  posizione del magistrato o per le modalita', con cui il
          giudizio e' espresso, sia idonea a condizionare la liberta'
          di decisione nel procedimento medesimo;
                  7)  la  partecipazione  ad associazioni segrete o i
          cui   vincoli   sono   oggettivamente   incompatibili   con
          l'esercizio delle funzioni giudiziarie;
                  8)  l'iscrizione  o  la  partecipazione  a  partiti
          politici ovvero il coinvolgimento nelle attivita' di centri
          politici o affaristici che possano condizionare l'esercizio
          delle   funzioni   o   comunque  appannare  l'immagine  del
          magistrato;
                  9)  ogni altro comportamento tale da' compromettere
          l'indipendenza,   la   terzieta'   e   l'imparzialita'  del
          magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza;
                  10)  l'uso  strumentale  della qualita' che, per la
          posizione   del   magistrato   o   per   le   modalita'  di
          realizzazione,  e' idoneo a turbare l'esercizio di funzioni
          costituzionalmente previste;
                e) prevedere  che costituiscano illeciti disciplinari
          conseguenti al reato:
                  1)  i  fatti  per  i  quali e' intervenuta condanna
          irrevocabile  o  e'  stata  pronunciata  sentenza  ai sensi
          dell'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, per
          delitto   doloso  o  preterintenzionale,  quando  la  legge
          stabilisce  la  pena  detentiva  sola o congiunta alla pena
          pecuniaria;
                  2)  i  fatti  per  i  quali e' intervenuta condanna
          irrevocabile  o  e'  stata  pronunciata  sentenza  ai sensi
          dell'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, per
          delitto  colposo,  alla  pena  della reclusione, sempre che
          presentino,  per  modalita'  e  conseguenze,  carattere  di
          particolare gravita';
                  3)  i  fatti  per  i  quali e' intervenuta condanna
          irrevocabile   e'   stata  pronunciata  sentenza  ai  sensi
          dell'art.  444,  comma  2,  del codice di procedura penale,
          alla  pena  dell'arresto,  sempre  che  presentino,  per le
          modalita' di esecuzione, carattere di particolare gravita';
                  4)   altri   fatti   costituenti   reato  idonei  a
          compromettere  la  credibilita' del magistrato, anche se il
          reato  e' estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non
          puo' essere iniziata o proseguita;
                f) prevedere come sanzioni disciplinari:
                  1) l'ammonimento;
                  2) la censura;
                  3) la perdita dell'anzianita';
                  4)   l'incapacita'   temporanea  ad  esercitare  un
          incarico direttivo o semidirettivo;
                  5)  la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due
          anni;
                  6) la rimozione;
                g) stabilire che:
                  1)  l'ammonimento  consista  nel richiamo, espresso
          nel  dispositivo  della  decisione, all'osservanza da parte
          del  magistrato  dei  suoi doveri, in rapporto all'illecito
          commesso;
                  2)  la  censura  consista  in  un  biasimo  formale
          espresso nel dispositivo della decisione;
                  3)  la  sanzione  della perdita dell'anzianita' sia
          inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;
                  4)  la  sanzione  della  temporanea  incapacita' ad
          esercitare   un  incarico  direttivo  o  semidirettivo  sia
          inflitta  per  un periodo compreso tra sei mesi e due anni.
          Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive,
          debbono  essergli  conferite  di ufficio altre funzioni non
          direttive   o   semidirettive,   corrispondenti   alla  sua
          qualifica.  Scontata  la  sanzione,  il magistrato non puo'
          riprendere   l'esercizio   delle   funzioni   direttive   o
          semidirettive    presso    l'ufficio   dove   le   svolgeva
          anteriormente alla condanna;
                  5)  la sospensione dalle funzioni comporti altresi'
          la  sospensione  dallo  stipendio  ed  il  collocamento del
          magistrato  fuori dal ruolo organico della magistratura. Al
          magistrato  sospeso  e'  corrisposto  un assegno alimentare
          pari  ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze
          di  carattere continuativo, se il magistrato sta percependo
          il  trattamento  economico riservato alla prima o seconda o
          terza  classe  stipendiale;  alla  meta'  se  alla quarta o
          quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;
                  6)   la   rimozione  determini  la  cessazione  del
          rapporto di servizio;
                  7)   quando   per  il  concorso  di  piu'  illeciti
          disciplinari,  si  dovrebbero  irrogare  piu' sanzioni meno
          gravi,  si  applichi  altra  sanzione di maggiore gravita',
          sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;
                  8)  la  sanzione  di  cui al numero 6) sia eseguita
          mediante decreto del Presidente della Repubblica;
                h) prevedere  che  siano  puniti  con la sanzione non
          inferiore alla censura:
                  1)  i  comportamenti  che, violando i doveri di cui
          alla   lettera  b),  arrecano  ingiusto  danno  o  indebito
          vantaggio ad una delle parti;
                  2)  la  consapevole  inosservanza  dell'obbligo  di
          astensione nei casi previsti dalla legge;
                  3)  l'omissione,  da  parte dell'interessato, della
          comunicazione  del  Consiglio  superiore della magistratura
          della sussistenza di una delle cause di incompatibilita' di
          cui  agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di
          cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificati
          ai sensi della lettera p);
                  4)   il  tenere  comportamenti  che,  a  causa  dei
          rapporti  comunque  esistenti  con i soggetti coinvolti nel
          procedimento  ovvero  a  causa  di  avvenute  interferenze,
          costituiscano violazione del dovere di imparzialita';
                  5)  i  comportamenti  previsti  dal numero 2) della
          lettera c);
                  6)  il  perseguimento  di fini diversi da quelli di
          giustizia;
                  7)  il  reiterato  o  grave  ritardo nel compimento
          degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
                  8) la scarsa laboriosita', se abituale;
                  9)  la  grave  o  abituale violazione del dovere di
          riservatezza;
                  10)  l'uso  della qualita' di magistrato al fine di
          conseguire vantaggi ingiusti;
                  11)  lo  svolgimento  di  incarichi extragiudiziari
          senza    avere   richiesto   o   ottenuto   la   prescritta
          autorizzazione  dal Consiglio superiore della magistratura,
          qualora  per  l'entita'  e la natura dell'incarico il fatto
          non si appalesi di particolare gravita';
                i) prevedere  che  siano  puniti con una sanzione non
          inferiore alla perdita dell'anzianita':
                  1)  i  comportamenti  che, violando i doveri di cui
          alla  lettera  b),  arrecano  grave  ed  ingiusto  danno  a
          indebito vantaggio ad una delle parti;
                  2)  l'uso  della  qualita' di magistrato al fine di
          conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
                  3)  i  comportamenti  previsti  dal numero 2) della
          lettera d);
                l) stabilire che:
                  1)  sia punita con la sanzione della incapacita' ad
          esercitare    un   incarico   direttivo   o   semidirettivo
          l'interferenza  nell'attivita' di altro magistrato da parte
          del  dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione,
          se ripetuta o grave;
                  2)  sia  punita con una sanzione non inferiore alla
          sospensione  dalle funzioni l'accettazione e lo svolgimento
          di   incarichi   ed   uffici  vietati  dalla  legge  ovvero
          l'accettazione  e  lo  svolgimento di incarichi per i quali
          non   e'   stata   richiesta   o   ottenuta  la  prescritta
          autorizzazione,   qualora   per   l'entita'   e  la  natura
          dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravita';
                  3)   sia   rimosso  il  magistrato  che  sia  stato
          condannato  in sede disciplinare per i fatti previsti dalla
          lettera  d),  numero  5),  che  incorre  nella interdizione
          perpetua  o  temporanea  dai  pubblici  uffici in seguito a
          condanna  penale  o  che  incorre  in  una  condanna a pena
          detentiva  per delitto non colposo non inferiore ad un anno
          la  cui  esecuzione  non  sia  stata sospesa ai sensi degli
          articoli  163  e  164  del codice penale o per la quale sia
          intervenuto  provvedimento  di  revoca della sospensione ai
          sensi dell'art. 168 dello stesso codice;
                m) stabilire   che,   nell'infliggere   una  sanzione
          diversa  dall'ammonimento  e  dalla  rimozione,  la sezione
          disciplinare  del  Consiglio  superiore  della magistratura
          possa  disporre  il  trasferimento  del magistrato ad altra
          sede  o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la
          permanenza  nella stessa sede o nello stesso ufficio appare
          in  contrasto  con  il  buon andamento dell'amministrazione
          della giustizia. Il trasferimento e' sempre disposto quando
          ricorre  una  delle violazioni previste dal numero 1) della
          lettera  c), ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di
          astensione    nei    casi    previsti    dalla    legge   e
          dell'inosservanza   dell'obbligo   della  comunicazione  al
          Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della
          lettera  d),  ovvero  se  e'  inflitta  la  sanzione  della
          sospensione dalle funzioni;
                n) prevedere    che,   nei   casi   di   procedimento
          disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa
          dall'ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia
          o  del  Procuratore generale presso la Corte di cassazione,
          ove  sussistano  gravi  elementi  di fondatezza dell'azione
          disciplinare  e  ricorrano  motivi  di particolare urgenza,
          possa   essere  disposto  dalla  sezione  disciplinare  del
          Consiglio  superiore della magistratura, in via cautelare e
          provvisoria,   il   trasferimento   ad   altra  sede  o  la
          destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo comma
          dell'art.  2  del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
          n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera
          m)  e  dalla  prima parte della presente lettera in sede di
          procedimento disciplinare, il trasferimento ad altra sede o
          la  destinazione  ad altre funzioni possano essere disposti
          con  procedimento  amministrativo  dal  Consiglio superiore
          della  magistratura  solo per una causa incolpevole tale da
          impedire  al  magistrato di svolgere le sue funzioni, nella
          sede  occupata,  con  piena  indipendenza  e imparzialita';
          prevedere  che alla data di entrata in vigore del primo dei
          decreti  legislativi emanati nell'esercizio della delega di
          cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  f),  i  procedimenti
          amministrativi   di   trasferimento  di  ufficio  ai  sensi
          dell'art.  2,  secondo comma, del regio decreto legislativo
          31  maggio  1946,  n.  511,  pendenti  presso  il Consiglio
          superiore   della  magistratura,  per  fatti  astrattamente
          riconducibili  alle  fattispecie  disciplinari previste dal
          presente  comma  siano  trasmessi  al  Procuratore generale
          presso  la Corte di cassazione per le sue determinazioni in
          ordine all'azione disciplinare;
                o) prevedere   la  modifica  dell'art.  3  del  regio
          decreto  legislativo  31  maggio  1946, n. 511, consentendo
          anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con
          funzioni   amministrative,   i  magistrati  dispensati  dal
          servizio;
                p) ridisciplinare  le ipotesi di cui agli articoli 18
          e  19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
          30  gennaio  1941,  n.  12,  e successive modificazioni, in
          maniera   piu'   puntuale   e  rigorosa  prevedendo,  salvo
          eccezioni  specificatamente  disciplinate  con  riferimento
          all'entita'   dell'organico   nonche'  alla  diversita'  di
          incarico,  l'incompatibilita'  per il magistrato a svolgere
          l'attivita'  presso il medesimo ufficio in cui parenti sino
          al  secondo  grado,  affini in primo grado, il coniuge o il
          convivente  esercitano  la  professione  di magistrato o di
          avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;
                q) equiparare  gli  effetti  della decadenza a quelli
          delle dimissioni.
              7.  Nell'attuazione  della  delega  di  cui all'art. 1,
          comma  1,  lettera  f), il Governo si attiene, per quel che
          riguarda  la  procedura  per  l'applicazione delle sanzioni
          disciplinari, ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) prevedere  che  le  funzioni di pubblico ministero
          nel   procedimento   disciplinare   siano   esercitate  dal
          Procuratore  generale presso la Corte di cassazione o da un
          suo  sostituto, e che all'attivita' di indagine relativa al
          procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;
                b) stabilire che:
                  1) l'azione disciplinare sia promossa entro un anno
          dalla  notizia  del  fatto, acquisita a seguito di sommarie
          indagini  preliminari  o  di  denuncia  circostanziata o di
          segnalazione del Ministro della giustizia;
                  2) entro un anno dall'inizio del procedimento debba
          essere  richiesta  l'emissione  del  decreto  che  fissa la
          discussione  orale davanti alla sezione disciplinare, entro
          un  anno  dalla  richiesta  debba  pronunciarsi  la sezione
          disciplinare.  Se  la  sentenza  e' annullata in tutto o in
          parte  a seguito del ricorso per cassazione, il termine per
          la pronuncia nel giudizio di rinvio e' di un anno e decorre
          dalla  data  in  cui  vengono  restituiti  dalla  Corte  di
          cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono
          osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre
          che l'incolpato vi consenta;
                  3) il corso dei termini sia sospeso:
                    3.1)  se  per  il  medesimo  fatto e' iniziato il
          procedimento  penale, riprendendo a decorrere dalla data in
          cui non e' piu' soggetta ad impugnazione la sentenza di non
          luogo  a  procedere  ovvero  sono  divenuti irrevocabili la
          sentenza o il decreto penale di condanna;
                    3.2)  se  durante  il  procedimento  disciplinare
          viene  sollevata  questione di legittimita' costituzionale;
          riprendendo  a decorrere dal giorno in cui e' pubblicata la
          decisione della Corte costituzionale;
                    3.3)  se l'incolpato e' sottoposto a perizia o ad
          accertamenti   specialistici,   e   per   tutto   il  tempo
          necessario;
                    3.4)  se il procedimento disciplinare e' rinviato
          a  richiesta  dell'incolpato  o  del  suo  difensore  o per
          impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
                c) prevedere che:
                  1)  il  Ministro  della giustizia abbia facolta' di
          promuovere  l'azione  disciplinare  mediante  richiesta  di
          indagini   al  Procuratore  generale  presso  la  Corte  di
          cassazione.  Dell'iniziativa  il Ministro da' comunicazione
          al  Consiglio superiore della magistratura, con indicazione
          sommaria dei fatti per i quali si procede;
                  2)  il  Procuratore  generale  presso  la  Corte di
          cassazione   abbia   l'obbligo   di   esercitare   l'azione
          disciplinare   dandone   comunicazione  al  Ministro  della
          giustizia  e al Consiglio superiore della magistratura, con
          indicazione  sommaria  dei fatti per i quali si procede. Il
          Ministro   della   giustizia,   se   ritiene  che  l'azione
          disciplinare  deve  essere  estesa  ad  altri  fatti, ne fa
          richiesta  al  Procuratore  generale,  ed analoga richiesta
          puo' fare nel corso delle indagini;
                  3)  il  Consiglio  superiore  della magistratura, i
          consigli  giudiziari  e  i  dirigenti  degli uffici debbano
          comunicare  al  Ministro  della  giustizia e al Procuratore
          generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante
          sotto  il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i
          presidenti  di  collegio  debbono  comunicare  ai dirigenti
          degli uffici i fatti concernenti l'attivita' dei magistrati
          della  sezione  o del collegio che siano rilevanti sotto il
          profilo disciplinare;
                  4)  la  richiesta  di indagini rivolta dal Ministro
          della  giustizia al Procuratore generale o la comunicazione
          da   quest'ultimo   data   al   Consiglio  superiore  della
          magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli
          effetti l'inizio del procedimento;
                  5)  il  Procuratore  generale  presso  la  Corte di
          cassazione  possa  contestare  fatti  nuovi nel corso delle
          indagini,  anche se l'azione e' stata promossa dal Ministro
          della  giustizia,  salva la facolta' del Ministro di cui al
          numero 2), ultimo periodo;
                d) stabilire che:
                  1)  dell'inizio  del procedimento debba essere data
          comunicazione   entro   trenta   giorni  all'incolpato  con
          l'indicazione  del  fatto che gli viene addebitato; analoga
          comunicazione   debba   essere   data   per   le  ulteriori
          contestazioni di cui al numero 5) della lettera c).
              L'incolpato  puo' farsi assistere da altro magistrato o
          da  un  avvocato,  designati  in  qualunque momento dopo la
          comunicazione  dell'addebito,  nonche',  se del caso, da un
          consulente tecnico;
                  2)   gli  atti  di  indagine  non  preceduti  dalla
          comunicazione  all'incolpato o dall'avviso al difensore, se
          gia'  designato,  siano  nulli,  ma  la  nullita' non possa
          essere   piu'   rilevata   quando   non   e'   dedotta  con
          dichiarazione  scritta  e  motivata  nel  termine  di dieci
          giorni  dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza
          del  contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della
          comunicazione  del  decreto  che fissa la discussione orale
          davanti alla sezione disciplinare;
                3)  per  l'attivita'  di  indagine  si  osservino, in
          quanto  compatibili,  le  norme  del  codice  di  procedura
          penale,   eccezione   fatta   per   quelle  che  comportano
          l'esercizio    di    poteri    coercitivi   nei   confronti
          dell'imputato,  delle  persone  informate  sui  fatti,  dei
          periti  e  degli  interpreti;  si  applica  comunque quanto
          previsto dall'art. 133 del codice di procedura penale. Alle
          persone  informate  sui  fatti,  ai  periti e interpreti si
          applicano  le  disposizioni  degli  articoli  366, 371-bis,
          371-ter,  372,  373,  376,  377  e  384  del codice penale;
          prevedere  che  il  Procuratore generale presso la Corte di
          cassazione,  se  lo  ritenga  necessario  ai fini delle sue
          determinazioni  sull'azione  disciplinare,  possa acquisire
          atti  coperti  da  segreto  investigativo  senza  che detto
          segreto  possa essergli opposto; prevedere altresi' che nel
          caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti
          da segreto investigativo ed il procuratore della Repubblica
          comunichi  motivatamente  che  dalla  loro pubblicizzazione
          possa   derivare   grave   pregiudizio  alle  indagini,  il
          Procuratore  generale disponga con decreto che i detti atti
          rimangano  segreti  per  un  periodo non superiore a dodici
          mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un analogo
          periodo;
                4)  per  gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio,
          il  pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in
          servizio  presso  la procura generale della corte d'appello
          nel cui distretto l'atto deve essere compiuto;
                5) al termine delle indagini, il Procuratore generale
          con  le  richieste  conclusive di cui alla lettera e) invii
          alla  sezione  disciplinare il fascicolo del procedimento e
          ne   dia  comunicazione  all'incolpato;  il  fascicolo  sia
          depositato  nella  segreteria  della sezione a disposizione
          dell'incolpato,  con  facolta'  di  prenderne  visione e di
          estrarre copia degli atti;
                e) prevedere che:
                  1)  il  Procuratore  generale  presso  la  Corte di
          cassazione,  al  termine  delle indagini, se non ritiene di
          dover  chiedere  la  declaratoria di non luogo a procedere,
          formuli l'incolpazione e chieda al presidente della sezione
          disciplinare  la  fissazione  dell'udienza  di  discussione
          orale;   il   Procuratore   generale  presso  la  Corte  di
          cassazione  da'  comunicazione  al Ministro della giustizia
          delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto;
                  2) il Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui
          abbia  promosso l'azione disciplinare, ovvero abbia chiesto
          l'integrazione della contestazione, in caso di richiesta di
          declaratoria  di  non  luogo a procedere, abbia facolta' di
          proporre   opposizione   entro  dieci  giorni,  presentando
          memoria.  Il  Consiglio superiore della magistratura decide
          in camera di consiglio, sentite le parti;
                  3)  il Ministro della giustizia, entro venti giorni
          dal  ricevimento  della  comunicazione di cui al numero 1),
          possa   chiedere  l'integrazione  e,  nel  caso  di  azione
          disciplinare   da  lui  promossa,  la  modificazione  della
          contestazione,  cui provvede il Procuratore generale presso
          la Corte di cassazione;
                  4)  il presidente della sezione disciplinare fissi,
          con  suo  decreto,  il  giorno della discussione orale, con
          avviso ai testimoni e ai periti;
                  5)  il  decreto di cui al numero 4) sia comunicato,
          almeno  dieci  giorni  prima  della  data  fissata  per  la
          discussione  orale,  al  pubblico ministero e all'incolpato
          nonche' al difensore di quest'ultimo se gia' designato e al
          Ministro della giustizia;
                  6)  nel caso in cui il Procuratore generale ritenga
          che   si   debba  escludere  l'addebito,  faccia  richiesta
          motivata  alla  sezione disciplinare per la declaratoria di
          non   luogo   a   procedere.   Della   richiesta   e'  data
          comunicazione  al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in
          cui  egli  abbia  promosso  l'azione  disciplinare,  ovvero
          richiesto  l'integrazione della contestazione, con invio di
          copia dell'atto;
                  7)  il Ministro della giustizia, entro dieci giorni
          dal  ricevimento  della  comunicazione di cui al numero 6),
          possa   richiedere   copia   degli  atti  del  procedimento
          nell'ipotesi   in   cui   egli   abbia   promosso  l'azione
          disciplinare,   ovvero   richiesto   l'integrazione   della
          contestazione,   e,   nei   venti  giorni  successivi  alla
          ricezione  degli  stessi,  possa  richiedere  al presidente
          della  sezione  disciplinare  la fissazione dell'udienza di
          discussione orale, formulando l'incolpazione;
                  8)  decorsi  i  termini  di cui al numero 7), sulla
          richiesta  di non luogo a procedere la sezione disciplinare
          decida  in  camera  di  consiglio. Se rigetta la richiesta,
          provvede  nei  modi  previsti  dai  numeri  4)  e 5). Sulla
          richiesta  del Ministro della giustizia di fissazione della
          discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri
          4)  e  5)  e  le  funzioni  di  pubblico  ministero,  nella
          discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale
          presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;
                  9)  della data fissata per la discussione orale sia
          dato  avviso  al  Ministro della giustizia, nell'ipotesi in
          cui  egli  abbia  promosso  l'azione  disciplinare,  ovvero
          richiesto l'integrazione della contestazione, il quale puo'
          esercitare la facolta' di partecipare all'udienza delegando
          un magistrato dell'Ispettorato generale;
                  10)  il delegato del Ministro della giustizia possa
          presentare  memorie, esaminare testi, consulenti e periti e
          interrogare l'incolpato;
                f) prevedere che:
                  1)  nella  discussione  orale  un  componente della
          sezione  disciplinare  nominato  dal  presidente  svolga la
          relazione;
                  2)  l'udienza  sia  pubblica;  tuttavia  la sezione
          disciplinare,  su  richiesta  di  una  delle  parti,  possa
          comunque  disporre  che  la discussione non sia pubblica se
          ricorrono  esigenze  di  tutela  della  credibilita'  della
          funzione  giudiziaria,  con riferimento ai fatti contestati
          ed  all'ufficio  che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di
          tutela del diritto dei terzi;
                  3)  la  sezione  disciplinare  possa assumere anche
          d'ufficio  tutte le prove che ritiene utili, possa disporre
          o   consentire  la  lettura  di  rapporti  dell'Ispettorato
          generale   del  Ministero  della  giustizia,  dei  consigli
          giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti
          dei  fascicoli  personali nonche' delle prove acquisite nel
          corso  delle  indagini;  possa  consentire  l'esibizione di
          documenti da parte del pubblico ministero, dell'incolpato e
          del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in
          quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale
          sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano
          l'esercizio    di    poteri    coercitivi   nei   confronti
          dell'imputato,   dei   testimoni,   dei   periti   e  degli
          interpreti;  resta  fermo quanto previsto dall'art. 133 del
          codice   di   procedura  penale.  Ai  testimoni,  periti  e
          interpreti   si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;
                  4)  la sezione disciplinare deliberi immediatamente
          dopo  l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico
          ministero,  del  delegato  del  Ministro  della giustizia e
          della  difesa  dell'incolpato;  questi debba essere sentito
          per   ultimo.   Il  pubblico  ministero  non  assiste  alla
          deliberazione in camera di consiglio;
                  5)   se  non  e'  raggiunta  la  prova  sufficiente
          dell'addebito,  la sezione disciplinare ne dichiari esclusa
          la sussistenza;
                  6)  i  motivi della sentenza siano depositati nella
          segreteria  della  sezione disciplinare entro trenta giorni
          dalla deliberazione;
                  7)   dei   provvedimenti   adottati  dalla  sezione
          disciplinare  sia  data  comunicazione  al  Ministro  della
          giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione
          disciplinare,   ovvero   richiesto   l'integrazione   della
          contestazione,  con invio di copia integrale, anche ai fini
          della  decorrenza  dei  termini  per  la  proposizione  del
          ricorso  alle  sezioni  unite della Corte di cassazione. Il
          Ministro puo' richiedere copia degli atti del procedimento;
                g) stabilire che:
                  1)     l'azione     disciplinare    sia    promossa
          indipendentemente  dall'azione  civile  di risarcimento del
          danno  o  dall'azione  penale  relativa  allo stesso fatto,
          fermo  restando quanto previsto dal numero 3) della lettera
          b);
                  2) abbiano autorita' di cosa giudicata nel giudizio
          disciplinare  la  sentenza penale irrevocabile di condanna,
          quella  prevista  dall'art.  444,  comma  2,  del codice di
          procedura  penale,  che  e'  equiparata  alla  sentenza  di
          condanna,  e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata
          perche'  il  fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo
          ha commesso;
                h) prevedere che:
                  1)  a  richiesta del Ministro della giustizia o del
          Procuratore  generale  presso  la  Corte  di cassazione, la
          sezione   disciplinare  sospenda  dalle  funzioni  e  dallo
          stipendio   e  collochi  fuori  dal  ruolo  organico  della
          magistratura   il  magistrato,  sottoposto  a  procedimento
          penale,  nei  cui  confronti  sia stata adottata una misura
          cautelare personale;
                  2)  la  sospensione  permanga sino alla sentenza di
          non  luogo  a procedere non piu' soggetta ad impugnazione o
          alla   sentenza   irrevocabile   di   proscioglimento;   la
          sospensione  debba  essere revocata, anche d'ufficio, dalla
          sezione  disciplinare,  allorche'  la  misura  cautelare e'
          revocata  per  carenza  di gravi indizi di colpevolezza; la
          sospensione  possa  essere revocata, anche d'ufficio, negli
          altri  casi  di  revoca o di cessazione degli effetti della
          misura cautelare;
                  3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno
          alimentare  nella  misura  indicata nel secondo periodo del
          numero 5) della lettera g) del comma 6;
                  4)   il   magistrato  riacquisti  il  diritto  agli
          stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le
          somme  corrisposte per assegno alimentare, se e' prosciolto
          con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 530 del codice
          di  procedura penale. Tale disposizione si applica anche se
          e'    pronunciata    nei   suoi   confronti   sentenza   di
          proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo
          a  procedere  non  piu'  soggetta ad impugnazione, qualora,
          essendo  stato  il  magistrato  sottoposto  a  procedimento
          disciplinare,  lo  stesso  si sia concluso con la pronuncia
          indicata nel numero 3) della lettera m);
                i) prevedere che:
                  1)   quando   il   magistrato   e'   sottoposto   a
          procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche
          in  via  alternativa,  con  pena  detentiva,  o  quando  al
          medesimo  possono  essere ascritti fatti rilevanti sotto il
          profilo  disciplinare  che,  per  la  loro  gravita', siano
          incompatibili  con  l'esercizio delle funzioni, il Ministro
          della  giustizia  o il Procuratore generale presso la Corte
          di  cassazione  possano  chiedere  la sospensione cautelare
          dalle  funzioni  e dallo stipendio, e il collocamento fuori
          dal   ruolo   organico   della  magistratura,  anche  prima
          dell'inizio del procedimento disciplinare;
                  2)  la  sezione disciplinare convochi il magistrato
          con  un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver
          sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata
          presentazione.  Il magistrato puo' farsi assistere da altro
          magistrato   o   da   un   avvocato  anche  nel  corso  del
          procedimento di sospensione cautelare;
                  3)  la  sospensione  possa  essere  revocata  dalla
          sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio;
                  4)  si  applichino  le  disposizioni  di  cui  alla
          lettera h), numeri 3) e 4);
                l) prevedere che:
                  1) contro i provvedimenti in materia di sospensione
          di  cui  alle  lettere  h) ed i) e contro le sentenze della
          sezione   disciplinare,   l'incolpato,  il  Ministro  della
          giustizia  e  il  Procuratore  generale  presso la Corte di
          cassazione  possano proporre un ricorso per cassazione, nei
          termini  e  con  le  forme previsti dal codice di procedura
          penale.  Nei  confronti  dei  provvedimenti  in  materia di
          sospensione  di cui alle lettere h) ed i) il ricorso non ha
          effetto sospensivo del provvedimento impugnato;
                  2)  la  Corte  di cassazione decida a sezioni unite
          penali,  entro  sei  mesi  dalla  data  di proposizione del
          ricorso;
                m) prevedere che:
                  1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e
          cautelarmente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a
          tutti  gli  effetti  nella situazione anteriore qualora sia
          prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata
          nei  suoi  confronti  sentenza di non luogo a procedere non
          piu'  soggetta  ad impugnazione. Se il posto prima occupato
          non e' vacante ha diritto di scelta fra quelli disponibili,
          ed  entro  un  anno puo' chiedere l'assegnazione ad ufficio
          analogo  a quello originariamente ricoperto, con precedenza
          rispetto ad altri eventuali concorrenti;
                  2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando
          diviene  definitiva la pronuncia della sezione disciplinare
          che conclude il procedimento;
                  3)  se  e'  pronunciata  sentenza  di  non  luogo a
          procedere  o  se l'incolpato e' assolto o condannato ad una
          sanzione  diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle
          funzioni  per  un  tempo pari o superiore alla durata della
          sospensione   cautelare   eventualmente   disposta,   siano
          corrisposti  gli  arretrati  dello  stipendio e delle altre
          competenze  non  percepiti, detratte le somme gia' riscosse
          per assegno alimentare;
                n) prevedere che:
                  1)  in  ogni  tempo  sia ammessa la revisione delle
          sentenze  divenute  irrevocabili,  con  le  quali  e' stata
          applicata una sanzione disciplinare, quando:
                    1.1)  i  fatti  posti a fondamento della sentenza
          risultano   incompatibili   con  quelli  accertati  in  una
          sentenza  penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non
          luogo a procedere non piu' soggetta ad impugnazione;
                    1.2)  sono  sopravvenuti  o  si scoprono, dopo la
          decisione,  nuovi  elementi  di  prova, che, soli o uniti a
          quelli   gia'   esaminati  nel  procedimento  disciplinare,
          dimostrano l'insussistenza dell'illecito;
                    1.3)    il    giudizio   di   responsabilita'   e
          l'applicazione   della   relativa   sanzione   sono   stati
          determinati da falsita' ovvero da altro reato accertato con
          sentenza irrevocabile;
                  2)  gli  elementi  in  base  ai  quali si chiede la
          revisione   debbano,   a  pena  di  inammissibilita'  della
          domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba
          essere  escluso  l'addebito  o  debba  essere applicata una
          sanzione  diversa  da  quella  inflitta  se  trattasi della
          rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata e' conseguito
          il trasferimento d'ufficio;
                  3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato
          al  quale e' stata applicata la sanzione disciplinare o, in
          caso  di  morte o di sopravvenuta incapacita' di questi, da
          un  suo  prossimo  congiunto  che  vi abbia interesse anche
          soltanto morale;
                  4)    l'istanza    di    revisione   sia   proposta
          personalmente  o  per  mezzo  di procuratore speciale. Essa
          deve  contenere,  a pena di inammissibilita', l'indicazione
          specifica  delle  ragioni  e  dei  mezzi  di  prova  che la
          giustificano   e  deve  essere  presentata,  unitamente  ad
          eventuali  atti  e documenti, alla segreteria della sezione
          disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;
                  5)  nei  casi  previsti  dai  numeri  1.1)  e 1.3),
          all'istanza   debba  essere  unita  copia  autentica  della
          sentenza penale;
                  6)  la  revisione  possa  essere  chiesta anche dal
          Ministro  della giustizia e dal Procuratore generale presso
          la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1)
          e 2) e con le modalita' di cui ai numeri 4) e 5);
                  7)  la sezione disciplinare acquisisca gli atti del
          procedimento  disciplinare  e,  sentiti  il  Ministro della
          giustizia,  il  Procuratore  generale  presso  la  Corte di
          cassazione,   l'istante   ed  il  suo  difensore,  dichiari
          inammissibile  l'istanza di revisione se proposta fuori dai
          casi  di  cui  al  numero  2),  o  senza l'osservanza delle
          disposizioni   di  cui  al  numero  4)  ovvero  se  risulta
          manifestamente    infondata;    altrimenti,   disponga   il
          procedersi  al giudizio di revisione, al quale si applicano
          le norme stabilite per il procedimento disciplinare;
                  8)  contro  la decisione che dichiara inammissibile
          l'istanza  di  revisione  sia  ammesso ricorso alle sezioni
          unite penali della Corte di cassazione;
                  9)   in   caso   di  accoglimento  dell'istanza  di
          revisione  la  sezione  disciplinare  revochi la precedente
          decisione;
                  10)    il    magistrato   assolto   con   decisione
          irrevocabile  a  seguito  di  giudizio  di  revisione abbia
          diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonche'
          a  percepire  gli  arretrati  dello stipendio e delle altre
          competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per
          assegno  alimentate,  rivalutati  in  base  alla variazione
          dell'indice  ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
          operai e di impiegati.
              8. - 48. (Omissis).".
              - Il  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12, reca:
          "Ordinamento giudiziario".