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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2005, n. 304

Regolamento di semplificazione in materia di comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (allegato A, n. 26).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/3/2006
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 25-3-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 26;
  Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n.
305;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, espresso nella
seduta del 3 febbraio 2005;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 aprile 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  rispettivamente in data
28 giugno e 26 luglio 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 ottobre 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
        Soppressione dell'obbligo di comunicazione ai comuni

  1.  L'articolo  30,  comma  6,  del  testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente   della   Repubblica  6 giugno  2001,  n.  380,  meramente
riproduttivo dell'articolo 18, comma 6, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e' abrogato.
  2.  Nell'articolo  47,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente   della   Repubblica  6 giugno  2001,  n.  380,  meramente
riproduttivo dell'articolo 21, comma 2, della legge 28 febbraio 1985,
n.  47,  e'  soppresso  il  periodo:  «l'osservanza  della formalita'
prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30 tiene anche luogo della
denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale».
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note al preambolo:

              - L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 della legge
          23 agosto 1988, n. 400:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
          1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni:
              «Art.  20.  - 1. Il Governo, sulla base di un programma
          di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
          Consiglio   dei   Ministri,   in  relazione  alle  proposte
          formulate  dai  Ministri  competenti, sentita la Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281,  entro  la  data  del 30 aprile,
          presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
          disegno  di  legge  per  la  semplificazione e il riassetto
          normativo,  volto  a  definire,  per l'anno successivo, gli
          indirizzi,   i  criteri,  le  modalita'  e  le  materie  di
          intervento,  anche ai fini della ridefinizione dell'area di
          incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
          all'assetto  delle  competenze dello Stato, delle regioni e
          degli  enti  locali.  In  allegato  al  disegno di legge e'
          presentata  una  relazione  sullo stato di attuazione della
          semplificazione e del riassetto.
              2.  Il  disegno  di  legge  di  cui  al comma 1 prevede
          l'emanazione  di  decreti  legislativi,  relativamente alle
          norme  legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
          norme regolamentari di competenza dello Stato.
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le  singole  materie,  stabiliti  con  la  legge annuale di
          semplificazione  e  riassetto  normativo, l'esercizio delle
          deleghe  legislative  di  cui  ai commi 1 e 2 si attiene ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) definizione     del    riassetto    normativo    e
          codificazione   della   normativa   primaria  regolante  la
          materia,  previa  acquisizione  del parere del Consiglio di
          Stato,  reso  nel termine di novanta giorni dal ricevimento
          della    richiesta,   con   determinazione   dei   principi
          fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
                b) indicazione  esplicita delle norme abrogate, fatta
          salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
          legge in generale premesse al codice civile;
                c) indicazione  dei principi generali, in particolare
          per  quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
          al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita' che
          regolano   i   procedimenti   amministrativi  ai  quali  si
          attengono  i  regolamenti previsti dal comma 2 del presente
          articolo,  nell'ambito  dei  principi stabiliti dalla legge
          7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
                d) eliminazione   degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione  dei  mercati  e alla tutela della concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato    assetto   del   territorio,   alla   tutela
          dell'igiene e della salute pubblica;
                e) sostituzione   degli   atti   di   autorizzazione,
          licenza,  concessione,  nulla  osta, permesso e di consenso
          comunque   denominati   che  non  implichino  esercizio  di
          discrezionalita'  amministrativa  e il cui rilascio dipenda
          dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
          una  denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
          dell'interessato  all'amministrazione  competente corredata
          dalle  attestazioni  e  dalle  certificazioni eventualmente
          richieste;
                f) determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande di
          rilascio  di  un atto di consenso, comunque denominato, che
          non  implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
          corredate   dalla  documentazione  e  dalle  certificazioni
          relative   alle   caratteristiche   tecniche  o  produttive
          dell'attivita'  da  svolgere,  eventualmente  richieste, si
          considerano  accolte  qualora non venga comunicato apposito
          provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,     con    esclusione,    in    ogni    caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
                g) revisione     e     riduzione    delle    funzioni
          amministrative non direttamente rivolte:
                  1)  alla  regolazione  ai  fini dell'incentivazione
          della concorrenza;
                  2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
                  3)  alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
                  4)    alla   protezione   di   interessi   primari,
          costituzionalmente  rilevanti,  per  la realizzazione della
          solidarieta' sociale;
                  5)  alla  tutela  dell'identita'  e  della qualita'
          della    produzione   tipica   e   tradizionale   e   della
          professionalita';
                h) promozione degli interventi di autoregolazione per
          standard  qualitativi e delle certificazioni di conformita'
          da  parte  delle  categorie  produttive, sotto la vigilanza
          pubblica  o  di  organismi indipendenti, anche privati, che
          accertino  e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi delle
          attivita'  economiche e professionali, nonche' dei processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi;
                i) per  le  ipotesi  per  le  quali  sono soppressi i
          poteri  amministrativi  autorizzatori o ridotte le funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,     previsione     dell'autoconformazione    degli
          interessati  a  modelli di regolazione, nonche' di adeguati
          strumenti  di verifica e controllo successivi. I modelli di
          regolazione    vengono   definiti   dalle   amministrazioni
          competenti    in    relazione    all'incentivazione   della
          concorrenzialita',  alla riduzione dei costi privati per il
          rispetto   dei   parametri   di  pubblico  interesse,  alla
          flessibilita'  dell'adeguamento  dei  parametri stessi alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato;
                l) attribuzione   delle  funzioni  amministrative  ai
          comuni,  salvo  il  conferimento  di  funzioni  a province,
          citta'   metropolitane,   regioni   e   Stato  al  fine  di
          assicurarne  l'esercizio  unitario  in  base ai principi di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione  dei  principi  fondamentali di attribuzione
          delle  funzioni  secondo  gli stessi criteri da parte delle
          regioni    nelle    materie   di   competenza   legislativa
          concorrente;
                m) definizione    dei    criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione   amministrativa   alle   modalita'  di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
                n) indicazione  esplicita dell'autorita' competente a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
              4.  I  decreti  legislativi  e  i regolamenti di cui al
          comma  2, emanati sulla base della legge di semplificazione
          e  riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          ricollocare   il   personale   degli   organi  soppressi  e
          raggruppare  competenze  diverse  ma confluenti in un'unica
          procedura,  nel  rispetto dei principi generali indicati ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni  che  prevedano termini perentori, prorogabili
          per   una   sola   volta,   per  le  fasi  di  integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati;
                f) adeguamento  delle procedure alle nuove tecnologie
          informatiche.
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
          funzione  pubblica,  con  i  Ministri  interessati e con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto    legislativo   28 agosto   1997,   n.   281,   e,
          successivamente,  dei pareri delle Commissioni parlamentari
          competenti  che  sono  resi  entro  il  termine di sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta.
              6.  I  regolamenti  di  cui al comma 2 sono emanati con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione  pubblica, di concerto con il Ministro competente,
          previa  acquisizione  del parere della Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  quando  siano coinvolti interessi delle regioni e
          delle  autonomie  locali, del parere del Consiglio di Stato
          nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
          della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato sono
          resi  entro  novanta  giorni  dalla richiesta; quello delle
          Commissioni   parlamentari   e'  reso,  successivamente  ai
          precedenti,  entro  sessanta giorni dalla richiesta. Per la
          predisposizione  degli  schemi di regolamento la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
          su  richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra le
          amministrazioni  interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
          richiesta   di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              7.   I   regolamenti   di  cui  al  comma  2,  ove  non
          diversamente  previsto  dai decreti legislativi, entrano in
          vigore  il  quindicesimo  giorno successivo alla data della
          loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai  principi  di  cui  al  comma  4,  ai seguenti criteri e
          principi:
                a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                b) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                c) soppressione  dei  procedimenti  che risultino non
          piu'   rispondenti   alle   finalita'   e   agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                d) soppressione  dei procedimenti che comportino, per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici  conseguibili,  anche  attraverso  la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione    da    parte    degli   interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo;
                e) adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                f) soppressione  dei  procedimenti  che derogano alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano  piu'  le ragioni che giustifichino una difforme
          disciplina settoriale;
                g) regolazione,  ove  possibile, di tutti gli aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
              9.  I  Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo  e  coordinamento  della Presidenza del Consiglio
          dei   Ministri,   che   garantisce  anche  l'uniformita'  e
          l'omogeneita'    degli    interventi    di    riassetto   e
          semplificazione.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri
          garantisce,   in  caso  di  inerzia  delle  amministrazioni
          competenti,   l'attivazione  di  specifiche  iniziative  di
          semplificazione e di riassetto normativo.
              10.  Gli organi responsabili di direzione politica e di
          amministrazione   attiva   individuano   forme  stabili  di
          consultazione  e  di partecipazione delle organizzazioni di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione.
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti  sugli  effetti prodotti dalle norme contenute
          nei  regolamenti  di semplificazione e di accelerazione dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.».
              - La    legge   24 novembre   2000,   n.   340,   reca:
          «Disposizioni  per  la  delegificazione  di  norme e per la
          semplificazione  di  procedimenti amministrativi - legge di
          semplificazione 1999.».
              - La legge 27 febbraio 1985, n. 52, reca: «Modifiche al
          libro   sesto   del  codice  civile  e  norme  di  servizio
          ipotecario,  in riferimento alla introduzione di un sistema
          di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri
          immobiliari.».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio
          1991, n. 305, reca: «Regolamento concernente la concessione
          dell'utenza  del  servizio d'informatica per l'accesso alla
          base  informativa del catasto terreni, del catasto edilizio
          urbano e del catasto geometrico.».
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  30 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
          «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in   materia   edilizia»,   come  modificato  dal  presente
          regolamento:
              «Art.   30.   (L)  (Lottizzazione  abusiva).  -  (legge
          28 febbraio  1985,  n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile
          1985,  n.  146,  articoli 1,  comma 3-bis,  e 7-bis decreto
          legislativo  18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109). -
          1.   Si   ha  lottizzazione  abusiva  di  terreni  a  scopo
          edificatorio  quando  vengono iniziate opere che comportino
          trasformazione  urbanistica  od edilizia dei terreni stessi
          in    violazione   delle   prescrizioni   degli   strumenti
          urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle
          leggi   statali   o   regionali   o   senza  la  prescritta
          autorizzazione;  nonche'  quando  tale trasformazione venga
          predisposta  attraverso  il  frazionamento  e la vendita, o
          atti  equivalenti,  del  terreno  in lotti che, per le loro
          caratteristiche  quali  la  dimensione  in  relazione  alla
          natura  del  terreno  e  alla  sua destinazione secondo gli
          strumenti   urbanistici,   il  numero,  l'ubicazione  o  la
          eventuale  previsione  di  opere  di  urbanizzazione  ed in
          rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in
          modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
              2.  Gli  atti  tra  vivi,  sia in forma pubblica sia in
          forma   privata,   aventi   ad   oggetto   trasferimento  o
          costituzione  o  scioglimento  della  comunione  di diritti
          reali  relativi  a  terreni sono nulli e non possono essere
          stipulati  ne' trascritti nei pubblici registri immobiliari
          ove  agli  atti  stessi  non sia allegato il certificato di
          destinazione   urbanistica   contenente   le   prescrizioni
          urbanistiche    riguardanti    l'area    interessata.    Le
          disposizioni  di  cui  al  presente  comma non si applicano
          quando   i  terreni  costituiscano  pertinenze  di  edifici
          censiti  nel  nuovo  catasto  edilizio  urbano,  purche' la
          superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia
          inferiore a 5.000 metri quadrati.
              3.  Il  certificato  di  destinazione  urbanistica deve
          essere   rilasciato   dal   dirigente  o  responsabile  del
          competente  ufficio comunale entro il termine perentorio di
          trenta  giorni  dalla presentazione della relativa domanda.
          Esso  conserva validita' per un anno dalla data di rilascio
          se,   per   dichiarazione   dell'alienante  o  di  uno  dei
          condividenti,  non  siano  intervenute  modificazioni degli
          strumenti urbanistici.
              4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato
          nel  termine  previsto,  esso puo' essere sostituito da una
          dichiarazione  dell'alienante  o  di  uno  dei condividenti
          attestante  l'avvenuta presentazione della domanda, nonche'
          la   destinazione   urbanistica  dei  terreni  secondo  gli
          strumenti    urbanistici   vigenti   o   adottati,   ovvero
          l'inesistenza  di  questi  ovvero la prescrizione, da parte
          dello   strumento   urbanistico   generale   approvato,  di
          strumenti attuativi.
              5.  I  frazionamenti  catastali dei terreni non possono
          essere  approvati  dall'agenzia  del  territorio  se non e'
          allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione
          degli  uffici  comunali,  che  il  tipo  medesimo  e' stato
          depositato presso il comune.
              6. (Abrogato).
              7.  Nel  caso in cui il dirigente o il responsabile del
          competente  ufficio  comunale  accerti  l'effettuazione  di
          lottizzazione  di  terreni  a  scopo  edificatorio senza la
          prescritta  autorizzazione,  con ordinanza da notificare ai
          proprietari  delle aree ed agli altri soggetti indicati nel
          comma  1  dell'art.  29,  ne  dispone  la  sospensione.  Il
          provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere
          in  corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere
          stesse  con  atti  tra vivi, e deve essere trascritto a tal
          fine nei registri immobiliari.
              8.  Trascorsi  novanta  giorni,  ove  non intervenga la
          revoca  del  provvedimento  di  cui  al  comma  7,  le aree
          lottizzate   sono   acquisite   di  diritto  al  patrimonio
          disponibile  del comune il cui dirigente o responsabile del
          competente  ufficio  deve provvedere alla demolizione delle
          opere.  In  caso  di  inerzia  si applicano le disposizioni
          concernenti  i poteri sostitutivi di cui all'art. 31, comma
          8.
              9.  Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i
          quali  sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma
          7,  sono nulli e non possono essere stipulati, ne' in forma
          pubblica  ne' in forma privata, dopo la trascrizione di cui
          allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione
          o  della  sopravvenuta  inefficacia  del  provvedimento del
          dirigente   o   del  responsabile  del  competente  ufficio
          comunale.
              10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti
          stipulati  ed  ai  frazionamenti  presentati  ai competenti
          uffici  del  catasto  dopo  il  17 marzo  1985,  e  non  si
          applicano   comunque   alle   divisioni   ereditarie,  alle
          donazioni  fra  coniugi  e fra parenti in linea retta ed ai
          testamenti,  nonche' agli atti costitutivi, modificativi od
          estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  47 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
          «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in   materia   edilizia»,   come  modificato  dal  presente
          regolamento:
              «Art.  47  (L)  (Sanzioni  a carico dei notai) - (legge
          28 febbraio  1985,  n.  47,  art. 21). - 1 Il ricevimento e
          l'autenticazione  da parte dei notai di atti nulli previsti
          dagli  articoli 46  e  30  e  non convalidabili costituisce
          violazione  dell'art.  28  della legge 16 febbraio 1913, n.
          89,  e  successive modificazioni, e comporta l'applicazione
          delle sanzioni previste dalla legge medesima.
              2.  Tutti  i  pubblici ufficiali, ottemperando a quanto
          disposto  dall'art.  30,  sono esonerati da responsabilita'
          inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni.».