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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili. (013U0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/03/2023)
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Testo in vigore dal:  16-12-2005
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Art. 28



Il notaro non può ricevere
((o autenticare))
atti:

1° se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;

2° se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorché v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

3° se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno dè suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaro, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore.

Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.

Il notaro può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti.