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DECRETO LEGISLATIVO 24 gennaio 2006, n. 36

Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
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vigente al 02/08/2020
Testo in vigore dal: 25-7-2015
al: 14-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare  l'articolo
1 e l'allegato A; 
  Vista  la  direttiva  2003/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio   del   17   novembre   2003,   relativa   al    riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico; 
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633; 
  Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; 
  Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 ottobre 2005; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e  delle
finanze e per la funzione pubblica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  legislativo  disciplina  le  modalita'  di
riutilizzo   dei   documenti   contenenti   dati    pubblici    nella
disponibilita' delle pubbliche amministrazioni e degli  organismi  di
diritto pubblico. 
  ((2. Le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  organismi  di  diritto
pubblico provvedono affinche' i documenti cui si applica il  presente
decreto legislativo siano riutilizzabili a  fini  commerciali  o  non
commerciali secondo  le  modalita'  previste  dal  medesimo  decreto,
inclusi i documenti i cui diritti di  proprieta'  intellettuale  sono
detenuti da biblioteche, comprese  le  biblioteche  universitarie,  i
musei e gli archivi, qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti
sia autorizzato in conformita' alle disposizioni di  cui  alla  Parte
II, Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
42, nonche' a quelle di cui alla Parte II, Titolo VII, Capo  II,  del
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;)). 
  3. Il presente decreto si applica altresi' quando  i  documenti  di
cui al comma 1 sono gia' stati diffusi per  il  loro  riutilizzo  dai
soggetti ivi indicati. E' in  ogni  caso  assicurata  la  parita'  di
trattamento  tra  tutti  i  riutillizzatori,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 11. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2015, N. 102)).