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DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 2006, n. 24

Modifica all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-2-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-2-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo
per  la  riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30  gennaio  1941,  n.  12,  per il decentramento del Ministero della
giustizia,  per la modifica della disciplina concernente il Consiglio
di  presidenza  della  Corte  dei  conti e il Consiglio di presidenza
della  giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo
unico;
  Visti,  in  particolare,  gli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2,
comma  5,  della  citata  legge  n. 150 del 2005, che conferiscono al
Governo  la delega ad adottare uno o piu' decreti legislativi diretti
a  modificare  l'organico  della  Corte di cassazione e la disciplina
relativa ai magistrati di merito ad essa applicati;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati,  espressi  in  data 30 novembre 2005 ed in data 1° dicembre
2005,  e  del  Senato  della Repubblica, espressi in data 1° dicembre
2005  ed  in data 24 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4,
della citata legge n. 150 del 2005;
  Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione
bilancio,  tesoro  e programmazione della Camera dei deputati e dalla
Commissione  programmazione  economica,  bilancio  del  Senato  della
Repubblica,  con  riferimento  all'esigenza  di garantire il rispetto
dell'articolo  81,  quarto  comma,  della  Costituzione, nonche' alle
condizioni  formulate  dalla  Commissione  giustizia della Camera dei
deputati,  ed  esaminate  le  osservazioni  formulate  dalla medesima
Commissione  giustizia  della Camera dei deputati e dalla Commissione
giustizia del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
              Modificazioni all'organico dei magistrati
              addetti alla Corte suprema di cassazione

  1.  All'organico  della  magistratura  ordinaria  sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) sono soppressi i trenta posti di magistrato di appello previsti in
   organico  presso  la  Corte di cassazione; oltre a quanto previsto
   dal  comma  2,  sono  istituiti  quindici  posti di consigliere di
   cassazione;
b) sono soppressi i ventidue posti di magistrato di appello destinato
   alla   Procura  generale  presso  la  Corte  di  cassazione;  sono
   contestualmente  istituiti ventidue posti di sostituto procuratore
   generale presso la Corte di cassazione.
  2.  L'attribuzione  dei posti di magistrato di cassazione di cui al
comma  1, lettere a) e b), e' in ogni caso subordinata al contestuale
riassorbimento    delle   posizioni   soprannumerarie   eventualmente
determinatesi per effetto dell'applicazione dell'articolo 5.
  3.  L'articolo  115  dell'ordinamento  giudiziario  di cui al regio
decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e  successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
"115. (Magistrati di tribunale destinati all'ufficio del massimario e
del  ruolo  della Corte di cassazione). - Della pianta organica della
Corte  di  cassazione  fanno  parte  trentasette magistrati destinati
all'ufficio  del  massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono
essere  designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato
di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle
funzioni di merito.".
  4.  La  tabella  B  allegata  alla  legge  5  marzo  1991, n. 71, e
successive   modificazioni,   e'   conformemente   modificata  ed  e'
sostituita dall'allegato 1 al presente decreto.
  5.  La  pianta  organica  per  la  Corte  suprema  di cassazione e'
modificata come da allegato 2 al presente decreto.
  6.  La  pianta  organica  per  la  Procura generale presso la Corte
suprema  di  cassazione  e' modificata come da allegato 3 al presente
decreto.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'articolo 10,  commi 2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  e  il  comma 5
          dell'art.  2  della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al
          Governo  per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui
          al   regio   decreto   30 gennaio   1941,  n.  12,  per  il
          decentramento   del   Ministero  della  giustizia,  per  la
          modifica  della  disciplina  concernente  il  Consiglio  di
          presidenza   della  Corte  dei  conti  e  il  Consiglio  di
          presidenza  della  giustizia  amministrativa,  nonche'  per
          l'emanazione di un testo unico):
              "Art.  1  (Contenuto  della delega). - 1. Il Governo e'
          delegato  ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata
          in   vigre  della  presente  legge,  con  l'osservanza  dei
          principi  e  dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi
          1,  2,  3,  4,  5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi
          diretti a:
                a) modificare   la   disciplina   per   l'accesso  in
          magistratura,  nonche'  la  disciplina  della  progressione
          economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le
          competenze   dei   dirigenti  amministrativi  degli  uffici
          giudiziari;
                b) istituire  la Scuola superiore della magistratura,
          razionalizzare   la   normativa  in  tema  di  tirocinio  e
          formazione  degli  uditori  giudiziari,  nonche' in tema di
          aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;
                c) disciplinare  la  composizione, le competenze e la
          durata in carica dei Consigli giudiziari, nonche' istituire
          il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;
                d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;
                e) modificare  l'organico della Corte di cassazione e
          la  disciplina  relativa  ai magistrati applicati presso la
          medesima;
                f) individuare  le  fattispecie  tipiche  di illecito
          disciplinare  dei  magistrati,  le  relative  sanzioni e la
          procedura  per  la loro applicazione, nonche' modificare la
          disciplina   in  tema  di  incompatibilita',  dispensa  dal
          servizio e trasferimento d'ufficio;
                g) prevedere  forme  di  pubblicita'  degli incarichi
          extragiudiziari  conferiti  ai  magistrati di ogni ordine e
          grado.
              2.  Le  disposizioni  contenute nei decreti legislativi
          emanati  nell'esercizio  della  delega  di  cui  al comma 1
          divengono  efficaci  dal  novantesimo  giorno  successivo a
          quello  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo
          restando quanto previsto dall'art. 2.
              3.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta
          giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
          1,   uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti  le  norme
          necessarie  al coordinamento delle disposizioni dei decreti
          legislativi  emanati  nell'esercizio della delega di cui al
          medesimo  comma  con  le  altre  leggi  dello  Stato e, con
          l'osservanza  dei  principi  e dei criteri direttivi di cui
          all'art.  2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria,
          prevedendo  inoltre  l'abrogazione  delle  disposizioni con
          essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi
          previsti  dal presente comma divengono efficaci a decorrere
          dalla data indicata nel comma 2.
              4.   Gli   schemi   dei  decreti  legislativi  adottati
          nell'esercizio   della  delega  di  cui  al  comma  1  sono
          trasmessi  al  Senato  della  Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri da parte
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          le  conseguenze  di  carattere  finanziario,  che sono resi
          entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
          in  mancanza  dei  pareri. Entro i trenta giorni successivi
          all'espressione  dei  pareri,  il  Governo, ove non intenda
          conformarsi  alle  condizioni  ivi eventualmente formulate,
          esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
          rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
          ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dai necessari
          elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareti
          definitivi  delle Commissioni competenti, che sono espressi
          entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
              5.  Le  disposizioni  previste dal comma 4 si applicano
          anche per l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in
          tal caso il termine per l'espressione dei pareri e' ridotto
          alla meta'.
              6.  Il  Governo,  con  la  procedura di cui al comma 4,
          entro  due  anni  dalla  data  di  acquisto di efficacia di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  emanati nell'esercizio
          della  delega  di cui al comma 1, puo' emanare disposizioni
          correttive   nel   rispetto  dei  principi  e  dei  criteri
          direttivi  di  cui  all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
          8.".
              "Art.   2   (Principi   e  criteri  direttivi,  nonche'
          disposizioni ulteriori). - 1 - 4. (Omissis).
              5.  Nell'attuazione  della  delega  di  cui all'art. 1,
          comma  1,  lettera e),  il  Governo  si attiene ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) prevedere  la  soppressione  di  quindici posti di
          magistrato  d'appello  previsti in organico presso la Corte
          di  cassazione  nonche'  di  tutti  i  posti  di magistrato
          d'appello  destinato  alla Procura generale presso la Corte
          di  cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti
          di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;
                b) prevedere  la  soppressione  di  quindici posti di
          magistrato  d'appello  previsti in organico presso la Corte
          di  cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti
          di magistrato di tribunale;
                c) prevedere che della pianta organica della Corte di
          cassazione   facciano   parte  trentasette  magistrati  con
          qualifica  non  inferiore a magistrato di tribunale con non
          meno  di  cinque anni di esercizio delle funzioni di merito
          destinati   a   prestare   servizio  presso  l'ufficio  del
          massimario e del molo;
                d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto
          anni  presso  l'ufficio  del  massimario  e del ruolo della
          Corte  di cassazione costituisca, a parita' di graduatoria,
          titolo   preferenziale   nell'attribuzione  delle  funzioni
          giudicanti di legittimita';
                e) prevedere      l'abrogazione     dell'art.     116
          dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio  decreto
          30 gennaio  1941,  n.  12,  e  successive  modificazioni, e
          prevedere  che  all'art.  117  e  alla relativa rubrica del
          citato  ordinamento  giudiziario di cui al regio decreto n.
          12 del 1941 siano soppresse le parole: "di appello e".
              6 - 48. (Omissis).".
              -  Il  regio  decreto  30 gennaio  1941,  n.  12, reca:
          "Ordinamento giudiziario".
              - Si riporta il testo dell'art. 81 della Costituzione:
              "Art.  81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
          rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
              L'esercizio  provvisorio  del  bilancio non puo' essere
          concesso  se  non  per  legge  e  per periodi non superiori
          complessivamente a quattro mesi.
              Con  la  legge  di  approvazione  del  bilancio  non si
          possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
              Ogni  altra  legge  che  importi nuove e maggiori spese
          deve indicare i mezzi per farvi fronte.".
          Nota all'art. 1:
              -  La legge 5 marzo 1991, n. 71, reca: "Dirigenza delle
          procure della Repubblica presso le preture circondariali".