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LEGGE 5 marzo 1991, n. 71

Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali.

note: Entrata in vigore della legge: 24-3-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2024)
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Testo in vigore dal:  24-3-1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Gli uffici direttivi di procuratore della Repubblica presso le preture circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sono conferiti a magistrati con funzioni di cassazione. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno la titolarità dei predetti uffici, la conservano con la qualifica loro spettante. Il passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione ha luogo alla data di entrata in vigore della presente legge per i magistrati con la qualifica di magistrato di cassazione e, per i magistrati che non abbiano ancora conseguito tale qualifica, alla data del conseguimento della stessa.
2. La tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, già sostituita dalla tabella B allegata al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n.
261, e successivamente dalla tabella B allegata al decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,

n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:
- La legge n. 884/1973 reca: "Modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia".