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DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2006, n. 20

Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonchè di primo e secondo grado, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-1-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/2007)
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Testo in vigore dal: 28-1-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo
per  la  riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30  gennaio  1941,  n.  12,  per il decentramento del Ministero della
giustizia,  per la modifica della disciplina concernente il Consiglio
di  presidenza  della  Corte  dei  conti e il Consiglio di presidenza
della  giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo
unico;
  Visto,  in  particolare, l'articolo 2, comma 10, della citata legge
n.  150  del 2005, che conferisce al Governo la delega ad adottare un
decreto  legislativo  volto  a  disciplinare  il  conferimento  degli
incarichi  direttivi giudicanti e requirenti di legittimita', nonche'
degli  incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo
grado  nel  periodo  antecedente alla data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e
lettera i), numero 6), della medesima legge n. 150 del 2005;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati,  espressi  in  data 29 novembre 2005 ed in data 1° dicembre
2005,  e  del  Senato  della Repubblica, espressi in data 30 novembre
2005  ed  in data 1° dicembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4,
della citata legge n. 150 del 2005;
  Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione
bilancio,  tesoro  e programmazione della Camera dei deputati e dalla
Commissione  programmazione  economica,  bilancio  del  Senato  della
Repubblica,  con  riferimento  all'esigenza  di garantire il rispetto
dell'articolo  81,  quarto  comma,  della  Costituzione, nonche' alla
condizione  formulata  dalla  Commissione  giustizia della Camera dei
deputati  relativamente  alla  precisazione  che  la legittimazione a
concorrere  per  il  conferimento  degli uffici direttivi va riferita
alla  data  della  vacanza  e  non a quella della pubblicazione della
medesima;
  Ritenuto  di non recepire la condizione formulata dalla Commissione
giustizia  della  Camera  dei deputati relativamente all'inserimento,
dopo   l'articolo   3,  di  un  ulteriore  articolo,  atteso  che  la
disposizione  in esso contemplata non appare rispondente all'esigenza
di  individuazione  di  un  termine  oggettivo  a  partire  dal quale
computare,  rispetto alla data della vacanza del posto, il periodo di
servizio  che  i  magistrati aspiranti ad incarichi direttivi sono in
grado  di  assicurare  prima  della  data di ordinario collocamento a
riposo,  in  considerazione  dell'incertezza  della  data  in  cui il
Consiglio  superiore  della  magistratura provvede all'adozione della
delibera  con la quale e' disposto il trasferimento o il conferimento
di nuovo incarico al magistrato;
  Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del
Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                               Oggetto

  1.  Il  presente decreto legislativo si applica esclusivamente alla
magistratura ordinaria e disciplina il conferimento, sulla base delle
ordinarie vacanze di organico, degli incarichi direttivi giudicanti e
requirenti   di   legittimita',  nonche'  degli  incarichi  direttivi
giudicanti  e  requirenti  di  primo  e  di secondo grado nel periodo
antecedente  alla data di entrata in vigore della disciplina prevista
dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero
6), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera h),
          numero  17),  lettera  i), numero 6) e comma 10 della legge
          25 luglio  2005,  n.  150 (Delega al Governo per la riforma
          dell'ordinamento   giudiziario  di  cui  al  regio  decreto
          30 gennaio  1941, n. 12, per il decentramento del Ministero
          della   giustizia,   per   la   modifica  della  disciplina
          concernente  il  Consiglio  di  presidenza, della Corte dei
          conti   e   il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
          amministrativa,   nonche'  per  l'emanazione  di  un  testo
          unico.):
              «Art.   2   (Principi   e  criteri  direttivi,  nonche'
          disposizioni  ulteriori).  - Nell'esercizio della delega di
          cui  all'art. 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene
          ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a)-g) (omissis);
                h) prevedere che:
                  1)-16) (omissis);
                  17)  le  funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13),
          14),  15)  e 16) possano essere conferite esclusivamente ai
          magistrati   che,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,
          abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di
          ordinario  collocamento  a riposo, prevista dall'art. 5 del
          regio  decreto  legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano
          frequentato  l'apposito  corso  di formazione alle funzioni
          direttive  presso la Scuola superiore della magistratura di
          cui  al  comma  2,  il  cui giudizio finale e' valutato dal
          Consiglio  superiore  della  magistratura,  e  siano  stati
          positivamente  valutati  nel  concorso  per titoli previsto
          alla lettera f), numero 4), ultima parte;
                  18) (omissis);
                i) prevedere che:
                  1)-5) (omissis);
                  6)  le  funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano
          essere  conferite  esclusivamente  ai  magistrati  che,  in
          possesso  dei  requisiti  richiesti, abbiano frequentato un
          apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso
          la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il
          cui  giudizio  finale  e'  valutato dal Consiglio superiore
          della  magistratura, siano stati positivamente valutati nel
          concorso  per  titoli  previsto alla lettera f), numero 4),
          ultima  parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima
          della  data  di  ordinario  collocamento a riposo, prevista
          dall'art.  5  del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
          n.  511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano
          essere  conferite  esclusivamente  ai  magistrati  che,  in
          possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente
          valutati  nel concorso per titoli previsto alla lettera f),
          numero 4), ultima parte;
              2.-9. (omissis).
              10.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, un
          decreto  legislativo  volto  a disciplinare il conferimento
          degli   incarichi  direttivi  giudicanti  e  requirenti  di
          legittimita' nonche' degli incarichi direttivi giudicanti e
          requirenti   di  primo  e  di  secondo  grado  nel  periodo
          antecedente  all'entrata  in vigore delle norme di cui alla
          lettera  h),  numero  17),  alla  lettera i), numero 6) del
          comma  1,  con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
          direttivi:
                a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e
          requirenti  di  legittimita' non possano essere conferiti a
          magistrati  che  abbiano meno di due anni di servizio prima
          della  data  di  ordinario  collocamento a riposo, prevista
          all'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
          511, e che, gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti
          di  primo  grado  e  di  secondo  grado  non possano essere
          conferiti  a magistrati che abbiano meno di quattro anni di
          servizio  prima  della  data  di  ordinario  collocamento a
          riposo  prevista  all'art.  5 del regio decreto legislativo
          31 maggio 1946, n. 511;
                b) prevedere  che detta disciplina sia adottata sulla
          base  delle  ordinarie  vacanze  di  organico  dei medesimi
          uffici  direttivi  e, comunque, entro il limite di spesa di
          euro  9.750.000  per  l'anno  2005  e  di  euro 8.000.000 a
          decorrere dall'anno 2006.
              11.-48. (Omissis).».
              - Il   regio  decreto  30 gennaio  1941,  n.  12  reca:
          (Ordinamento giudiziario).
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 1 della
          citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
              «Art. 1 (Contenuto della delega). - 1.- 3. (Omissis).
              4.   Gli   schemi   dei  decreti  legislativi  adottati
          nell'esercizio   della  delega  di  cui  al  comma  1  sono
          trasmessi  al  Senato  della  Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri da parte
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          le  conseguenze  di  carattere  finanziario,  che sono resi
          entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
          in  mancanza  dei  pareri. Entro i trenta giorni successivi
          all'espressione  dei  pareri,  il  Governo, ove non intenda
          conformarsi  alle  condizioni  ivi eventualmente formulate,
          esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
          rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
          ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dai necessari
          elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareri
          definitivi  delle Commissioni competenti, che sono espressi
          entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
              5.- 6. (Omissis).».
          Nota all'art. 1:
              - Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera h), numero
          17  e  lettera i),  numero  6, della citata legge 25 luglio
          2005, n. 150 vedi note alle premesse.