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DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2005, n. 226

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/08/2019)
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Testo in vigore dal: 3-4-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista  la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per
la  definizione  delle  norme  generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione
professionale, ed in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 7;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  febbraio  2004, n. 59, recante
definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e
al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge
28 marzo 2003, n. 53;
  Visto  il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente
istituzione   del  servizio  nazionale  di  valutazione  del  sistema
educativo   di   istruzione   e   di   formazione,  nonche'  riordino
dell'Istituto    nazionale    per    la   valutazione   del   sistema
dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
  Visto  il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76, recante
definizione  delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma del-l'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
  Visto  il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77, recante
definizione    delle    norme    generali   relative   all'alternanza
scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.
53;
  Vista  la  legge  27  dicembre  2004,  n.  306, di conversione, con
modificazioni,  del  decreto-legge  9  novembre  2004, n. 266, ed, in
particolare, l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di
cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53;
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
  Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30;
  Visto   il  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative vigenti in
materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di  cui  al  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed,
in particolare, l'articolo 21;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 15 settembre 2005;
  Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 ottobre 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  i  Ministri dell'economia e delle
finanze,  per  la  funzione  pubblica  e del lavoro e delle politiche
sociali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
   Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

  1.   Il  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione  e'  costituito  dal  sistema ((dell'istruzione secondaria
superiore))  ((.  .  . .)) e dal sistema dell'istruzione e formazione
professionale.  ((Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo
1,  comma  622  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, nel secondo
ciclo))   si   realizza,   in   modo   unitario,   il  diritto-dovere
all'istruzione  e  alla  formazione  di cui al decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76.
  2.  Lo  Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
  3.   Nel  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  si  persegue  la
formazione  intellettuale,  spirituale  e  morale,  anche ispirata ai
principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di
appartenenza  alla  comunita' locale, alla collettivita' nazionale ed
alla civilta' europea.
  4.  Tutte  le  istituzioni  del  sistema  educativo di istruzione e
formazione  sono  dotate  di autonomia didattica, organizzativa, e di
ricerca e sviluppo.
  5.  I  percorsi  liceali  e  i  percorsi di istruzione e formazione
professionale  nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione
e  formazione sono di pari dignita' e si propongono il fine comune di
promuovere   l'educazione   alla   convivenza   civile,  la  crescita
educativa,  culturale  e  professionale  dei  giovani  attraverso  il
sapere,  il  saper  essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione
critica  su  di essi, nonche' di incrementare l'autonoma capacita' di
giudizio  e  l'esercizio  della  responsabilita'  personale e sociale
curando  anche  l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle
conoscenze,  delle  abilita',  delle  capacita'  e  delle  attitudini
relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua
europea,   oltre  all'italiano  e  all'inglese,  secondo  il  profilo
educativo,  culturale  e  professionale  di  cui all'allegato A. Essi
assicurano  gli  strumenti  indispensabili  per l'apprendimento lungo
tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalita' e gli
obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.
  6.   Nei  percorsi  del  secondo  ciclo  si  realizza  l'alternanza
scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.
  7.  Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione
assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilita'
di  cambiare  scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi,
tra  gli  indirizzi,  ove  previsti,  nonche' di passare dai percorsi
liceali   a  quelli  dell'istruzione  e  formazione  professionale  e
viceversa.  A  tali  fini  le  predette istituzioni adottano apposite
iniziative   didattiche,   per   consentire   l'acquisizione  di  una
preparazione adeguata alla nuova scelta.
  8.  La  frequenza,  con  esito  positivo,  di  qualsiasi percorso o
frazione  di  percorso  formativo  comporta l'acquisizione di crediti
certificati  che  possono  essere  fatti  valere, anche ai fini della
ripresa  degli  studi  eventualmente  interrotti,  nei passaggi tra i
diversi  percorsi  di  cui  al  comma  7.  Le istituzioni del sistema
educativo   di  istruzione  e  formazione  riconoscono  inoltre,  con
specifiche  certificazioni  di competenza, le esercitazioni pratiche,
le  esperienze  formative,  i  tirocini  di cui all'articolo 18 della
legge  24  giugno  1997,  n.  196  e gli stage realizzati in Italia e
all'estero  anche con periodi di inserimento nelle realta' culturali,
sociali,  produttive,  professionali e dei servizi. Ai fini di quanto
previsto  nel  presente  comma  sono validi anche i crediti formativi
acquisiti  e  le  esperienze  maturate  sul  lavoro,  nell'ambito del
contratto  di  apprendistato  di  cui  all'articolo  48  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  9.  Le  modalita'  di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi
tra  i  percorsi  del  sistema  dei licei, sono definite con le norme
regolamentari  adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b)
della legge 28 marzo 2003, n. 53.
  10.  Le  corrispondenze e modalita' di riconoscimento tra i crediti
acquisiti  nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di
istruzione  e  formazione  professionale  ai  fini  dei  passaggi dal
sistema   dei   licei   al   sistema   dell'istruzione  e  formazione
professionale  e  viceversa sono definite mediante accordi in sede di
Conferenza  Stato-Regioni,  recepiti con decreto del Presidente della
Repubblica,     su    proposta    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
  11.   Sono   riconosciuti  i  crediti  formativi  conseguiti  nelle
attivita'   sportive   svolte   dallo  studente  presso  associazioni
sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni.
  12.  Al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione  si  accede  a seguito del superamento dell'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione.
  13.  Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante
sono  di  competenza  delle  regioni  e  province  autonome e vengono
rilasciati  esclusivamente  dalle istituzioni scolastiche e formative
del  sistema  d'istruzione  e  formazione  professionale.  Essi hanno
valore  nazionale  in  quanto corrispondenti ai livelli essenziali di
cui al Capo III.
  14.   La  continuita'  dei  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale con quelli di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio
1999,  n. 144 e successive modificazioni e' realizzata per il tramite
di  accordi  in  sede  di  Conferenza  unificata ai sensi del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  e  successive modificazioni,
prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.
  15.  I  percorsi  del  sistema  dei  licei  e quelli del sistema di
istruzione  e  formazione  professionale possono essere realizzati in
un'unica  sede,  anche  sulla  base  di  apposite  convenzioni tra le
istituzioni  scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi
di  insegnamento-apprendimento ha una propria identita' ordinamentale
e  curricolare.  I  percorsi  dei licei inoltre, ed in particolare di
quelli  articolati  in  indirizzi  di  cui  all'articolo  2, comma 8,
possono  raccordarsi  con  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale  costituendo, insieme, un centro polivalente denominato
"Campus"  o  "Polo  formativo".  Le  convenzioni  predette  prevedono
modalita'  di gestione e coordinamento delle attivita' che assicurino
la   rappresentanza   delle   istituzioni   scolastiche  e  formative
interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico
e  tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del
presente   comma   si   provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.