stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2005, n. 221

Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonchè dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-8-2023
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87, quinto comma, 117,  commi  secondo,  lettera
g), e sesto della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio  1999,  n.  4,
cosi' come modificato  dall'articolo  6,  comma  4,  della  legge  19
ottobre 1999, n. 370; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
giugno 2001, n. 328; 
  Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
  Sentito l'ordine professionale interessato; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 luglio 2005; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 ottobre 2005; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui  al  presente  regolamento  si  applicano
all'ordine degli psicologi. 
                                                                ((1)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con  modificazioni  dalla
L. 10 agosto 2023, n. 112, ha disposto (con l'art.  8-ter,  comma  2)
che "Dalla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui  al
decreto  del  Ministro  della  salute  previsto  dal  comma   1,   il
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
ottobre 2005, n. 221, e' abrogato".