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LEGGE 19 ottobre 1999, n. 370

Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica.

note: Entrata in vigore della legge: 27-10-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal:  26-11-2002
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Art. 6

Disposizioni per l'autonomia didattica
1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente:
"6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal 1o novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facoltà di provenienza".
2. Nell'ambito di procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori e ricercatori universitari bandite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il divieto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge 3 luglio 1998, n. 210, è esteso anche ai professori nominati dalle facoltà ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della predetta legge.
3. All'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 2) e 3), della legge 3 luglio 1998, n. 210, dopo le parole: "in campo clinico", sono inserite le seguenti: "ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo".
4. All'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole da: "sono istituite" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, è modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi:
a) determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;
c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a)".
5. Gli statuti degli atenei disciplinano l'istituzione di commissioni per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche presso le competenti strutture composte pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti. Le commissioni esprimono parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche, ai sensi dei decreti che saranno emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
6. Le università adeguano gli ordinamenti didattici dei corsi di studio ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
((entro trentasei mesi))
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale contenente i criteri specifici per i predetti corsi. Decorso infruttuosamente tale termine, non possono essere erogati alla università i finanziamenti previsti da accordi di programma o dai provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria fino alla data di trasmissione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dei regolamenti didattici contenenti gli adeguamenti predetti.
7. All'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341" sono sostituite dalle seguenti:
"universitari, con esclusione del dottorato di ricerca"; e le parole: "della predetta legge" sono sostituite dalle seguenti:
"della legge 19 novembre 1990, n. 341";
b) alla lettera a), le parole: "anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed" sono soppresse; e le parole da:
"nonché la previsione" fino a: "della legge 19 novembre 1990, n. 341" sono sostituite dalle seguenti: "nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178".
8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei"; e dopo la parola: "esperti", sono inserite le seguenti: "anche stranieri".
9. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".