DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7

Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, ((e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti)).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31-1-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 (in G.U. 01/04/2005, n.75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2019)
Testo in vigore dal: 2-4-2005
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 1-septies.
               (( (Organi di ordini professionali). ))

  ((1.  Nel  procedere  al  riordino  del  sistema elettorale e della
composizione  degli  organi degli ordini professionali, come previsto
dall'articolo  4,  comma  3,  del  regolamento  di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  5  giugno  2001,  n.  328,  al fine di
uniformare   e   semplificare   le   procedure,   va   assicurata  la
rappresentanza  unitaria  degli  iscritti agli albi professionali nei
consigli  nazionali  e  territoriali  con un numero di componenti dei
consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli
iscritti,  un numero di quindici componenti per i consigli nazionali,
e  con  una  durata  di quattro anni per i consigli territoriali e di
cinque  per  i  consigli  nazionali.  La  durata e' estesa a tutte le
professioni  disciplinate  dal  regolamento  di  cui  al  decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli
psicologi  si  provvede con distinto regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo  1,  comma  18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come
modificato  dall'articolo  6,  comma  4, della legge ottobre 1999, n.
370,  entro  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente decreto, per la definizione del
numero  dei  componenti  e  del  sistema di composizione dei consigli
nazionali e territoriali.))