DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-9-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2015)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-9-2001
                               Art. 4
                    Norme organizzative generali

  1.   Salve   le   disposizioni   speciali   previste  nel  presente
regolamento,  il  numero  dei  componenti  degli organi collegiali, a
livello  locale  o  nazionale,  degli  ordini o collegi relativi alle
professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite
le  due sezioni di cui all'articolo 2, e' ripartito in proporzione al
numero   degli   iscritti  a  ciascuna  sezione.  Tale  numero  viene
determinato  assicurando  comunque  la  presenza  di  ciascuna  delle
componenti  e  una  percentuale  non inferiore al cinquanta per cento
alla  componente  corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo
per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.
  2.   Nell'ipotesi   di   procedimento   disciplinare   i   relativi
provvedimenti   vengono   adottati   esclusivamente   dai  componenti
appartenenti   alla   sezione   cui   appartiene   il  professionista
assoggettato al procedimento.
  3.  Con  successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18,
legge  14  gennaio  1999,  n. 4, e successive modificazioni, verranno
definite  le  procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in
sede  disciplinare,  nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e
2.
          Nota all'art. 4:
              -  Per  il  testo  dell'art.  1,  comma 18, della legge
          14 gennaio 1999, n. 4, si veda la nota alle premesse.