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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-9-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2015)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-9-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1,  comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
modificato  dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n.
370;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati;
  Visto  il  parere  del  Consiglio universitario nazionale, espresso
nell'adunanza del 22 marzo 2001;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  nazionale studenti universitari,
espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2001;
    Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ad
interim  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;
                             E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento  modifica  e  integra  la  disciplina
dell'ordinamento,  dei  connessi  albi, ordini o collegi, nonche' dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove,
delle   professioni   di:   dottore  agronomo  e  dottore  forestale,
agrotecnico,   architetto,  assistente  sociale,  attuario,  biologo,
chimico,   geologo,   geometra,  ingegnere,  perito  agrario,  perito
industriale, psicologo.
  2.  Le  norme  contenute  nel  presente  regolamento non modificano
l'ambito  stabilito  dalla normativa vigente in ordine alle attivita'
attribuite   o  riservate,  in  via  esclusiva  o  meno,  a  ciascuna
professione.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  87, quinto comma, della Costituzione prevede
          che  il  Presidente  della Repubblica "Promulga le leggi ed
          emana i decreti aventi valore di legge".
              - L'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) modificato dall'art.
          6,   comma   4,   della   legge  19 ottobre  1999,  n.  370
          (Disposizioni  in  materia  di  universita'  e  di  ricerca
          scientifica e tecnologica) prevede:
              "18.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  adottati, a norma
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  di  concerto  con il Ministro
          della  giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini
          professionali,  con  esclusivo  riferimento  alle attivita'
          professionali  per  il  cui  esercizio la normativa vigente
          gia' prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato,
          e'  modificata  e  integrata  la  disciplina  del  relativo
          ordinamento,  dei  connessi albi, ordini o collegi, nonche'
          dei  requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle
          relative   prove,   in   conformita'  ai  seguenti  criteri
          direttivi:
                a) determinazione dell'ambito consentito di attivita'
          professionale  ai  titolari  di  diploma universitario e ai
          possessori  dei  titoli istituiti in applicazione dell'art.
          17,  comma  95,  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127, e
          successive modificazioni;
                b) eventuale  istituzione  di  apposite sezioni degli
          albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla
          lettera  a),  indicando  i  necessari  raccordi con la piu'
          generale   organizzazione   dei  predetti  albi,  ordini  o
          collegi;
                c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove
          degli  esami  di  Stato  con quanto disposto ai sensi della
          lettera a).
              -  Si  riporta  il testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".