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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 maggio 2005, n. 138

Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonchè dei minori compresi nelle speciali misure di protezione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/8/2005
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Testo in vigore dal: 3-8-2005
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

                           di concerto con

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Vista  la  legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza»,   e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  15 gennaio  1991,  n. 8, convertito dalla
legge  15  marzo  1991,  n.  82,  recante  «Nuove norme in materia di
sequestri  di  persona  a scopo di estorsione e per la protezione dei
testimoni  di  giustizia,  nonche' per la protezione e il trattamento
sanzionatorio  di  coloro  che  collaborano con la giustizia», con le
modificazioni  apportate,  in  particolare,  dalla  legge 13 febbraio
2001,  n.  45,  recante «Modifica della disciplina della protezione e
del  trattamento  sanzionatorio  di  coloro  che  collaborano  con la
giustizia,  nonche'  disposizioni a favore delle persone che prestano
testimonianza» e, in particolare, gli articoli 13, comma 8, e 17-bis;
  Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo  1993, n. 119, recante la
disciplina  del  cambiamento  delle  generalita' per la protezione di
coloro che collaborano con la giustizia;
  Vista  la  legge 7 gennaio 1998, n. 11, recante la disciplina della
partecipazione  al  procedimento  penale  a  distanza e dell'esame in
dibattimento  dei  collaboratori di giustizia, nonche' modifica della
competenza  sui  reclami  in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento
penitenziario;
  Visto  il  proprio  decreto,  adottato  di concerto con il Ministro
della  giustizia,  del  23 aprile  2004, n. 161, recante «Regolamento
ministeriale  concernente  le  speciali misure di protezione previste
per   i   collaboratori   di   giustizia  e  i  testimoni,  ai  sensi
dell'articolo 17-bis   del  decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15 marzo 1991, n. 82,
introdotto dall'articolo 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45»;
  Ritenuta  la  necessita' di disciplinare, ai fini del reinserimento
sociale   dei  collaboratori  e  delle  altre  persone  sottoposte  a
protezione,  le modalita' di conservazione del posto di lavoro ovvero
il  trasferimento  ad  altra sede o ufficio secondo forme e modalita'
che  assicurino  la riservatezza e l'anonimato degli interessati e di
definire  specifiche  misure di assistenza e di reinserimento sociale
destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali   sull'ordinamento   di   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»;
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali»;
    Sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli
affari  regionali,  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, il
Ministro   del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e ricerca scientifica;
  Sentita  la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Visto  l'articolo 17,  commi  3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato, espressi dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 febbraio 2004
e del 24 gennaio 2005;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

    Persone cui e' garantita la conservazione del posto di lavoro

  1.  Ai collaboratori e testimoni di giustizia sottoposti a speciali
misure  di  protezione ed alle altre persone indicate all'articolo 9,
comma 5, e all'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991,
n. 82, come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, che siano
dipendenti pubblici e che non possano continuare a svolgere attivita'
lavorativa  per  motivi  di sicurezza, e' garantita, la conservazione
del  posto  di  lavoro, secondo le modalita' previste dagli specifici
ordinamenti  o  dalla contrattazione collettiva, per tutto il periodo
di vigenza delle misure stesse.
  2.  Per  i  dipendenti privati, il posto di lavoro e' mantenuto con
sospensione  degli  oneri  retributivi  e  previdenziali a carico del
datore di lavoro fino al rientro in servizio dei dipendenti medesimi.
Si  applicano  le  vigenti  norme  in  ordine  alla  sostituzione del
lavoratore  assente  per  una  causa  di sospensione obbligatoria del
rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto.
  3. Sono fatti salvi i procedimenti disciplinari nonche' gli atti ed
effetti ad essi conseguenti.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - La   legge  1° aprile  1981,  n.  121,  reca:  «Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».
              - Si  riporta il testo vigente degli articoli 13, comma
          8,  e  17-bis,  del  decreto-legge  15 gennaio  1991, n. 8,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
          n.  82  (Nuove  norme  in materia di sequestri di persona a
          scopo  di  estorsione  e per la protezione dei testimoni di
          giustizia,  nonche'  per  la  protezione  e  il trattamento
          sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia):
              «Art. 13. - (Omissis).
              8.  Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori
          e delle altre persone sottoposte a protezione, e' garantita
          la   conservazione   del   posto   di   lavoro   ovvero  il
          trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le
          modalita'  che,  assicurando  la riservatezza e l'anonimato
          dell'interessato,  sono  specificate  in  apposito  decreto
          emanato  dal  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro   della  giustizia,  sentiti  gli  altri  Ministri
          interessati. Analogamente si provvede per la definizione di
          specifiche  misure di assistenza e di reinserimento sociale
          destinate  ai  minori  compresi  nelle  speciali  misure di
          protezione.».
              «Art.17-bis  (Previsione  di norme di attuazione). - 1.
          Con  uno  o piu' decreti del Ministro dell'interno, emanati
          di  concerto  con  il  Ministro della giustizia, sentiti il
          Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e
          la  commissione  centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono
          precisati  i  contenuti  e le modalita' di attuazione delle
          speciali misure di protezione definite e applicate anche in
          via   provvisoria  dalla  commissione  centrale  nonche'  i
          criteri  che la medesima applica nelle fasi di istruttoria,
          formulazione e attuazione delle misure predette.
              2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato di
          concerto  con  il  Ministro  dell'interno, sono stabiliti i
          presupposti  e le modalita' di applicazione delle norme sul
          trattamento  penitenziario,  previste  dal  Titolo  I della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
          dal  Titolo  I  del  relativo  regolamento  di  esecuzione,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          29 aprile  1976,  n.  431, e successive modificazioni, alle
          persone  ammesse  alle  misure  speciali  di protezione e a
          quelle  che  risultano  tenere  o  aver  tenuto condotte di
          collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni
          speciali  relativamente ai delitti di cui all'art. 9, comma
          2.
              3.  Con  decreti  del Ministro dell'interno, emanati di
          concerto  con  i  Ministri  delle  finanze, del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, della giustizia
          e  della  difesa,  sono adottate le norme regolamentari per
          disciplinare   le   modalita'   per   il  versamento  e  il
          trasferimento  del  denaro, dei beni e delle altre utilita'
          di  cui  all'impegno  assunto  dal  collaboratore  a  norma
          dell'art.  12,  comma  2, lettera e), del presente decreto,
          nonche' le norme regolamentari per disciplinare, secondo le
          previsioni  dell'art.  12-sexies,  commi 4-bis e 4-ter, del
          decreto-legge   8 giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  7 agosto  1992,  n.  356,  e
          successive  modificazioni, le modalita' di destinazione del
          denaro,  nonche' di vendita e destinazione dei beni e delle
          altre utilita'.
              4.  I  decreti  previsti  dai  commi  1, 2 e 3, nonche'
          quello previsto dall'art. 13, coma 8, sono emanati ai sensi
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              5.  Il  Consiglio  di  Stato  esprime il proprio parere
          sugli schemi dei regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 entro
          trenta   giorni   dalla   richiesta,  decorsi  i  quali  il
          regolamento puo' comunque essere adottato.».
              - La  legge  13 febbraio  2001,  n. 45, reca: «Modifica
          della   disciplina   della  protezione  e  del  trattamento
          sanzionatorio  di  coloro  che collaborano con la giustizia
          nonche'  disposizioni  a  favore delle persone che prestano
          testimonianza».
              - Il  decreto  legislativo 29 marzo 1993, n. 119, reca:
          «Disciplina   del  cambiamento  delle  generalita'  per  la
          protezione di coloro che collaborano con la giustizia».
              La legge 7 gennaio 1998, n. 11, reca: «Disciplina della
          partecipazione   al   procedimento   penale  a  distanza  e
          dell'esame  in dibattimento dei collaboratori di giustizia,
          nonche'  modifica  della  competenza sui reclami in tema di
          art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario».
              - Il  decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004,
          n.  161,  reca:  «Regolamento  ministeriale  concernente le
          speciali  misure di protezione previste per i collaboratori
          di  giustizia  e i testimoni, ai sensi dell'art. 17-bis del
          decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto
          dall'art. 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45».
              - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
          «Norme  generali sull'ordinamento di lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche».
              - Il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca:
          «Testo   unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti
          locali».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 17, commi 3 e
          4,   della   legge   23 agosto  1988,  n.  400  (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 9, comma 5
          e 16-bis, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
          n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
              «Art. 9. - (Omissis).
              5.  Le  speciali misure di protezione di cui al comma 4
          possono  essere  applicate  anche  a  coloro  che convivono
          stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonche', in
          presenza  di  specifiche  situazioni,  anche  a  coloro che
          risultino  esposti  a  grave, attuale e concreto pericolo a
          causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.
          Il  solo  rapporto  di parentela, affinita' o coniugio, non
          determina,    in    difetto    di   stabile   coabitazione,
          l'applicazione delle misure.».
              «Art. 16. - (Omissis).
              3.  Le  speciali  misure di protezione si applicano, se
          ritenute  necessarie,  a  coloro  che coabitano o convivono
          stabilmente  con  le persone indicate nel comma 1, nonche',
          ricorrendone  le condizioni, a chi risulti esposto a grave,
          attuale   e  concreto  pericolo  a  causa  delle  relazioni
          trattenute con le medesime persone.».