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DECRETO-LEGGE 17 giugno 2005, n. 106

Disposizioni urgenti in materia di entrate.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156 (in G.U. 09/08/2005, n.184).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 3-12-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
in materia di entrate e di immobili pubblici, nonche' per incentivare
i processi di concentrazione delle imprese;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
         (Disposizioni in materia di versamenti dell'imposta
        regionale sulle attivita' produttive, di riscossione
             e di notifica delle cartelle di pagamento)

  1.  Nell'articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge 27 luglio
2000,  n. 212, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "; in ogni
caso  non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di
un giudizio in ordine alla legittimita' della norma tributaria".
  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 156
  3.  In  caso  di  violazione  dell'obbligo  di  versamento  a saldo
dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive di cui al decreto
legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta
precedente  a  quello  in  corso  alla  data di entrata in vigore del
presente  decreto, (nonche' dell'obbligo di versamento in acconto o a
saldo  della medesima imposta, relativo al periodo d'imposta in corso
alla  predetta  data,) non si applicano le disposizioni in materia di
riduzione  delle  sanzioni  previste  dall'articolo  13  del  decreto
legislativo  18  dicembre  1997,  n. 472, e successive modificazioni,
nonche' dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, e successive modificazioni.
  4.  Resta ferma la facolta' di compensare ai sensi dell'articolo 17
del   decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni,  le  somme  dell'acconto  eccedenti  rispetto a quelle
effettivamente  dovute  in  base  alle future norme di riordino della
imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  di  cui  al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  5.  Il termine del 30 giugno 2005 di cui al comma 426 dell'articolo
1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
relativo  al  versamento  della  prima rata delle somme dovute per la
sanatoria delle irregolarita' compiute dai concessionari del servizio
nazionale della riscossione, e' prorogato al (( 29 dicembre 2005. ))
  5-bis.  Al  fine  di  garantire  l'interesse  del contribuente alla
conoscenza,  in  termini  certi,  della  pretesa tributaria derivante
dalla  liquidazione  delle  dichiarazioni e di assicurare l'interesse
pubblico  alla  riscossione  dei crediti tributari, la notifica delle
relative cartelle di pagamento e' effettuata, a pena di decadenza:
    a)  entro  il  31  dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni
presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004;
    b)  entro  il  31 dicembre del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni
presentate negli anni 2002 e 2003;
    c)  entro  il  31 dicembre del quinto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni
presentate fino al 31 dicembre 2001.
  5-ter.  In conseguenza di quanto previsto dal comma 5-bis e al fine
di  conseguire,  altresi',  la  necessaria uniformita' del sistema di
riscossione  mediante  ruolo delle imposte sui redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto:
    a)  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) l'articolo 17 e' abrogato;
   2)  all'articolo  25,  comma 1, le parole da: "l'ultimo giorno del
dodicesimo  mese"  fino  a:  "straordinario"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "il 31 dicembre:
    a)  del  terzo  anno  successivo  a quello di presentazione della
dichiarazione,   per   le   somme  che  risultano  dovute  a  seguito
dell'attivita'  di  liquidazione  prevista  dall'articolo  36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
    b)  del  quarto  anno  successivo a quello di presentazione della
dichiarazione,   per   le   somme  che  risultano  dovute  a  seguito
dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
    c)  del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e'
divenuto  definitivo,  per  le somme dovute in base agli accertamenti
dell'ufficio";
   3)  all'articolo  43,  il  primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'ufficio  provvede  mediante  iscrizione  a ruolo al recupero delle
somme   erroneamente   rimborsate  e  degli  interessi  eventualmente
corrisposti.  La relativa cartella di pagamento e' notificata, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello
di  esecuzione del rimborso o, se piu' ampio, entro il termine di cui
all'articolo  43,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi";
    b) al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   1) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
"Art.  23  (Iscrizioni  a  ruolo  a  titolo  provvisorio e termini di
decadenza).  -1.  Le  disposizioni  previste  dall'articolo 15, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602,  come  sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 18
dicembre  1997,  n.  462,  nonche'  i  termini  di  decadenza  di cui
all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre 1973, n. 602, si applicano anche all'imposta sul valore
aggiunto";
   2)  all'articolo 36, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. In
deroga  all'articolo  25,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme
che  risultano  dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione delle
dichiarazioni,  la  cartella  di  pagamento  e' notificata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre:
    a)  del  quarto  anno  successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni
2002 e 2003;
    b)  del  quinto  anno  successivo a quello di presentazione della
dichiarazione,  relativamente  alle dichiarazioni presentate entro il
31 dicembre 2001.";
    c)  all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
13  aprile  1999,  n. 112, le parole: "il dodicesimo" sono sostituite
dalle seguenti: "l'undicesimo";
    d)  all'articolo  1  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   1)  al  comma  420, le parole da "comma 416" fino a: "lettere a) e
c)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 417, lettera a)";
   2) il comma 424 e' abrogato;
    e) le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
interpretano  nel  senso  che  i  ruoli,  pur  se  non  tributari, si
intendono  formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei
dati  in  essi  contenuti,  eseguita, anche in via centralizzata, dal
sistema informativo dell'amministrazione creditrice.