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DECRETO-LEGGE 17 giugno 2005, n. 106

Disposizioni urgenti in materia di entrate.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156 (in G.U. 09/08/2005, n.184).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2025)
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Testo in vigore dal: 1-1-2026
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
in materia di entrate e di immobili pubblici, nonche' per incentivare
i processi di concentrazione delle imprese; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2005; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                E m a n a il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
(Disposizioni in materia di versamenti dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, di riscossione e di notifica delle cartelle  di
                             pagamento) 
 
  1. Nell'articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge 27  luglio
2000, n. 212, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "; in  ogni
caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza  di
un giudizio in ordine alla legittimita' della norma tributaria". 
  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 156 
  3. In  caso  di  violazione  dell'obbligo  di  versamento  a  saldo
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui  al  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di  imposta
precedente a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, (nonche' dell'obbligo di versamento in acconto o  a
saldo della medesima imposta, relativo al periodo d'imposta in  corso
alla predetta data,) non si applicano le disposizioni in  materia  di
riduzione  delle  sanzioni  previste  dall'articolo  13  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  e  successive  modificazioni,
nonche' dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, e successive modificazioni. 
  4. Resta ferma la facolta' di compensare ai sensi dell'articolo  17
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e   successive
modificazioni, le somme  dell'acconto  eccedenti  rispetto  a  quelle
effettivamente dovute in base alle future  norme  di  riordino  della
imposta regionale  sulle  attivita'  produttive  di  cui  al  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  5. Il termine del 30 giugno 2005 di cui al comma 426  dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e  successive  modificazioni,
relativo al versamento della prima rata delle  somme  dovute  per  la
sanatoria delle irregolarita' compiute dai concessionari del servizio
nazionale della riscossione, e' prorogato al 29 dicembre 2005. 
  5-bis. Al fine  di  garantire  l'interesse  del  contribuente  alla
conoscenza, in termini  certi,  della  pretesa  tributaria  derivante
dalla liquidazione delle dichiarazioni e  di  assicurare  l'interesse
pubblico alla riscossione dei crediti tributari,  la  notifica  delle
relative cartelle di pagamento e' effettuata, a pena di decadenza: 
    a) entro il 31 dicembre del terzo anno  successivo  a  quello  di
presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni
presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004; 
    b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo  a  quello  di
presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni
presentate negli anni 2002 e 2003; 
    c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo  a  quello  di
presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni
presentate fino al 31 dicembre 2001. 
  5-ter. In conseguenza di quanto previsto dal comma 5-bis e al  fine
di conseguire, altresi', la necessaria  uniformita'  del  sistema  di
riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi  e  dell'imposta
sul valore aggiunto: 
    a) al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   1) l'articolo 17 e' abrogato; 
   2) all'articolo 25, comma 1, le parole da:  "l'ultimo  giorno  del
dodicesimo  mese"  fino  a:  "straordinario"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "il 31 dicembre: 
    a) del terzo anno successivo  a  quello  di  presentazione  della
dichiarazione,  per  le  somme  che  risultano   dovute   a   seguito
dell'attivita' di  liquidazione  prevista  dall'articolo  36-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
    b) del quarto anno successivo a  quello  di  presentazione  della
dichiarazione,  per  le  somme  che  risultano   dovute   a   seguito
dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; 
    c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento  e'
divenuto definitivo, per le somme dovute in  base  agli  accertamenti
dell'ufficio"; 
   3) all'articolo 43, il primo comma  e'  sostituito  dal  seguente:
"L'ufficio provvede mediante iscrizione a  ruolo  al  recupero  delle
somme  erroneamente  rimborsate  e  degli   interessi   eventualmente
corrisposti. La relativa cartella di pagamento e' notificata, a  pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello
di esecuzione del rimborso o, se piu' ampio, entro il termine di  cui
all'articolo 43,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi"; 
    b) al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
   1) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 23 (Iscrizioni a  ruolo  a  titolo  provvisorio  e  termini  di
decadenza). -1. Le  disposizioni  previste  dall'articolo  15,  primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, come sostituito dall'articolo 4 del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997,  n.  462,  nonche'  i  termini  di  decadenza  di  cui
all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche all'imposta sul  valore
aggiunto"; 
   2) all'articolo 36, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2.  In
deroga  all'articolo  25,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per  le  somme
che risultano dovute a seguito dell'attivita' di  liquidazione  delle
dichiarazioni, la cartella di pagamento  e'  notificata,  a  pena  di
decadenza, entro il 31 dicembre: 
    a) del quarto anno successivo a  quello  di  presentazione  della
dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni
2002 e 2003; 
    b) del quinto anno successivo a  quello  di  presentazione  della
dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate  entro  il
31 dicembre 2001."; 
    c) all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto  legislativo
13 aprile 1999, n. 112, le parole: "il  dodicesimo"  sono  sostituite
dalle seguenti: "l'undicesimo"; 
    d) all'articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   1) al comma 420, le parole da "comma 416" fino a:  "lettere  a)  e
c)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 417, lettera a)"; 
   2) il comma 424 e' abrogato; 
    e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33)).