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DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 77

Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/5/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2015)
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Testo in vigore dal: 16-7-2015
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo  per
la definizione delle norme generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale,  ed  in  particolare,   l'articolo   4   che   prevede
l'emanazione di un apposito decreto legislativo  per  la  definizione
delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro; 
  Vista la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante norme per  la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; 
  Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega  al  Governo
in materia di occupazione e del mercato del lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed
in particolare l'articolo 21; 
  Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, che fissa norme  in  materia
di promozione dell'occupazione; 
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 2004; 
  Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori  di
lavoro; 
  Considerato che, nella seduta del 14 ottobre  2004,  la  Conferenza
unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  ha
espresso la mancata intesa; 
  Ritenuto necessario, al  fine  di  dare  concreta  attuazione  alla
delega prevista dalla  legge  28  marzo  2003,  n.  53,  attivare  la
procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
    Vista la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2004; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati, resi in data 9 e 16  febbraio  2005,  e  del  Senato  della
Repubblica, espressi in data 9 e 23 febbraio 2005; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 marzo 2005; 
  Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive,  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica; 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Il presente decreto disciplina  l'alternanza  scuola-lavoro,  di
seguito denominata: «alternanza», come modalita' di realizzazione dei
corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia  nel  sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, per  assicurare  ai
giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di  competenze
spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il
quindicesimo  anno  di  eta',  salva  restando  la  possibilita'   di
espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato  ai
sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
276, possono presentare la richiesta di  svolgere,  con  la  predetta
modalita' e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma  1,
l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o  parte  di  essa,  attraverso
l'alternanza  di  periodi  di  studio   e   di   lavoro,   sotto   la
responsabilita' dell'istituzione scolastica o formativa. 
  2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati  e
valutati  sotto  la  responsabilita'  dell'istituzione  scolastica  o
formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese,  o  con
le rispettive associazioni di rappresentanza,  o  con  le  camere  di
commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,  o  con  gli  enti
pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, ((o con gli
ordini professionali,  ovvero  con  i  musei  e  gli  altri  istituti
pubblici e privati  operanti  nei  settori  del  patrimonio  e  delle
attivita' culturali, artistiche e  musicali,  nonche'  con  enti  che
svolgono attivita' afferenti al patrimonio ambientale o con  enti  di
promozione  sportiva  riconosciuti   dal   CONI,))   disponibili   ad
accogliere gli studenti per periodi di  apprendimento  in  situazione
lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.  Le
istituzioni  scolastiche  e  formative,  nell'ambito  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attivita'
di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro. 
  3. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione militare.