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DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30

Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-3-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  19-3-2005 al: 1-9-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, come modificata dall'articolo 2, comma 8, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, e come ulteriormente modificata dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, ed in particolare l'articolo 15, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 28 ottobre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati, espresso in data 22 dicembre 2004 e del Senato della Repubblica, espresso in data 21 dicembre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Diritti di proprietà industriale
1. Ai fini dei presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione compentente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 12 dicembre 2002, n. 273 recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2002, n. 293, supplemento ordinario.
- La legge 27 luglio 2004, n. 186 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2004, n. 175, supplemento ordinario.
- La legge 27 dicembre 2004, n. 306 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» - (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), è il seguente:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante «Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1939, n. 189.
- Il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, recante «Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1940, n. 94.
- Il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante «Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 1940, n. 247.
- Il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, recante «Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1941, n. 300.
- Il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, recante «Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1942, n. 203.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, «Testo delle disposizioni regolamentari in materia di marchi registrati», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1948, n. 148, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, «Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e in materia di registrazione di marchi d'impresa», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1972, n. 249.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, «Norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, in attuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1974, n. 722», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1976, n. 109.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, «Norme di applicazione per i brevetti europei e per i brevetti comunitari», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1979, n. 41.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338 «Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1979, n. 215.
- La legge 3 maggio 1985, n. 194 recante «Revisione di norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, di applicazione della legge 26 maggio 1978, n. 260, concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1985, n. 117.
- La legge 14 ottobre 1985, n. 620 recante «Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1985, n. 266, supplemento ordinario.
- La legge 14 febbraio 1987, n. 60, recante «Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1987, n. 53.
- La legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante «Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1989, n. 52.
- La legge 19 ottobre 1991, n. 349, recante «Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 1991, n. 258.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595, recante «Regolamento recante modificazioni al testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per marchi d'impresa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1994, n. 47.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360, recante «Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di licenza obbligatoria per uso non esclusivo del brevetto di invenzione», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391, recante «Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di brevetto di nuova varietà vegetale», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141, supplemento ordinario.
- La legge 21 dicembre 1984, n. 890, recante «Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1984, n. 356.
- Il testo del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164, recante «Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- I testi dei commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante «Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 2002, n. 90, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, (Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139), sono i seguenti:
«Art. 3 (Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici). - 1.-7. (Omissis).
8. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della «protezione complementare» pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa europea. Le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo.
8-bis. È consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari di protezione di cui all'art. 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonché all'art. 4-bis del regio decreto, introdotto dall'art. 1 della citata legge n. 349 del 1991, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero delle attività produttive, una procedura per il rilascio di licenze volontarie a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.
8-ter. Le licenze di cui al comma 8-bis sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso l'eventuale certificato complementare di protezione, e in conformità alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.
8-quater. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, sentiti i settori interessati, definisce i criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».