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DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30

Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-3-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 19-3-2005
al: 1-9-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge  12  dicembre  2002,  n.  273,  recante  misure  per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della  concorrenza,  come
modificata dall'articolo 2, comma 8, della legge 27 luglio  2004,  n.
186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, e come ulteriormente modificata dall'articolo  2
della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 9  novembre  2004,  n.  266,  ed  in
particolare l'articolo 15, recante delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni in materia di proprieta' industriale; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; 
  Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244; 
  Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411; 
  Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354; 
  Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1948,  n.
795; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
540; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n.
974; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n.
32; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n.
338; 
  Vista la legge 3 maggio 1985, n. 194; 
  Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 620; 
  Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 60; 
  Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 70; 
  Vista la legge 19 ottobre 1991, n. 349; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre  1993,
n. 595; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
360; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
391; 
  Vista la legge 21 dicembre 1984, n. 890; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164; 
  Visti i commi 8,  8-bis,  8-ter  e  8-quater  dell'articolo  3  del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 17
ottobre 2002, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  253  del  28
ottobre 2002; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 10 settembre 2004; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 25 ottobre 2004; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 28 ottobre 2004; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati, espresso in data  22  dicembre  2004  e  del  Senato  della
Repubblica, espresso in data 21 dicembre 2004; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2004; 
  Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze,  degli
affari esteri e per la funzione pubblica; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                  Diritti di proprieta' industriale 
  1.  Ai  fini  dei   presente   codice,   l'espressione   proprieta'
industriale comprende marchi ed altri segni  distintivi,  indicazioni
geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni,
modelli  di  utilita',  topografie  dei  prodotti  a  semiconduttori,
informazioni aziendali riservate e nuove varieta' vegetali. 
          Avvertenza:
              -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione  compentente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - La legge 12 dicembre 2002, n. 273 recante «Misure per
          favorire   l'iniziativa   privata   e   lo  sviluppo  della
          concorrenza»   e'   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale
          14 dicembre 2002, n. 293, supplemento ordinario.
              - La  legge  27 luglio  2004,  n.  186  «Conversione in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004,
          n.  136,  recante  disposizioni  urgenti  per  garantire la
          funzionalita'    di    taluni    settori   della   pubblica
          amministrazione.  Disposizioni  per  la rideterminazione di
          deleghe  legislative  e  altre  disposizioni  connesse», e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2004, n. 175,
          supplemento ordinario.
              - La  legge  27 dicembre  2004,  n. 306 «Conversione in
          legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  9 novembre
          2004,  n.  266,  recante  proroga o differimento di termini
          previsti   da  disposizioni  legislative.  Disposizioni  di
          proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative»,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n.
          302.
              - Il  testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
          400  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della  Presidenza del Consiglio dei Ministri» - (Pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale  12 settembre  1988,  n.  214,
          supplemento ordinario), e' il seguente:
              «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».
              - Il  regio  decreto  29 giugno  1939, n. 1127, recante
          «Testo   delle   disposizioni  legislative  in  materia  di
          brevetti  per  invenzioni industriali», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1939, n. 189.
              - Il  regio  decreto  5  febbraio 1940, n. 244, recante
          «Testo  delle  disposizioni  regolamentari  in  materia  di
          brevetti  per  invenzioni  industriali» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1940, n. 94.
              - Il  regio  decreto  25 agosto  1940, n. 1411, recante
          «Testo   delle   disposizioni  legislative  in  materia  di
          brevetti  per  modelli  industriali»,  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 1940, n. 247.
              - Il  regio  decreto  31 ottobre 1941, n. 1354, recante
          «Testo  delle  disposizioni  regolamentari  in  materia  di
          brevetti  per  modelli  industriali»,  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1941, n. 300.
              - Il  regio  decreto  21 giugno  1942,  n. 929, recante
          «Testo  delle disposizioni legislative in materia di marchi
          registrati»,   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          29 agosto 1942, n. 203.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          8 maggio   1948,   n.   795,   «Testo   delle  disposizioni
          regolamentari   in   materia   di  marchi  registrati»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1948, n. 148,
          supplemento ordinario.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          30 giugno  1972,  n. 540, «Semplificazione dei procedimenti
          amministrativi   in  materia  di  brevetti  per  invenzioni
          industriali,  per  modelli  di  utilita', modelli e disegni
          ornamentali   e  in  materia  di  registrazione  di  marchi
          d'impresa»,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          22 settembre 1972, n. 249.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          12 agosto  1975,  n.  974,  «Norme  per la protezione delle
          nuove  varieta' vegetali, in attuazione della delega di cui
          alla  legge  16 luglio  1974,  n. 722», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1976, n. 109.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          8 gennaio  1979,  n.  32,  «Norme  di  applicazione  per  i
          brevetti   europei   e   per  i  brevetti  comunitari»,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 10 febbraio 1979, n.
          41.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          22 giugno   1979,  n.  338  «Revisione  della  legislazione
          nazionale  in  materia  di  brevetti, in applicazione della
          delega  di  cui  alla  legge  26 maggio  1978,  n. 260», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1979, n. 215.
              - La  legge 3 maggio 1985, n. 194 recante «Revisione di
          norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio
          1979, n. 32, di applicazione della legge 26 maggio 1978, n.
          260,   concernente   ratifica   ed   esecuzione   di   atti
          internazionali in materia di brevetti», e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1985, n. 117.
              - La legge 14 ottobre 1985, n. 620 recante «Ratifica ed
          esecuzione   dell'atto   di   revisione  della  convenzione
          internazionale  del  2 dicembre  1961 per la protezione dei
          ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a
          Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  12 agosto  1975,  n.  974,
          concernente  norme  per  la protezione delle nuove varieta'
          vegetali»,   e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          novembre 1985, n. 266, supplemento ordinario.
              - La   legge   14 febbraio   1987,   n.   60,   recante
          «Armonizzazione  della normativa in materia di brevetti per
          modelli   e   disegni   industriali   con  le  disposizioni
          dell'accordo  dell'Aja  del  6  novembre 1925, e successive
          revisioni,  ratificato  con legge 24 ottobre 1980, n. 744»,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1987, n. 53.
              - La  legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante «Norme per
          la   tutela  giuridica  delle  topografie  dei  prodotti  a
          semiconduttori»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
          3 marzo 1989, n. 52.
              - La   legge   19 ottobre   1991,   n.   349,   recante
          «Disposizioni   per   il   rilascio   di   un   certificato
          complementare  di protezione per i medicamenti o i relativi
          componenti,  oggetto  di  brevetto»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 novembre 1991, n. 258.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          1° dicembre  1993,  n.  595,  recante  «Regolamento recante
          modificazioni  al testo delle disposizioni regolamentari in
          materia  di  brevetti  per  marchi d'impresa, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n.
          795»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio
          1994, n. 47.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          18 aprile   1994,  n.  360,  recante  «Regolamento  recante
          semplificazione  del procedimento di concessione di licenza
          obbligatoria   per   uso  non  esclusivo  del  brevetto  di
          invenzione»,   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          13 giugno 1994, n. 136, supplemento ordinario.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          18 aprile   1994,  n.  391,  recante  «Regolamento  recante
          disciplina  del  procedimento di concessione di brevetto di
          nuova  varieta'  vegetale»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141, supplemento ordinario.
              - La  legge 21 dicembre 1984, n. 890, recante «Norme di
          attuazione  del  trattato di cooperazione internazionale in
          materia   di   brevetti»,   e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 1984, n. 356.
              - Il  testo  del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
          164,   recante   «Disposizioni   integrative   al   decreto
          legislativo  2 febbraio  2001,  n.  95,  recante attuazione
          della  direttiva  98/71/CE  sulla  protezione giuridica dei
          disegni  e  dei  modelli»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
              - I   testi  dei  commi  8,  8-bis,  8-ter  e  8-quater
          dell'art.  3  del  decreto-legge  15 aprile  2002,  n.  63,
          recante  «Disposizioni  finanziarie  e  fiscali  urgenti in
          materia  di  riscossione,  razionalizzazione del sistema di
          formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti
          ed      adeguamenti      comunitari,     cartolarizzazioni,
          valorizzazione   del   patrimonio   e  finanziamento  delle
          infrastrutture»   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          17 aprile   2002,   n.  90,  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,   dalla   legge   15 giugno  2002,  n.  112,
          (Gazzetta   Ufficiale  15 giugno  2002,  n.  139),  sono  i
          seguenti:
              «Art.  3  (Razionalizzazione  del sistema dei costi dei
          prodotti farmaceutici). - 1.-7. (Omissis).
              8. Al fine di adeguare progressivamente la durata della
          copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla
          normativa  comunitaria  le  disposizioni  di cui alla legge
          19 ottobre  1991,  n.  349,  ed  al  regolamento  (CEE)  n.
          1768/1992   del  Consiglio,  del  18 giugno  1992,  trovano
          attuazione   attraverso  una  riduzione  della  «protezione
          complementare»  pari  a  sei  mesi  per ogni anno solare, a
          decorrere   dal   1° gennaio   2004,   fino   al   completo
          allineamento   alla   normativa  europea.  Le  aziende  che
          intendono  produrre  specialita'  farmaceutiche al di fuori
          della copertura brevettuale possono avviare la procedura di
          registrazione  del  prodotto contenente il principio attivo
          in  anticipo  di  un  anno  rispetto  alla  scadenza  della
          copertura brevettuale complementare del principio attivo.
              8-bis.  E'  consentito  a  soggetti terzi che intendano
          produrre  per  l'esportazione  principi  attivi coperti dai
          certificati  complementari  di protezione di cui all'art. 4
          della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonche' all'art. 4-bis
          del  regio  decreto,  introdotto  dall'art.  1 della citata
          legge  n.  349  del  1991,  di  avviare  con i titolari dei
          certificati  suddetti,  presso il Ministero delle attivita'
          produttive,  una  procedura  per  il  rilascio  di  licenze
          volontarie a titolo oneroso nel rispetto della legislazione
          vigente in materia.
              8-ter.  Le  licenze di cui al comma 8-bis sono comunque
          valide  unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali
          la  protezione brevettuale dei relativi principi attivi sia
          scaduta, ivi compreso l'eventuale certificato complementare
          di  protezione, e in conformita' alle normative vigenti nei
          Paesi di destinazione.
              8-quater.  Entro  quarantacinque  giorni  dalla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  il Ministro delle attivita' produttive, sentiti i
          settori  interessati,  definisce i criteri di funzionamento
          della procedura di cui al comma 8-bis.».
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto   1997,   n.  281,  concernente  «Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie  locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».