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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 15 settembre 2004, n. 337

Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle Organizzazioni Non Governative.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/3/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
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Testo in vigore dal:  11-3-2005 al: 28-8-2014
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IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 8 agosto 1996, n. 426, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo»;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale»;
Vista la legge 13 aprile 1999, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da università e da organizzazioni non governative»;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2003», e, in particolare, l'articolo 3, comma 43, che prevede che «il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n. 177, recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, recante regolamento recante «Norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 2887/04, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 22 marzo 2004;
Udito il parere favorevole con osservazioni del Consiglio di Stato n. 2887/04, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 31 maggio 2004;
Sentite le competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 3, comma 43, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Ritenuto, in particolare, di aderire, per ragioni di correntezza e semplificazione procedurale, alla osservazione formulata dalla III Commissione della Camera dei deputati con parere espresso in data 1° luglio 2004, prevedendo lo svincolo automatico delle polizze fideiussorie decorsi centottanta giorni dalla data di consegna del rapporto finale da parte della organizzazione non governativa;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 3 settembre 2004 ed il relativo nulla osta in data 10 settembre 2004, prot. n. 16836/DAGL/3.3.1/1;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Esame e approvazione dei rapporti delle organizzazioni non governative
1. Ai progetti promossi dalle organizzazioni non governative di cui all'articolo 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, relativi ad attività di cooperazione internazionale, ivi compresi i progetti di informazione e di educazione allo sviluppo, approvati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Ai fini dell'approvazione da parte del Ministero degli affari esteri e dei successivi controlli dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri, i rapporti intermedi e finali presentati allo stesso Ministero degli affari esteri dalle organizzazioni non governative sono corredati dalla seguente documentazione:
a) lo stato di avanzamento descrittivo delle attività realizzate;
b) il rendiconto finanziario, sottoscritto dal legale rappresentante della organizzazione non governativa, composto da: 1) elenco dei trasferimenti di valuta nel Paese beneficiario; 2) elenco delle spese effettuate, in Italia e nel Paese beneficiario, per voci;
c) la relazione di un revisore contabile iscritto da almeno tre anni nell'apposito Registro di cui al decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, attestante l'attendibilità del rendiconto finanziario a seguito dell'esame della documentazione giustificativa e la sua corrispondenza al piano finanziario al quale esso si riferisce.
3. Gli oneri relativi alla relazione del revisore contabile sono evidenziati tra le voci di spesa del programma e gravano sul contributo del Ministero degli affari esteri.
4. L'organizzazione non governativa ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa ai progetti di cui al comma 1 presso la propria sede per un periodo di almeno cinque anni successivi alla presentazione del rapporto finale e della scheda di chiusura da parte della stessa organizzazione non governativa.
5. L'amministrazione ha comunque facoltà di effettuare, sia in corso d'opera, sia entro cinque anni dalla data di presentazione del rapporto finale, qualsiasi controllo sia presso la sede delle organizzazioni non governative, sia nei Paesi nei quali si stanno realizzando o si sono realizzati i progetti di cui al comma 1.
6. Il rapporto finale è, inoltre, corredato da una dichiarazione del Ministero degli affari esteri che attesta il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto e da una analoga dichiarazione del legale rappresentante della organizzazione non governativa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 29, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49, reca: «Nuova disciplina della cooperazione dell'ltalia con i Paesi in via di Sviluppo.»:
«Art. 29 (Effetti della idoneita). - 1. Il Comitato direzionale verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge - la conformità, ai criteri stabiliti dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentita la Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10.
2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma 2-ter. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative.
4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37 S.O. reca: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.».
Note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1998, n. 176, «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.»:
«Art. 5. (Autocertificazione). - 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 10, i contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:
a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su denuncia di inizio da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;
b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni.».