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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 15 settembre 2004, n. 337

Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle Organizzazioni Non Governative.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/3/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
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Testo in vigore dal: 11-3-2005
al: 28-8-2014
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                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
  Visto il regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   «Nuove    disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato»; 
  Visto il regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e  successive
modificazioni   ed    integrazioni,    recante    «Regolamento    per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante  «Nuova  disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 8 agosto  1996,  n.  426,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996,  n.  347,
recante differimento di termini previsti da disposizioni  legislative
concernenti il Ministero degli affari  esteri  e  norme  relative  ad
impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo»; 
  Visto il decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,  recante
«Riordino della disciplina tributaria degli enti  non  commerciali  e
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»; 
  Vista la legge 13 aprile 1999, n. 95, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Disposizioni in materia di  finanziamenti  del
Ministero degli affari esteri alle iniziative  di  cooperazione  allo
sviluppo svolte da universita' e da organizzazioni non governative»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato,  legge
finanziaria 2003», e, in particolare, l'articolo  3,  comma  43,  che
prevede che «il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  sentite  le  competenti   Commissioni   parlamentari,   emana
disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria  e
per semplificare le procedure relative alla gestione delle  attivita'
di cooperazione  internazionale,  con  particolare  riferimento  alle
procedure   amministrative   relative   alle    organizzazioni    non
governative»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n.
177, recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio  1987,
n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i
Paesi in via di sviluppo»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,  n.
252, recante regolamento recante «Norme per  la  semplificazione  dei
procedimenti  relativi  al  rilascio  delle  comunicazioni  e   delle
informazioni antimafia»; 
  Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato  n.  2887/04,
espresso  dalla   sezione   consultiva   per   gli   atti   normativi
nell'Adunanza del 22 marzo 2004; 
  Udito il parere favorevole con osservazioni del Consiglio di  Stato
n. 2887/04, espresso dalla sezione consultiva per gli atti  normativi
nell'Adunanza del 31 maggio 2004; 
  Sentite  le   competenti   commissioni   parlamentari,   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 43, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
  Ritenuto, in particolare, di aderire, per ragioni di correntezza  e
semplificazione procedurale, alla osservazione  formulata  dalla  III
Commissione della Camera dei deputati con parere espresso in data  1°
luglio  2004,  prevedendo  lo  svincolo  automatico   delle   polizze
fideiussorie decorsi centottanta giorni dalla data  di  consegna  del
rapporto finale da parte della organizzazione non governativa; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400, in data 3 settembre 2004 ed il relativo nulla osta in data 10
settembre 2004, prot. n. 16836/DAGL/3.3.1/1; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
Esame  e  approvazione  dei   rapporti   delle   organizzazioni   non
                             governative 
 
  1. Ai progetti promossi dalle organizzazioni non governative di cui
all'articolo 29 della legge 26 febbraio  1987,  n.  49,  relativi  ad
attivita' di cooperazione internazionale, ivi compresi i progetti  di
informazione e di educazione allo sviluppo, approvati successivamente
all'entrata in vigore  del  presente  regolamento,  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 
  2. Ai fini dell'approvazione da parte del  Ministero  degli  affari
esteri e dei successivi controlli dell'Ufficio centrale  di  bilancio
presso il Ministero degli  affari  esteri,  i  rapporti  intermedi  e
finali presentati allo stesso Ministero  degli  affari  esteri  dalle
organizzazioni  non  governative  sono   corredati   dalla   seguente
documentazione: 
    a)  lo  stato  di   avanzamento   descrittivo   delle   attivita'
realizzate; 
    b)   il   rendiconto   finanziario,   sottoscritto   dal   legale
rappresentante della organizzazione non governativa, composto da:  1)
elenco dei trasferimenti di valuta nel Paese beneficiario; 2)  elenco
delle spese effettuate, in Italia e nel Paese beneficiario, per voci; 
    c) la relazione di un revisore contabile iscritto da  almeno  tre
anni nell'apposito Registro di cui  al  decreto  legislativo  del  27
gennaio  1992,  n.  88,  e   successive   modificazioni,   attestante
l'attendibilita' del  rendiconto  finanziario  a  seguito  dell'esame
della documentazione giustificativa e la sua corrispondenza al  piano
finanziario al quale esso si riferisce. 
  3. Gli oneri relativi alla relazione del  revisore  contabile  sono
evidenziati tra  le  voci  di  spesa  del  programma  e  gravano  sul
contributo del Ministero degli affari esteri. 
  4. L'organizzazione non  governativa  ha  l'obbligo  di  conservare
tutta  la  documentazione  amministrativa  e  contabile  relativa  ai
progetti di cui al comma 1 presso la propria sede per un  periodo  di
almeno cinque anni successivi alla presentazione del rapporto  finale
e della scheda di chiusura da parte della stessa  organizzazione  non
governativa. 
  5. L'amministrazione ha comunque facolta'  di  effettuare,  sia  in
corso d'opera, sia entro cinque anni dalla data di presentazione  del
rapporto  finale,  qualsiasi  controllo  sia  presso  la  sede  delle
organizzazioni non governative, sia nei Paesi  nei  quali  si  stanno
realizzando o si sono realizzati i progetti di cui al comma 1. 
  6. Il rapporto finale e', inoltre, corredato da  una  dichiarazione
del Ministero degli affari esteri che attesta il raggiungimento degli
obiettivi previsti dal progetto e da una  analoga  dichiarazione  del
legale rappresentante della organizzazione non governativa. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
          di  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  29,  della  legge
          26 febbraio  1987,  n.  49, pubblicata nel suppl. ord. alla
          Gazzetta  Ufficiale  28 febbraio  1987, n. 49, reca: «Nuova
          disciplina  della  cooperazione  dell'ltalia con i Paesi in
          via di Sviluppo.»:
              «Art.  29  (Effetti  della  idoneita). - 1. Il Comitato
          direzionale  verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici
          della presente legge - la conformita', ai criteri stabiliti
          dalla  legge  stessa,  dei  programmi  e  degli  interventi
          predisposti    dalle    organizzazioni    non   governative
          riconosciute   idonee,   sentita   la  Commissione  per  le
          organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10.
              2.   Alle   organizzazioni  suindicate  possono  essere
          concessi  contributi  per  lo  svolgimento  di attivita' di
          cooperazione  da  loro promosse, in misura non superiore al
          70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che
          deve  essere  integrato  per  la  quota  restante  da forme
          autonome,  dirette  o  indirette,  di  finanziamento  salvo
          quanto  previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma
          2-ter.  Ad esse puo' essere altresi' affidato l'incarico di
          realizzare  specifici programmi di cooperazione i cui oneri
          saranno   finanziati   dalla   Direzione  generale  per  la
          cooperazione allo sviluppo.
              3.  Le  modalita'  di  concessione dei contributi e dei
          finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono
          stabilite  con  apposita delibera del Comitato direzionale,
          sentito  il  parere della Commissione per le organizzazioni
          non governative.
              4.   Le   attivita'   di   cooperazione   svolte  dalle
          organizzazioni  non governative riconosciute idonee sono da
          considerarsi,  ai  fini  fiscali,  attivita'  di natura non
          commerciale.».
              -  Il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  88,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37
          S.O.  reca:  «Attuazione  della  direttiva  n.  84/253/CEE,
          relativa  alla  abilitazione  delle  persone incaricate del
          controllo di legge dei documenti contabili.».
          Note all'art. 3.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 5, del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  3  giugno  1998,  n.  252,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1998, n. 176,
          «Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  dei
          procedimenti  relativi  al  rilascio  delle comunicazioni e
          delle informazioni antimafia.»:
              «Art.  5.  (Autocertificazione).  -  1.  Fuori dei casi
          previsti  dall'art. 10, i contratti e subcontratti relativi
          a  lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti
          di  rinnovo conseguenti a provvedimenti gia' disposti, sono
          stipulati,  autorizzati  o  adottati previa acquisizione di
          apposita  dichiarazione  con la quale l'interessato attesti
          che  nei  propri  confronti  non  sussistono  le  cause  di
          divieto,  di  decadenza o di sospensione di cui all'art. 10
          della legge 31 maggio 1965, n. 575. La sottoscrizione della
          dichiarazione  deve  essere  autenticata  con  le modalita'
          dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
              2.  La  predetta dichiarazione e' resa dall'interessato
          anche  quando  gli  atti  e  i provvedimenti della pubblica
          amministrazione riguardano:
                a) attivita'    private,    sottoposte    a    regime
          autorizzatorio,  che  possono essere intraprese su denuncia
          di    inizio   da   parte   del   privato   alla   pubblica
          amministrazione competente;
                b) attivita'  private  sottoposte alla disciplina del
          silenzio-assenso,  indicate  nella  tabella  C  annessa  al
          regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica   26   aprile   1992,   n.   300,  e  successive
          modificazioni e integrazioni.».