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DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2004, n. 330

Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/2/2005
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 16-2-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  8 giugno 2001, n. 327, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
  Visto  l'articolo  1, comma 3, della legge 27 ottobre 2003, n. 290,
di  conversione  in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 29
agosto  2003,  n.  239,  con il quale il Governo e' stato delegato ad
adottare  disposizioni integrative e correttive del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per  pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica   8   giugno  2001,  n.  327,  al  fine  di  adattarne  le
disposizioni  alle  particolari  caratteristiche delle infrastrutture
lineari energetiche;
  Visti  i  principi ed i criteri direttivi di cui al citato articolo
1,   comma  3,  della  legge  n.  290  del  2003,  che  impongono  la
razionalizzazione,    l'unificazione   e   la   semplificazione   dei
procedimenti,  la  semplificazione  delle  procedure di notifica e di
pubblicita',  nonche'  l'applicazione  delle  nuove  disposizioni  ai
procedimenti in corso;
  Visto il citato decreto-legge n. 239 del 2003;
  Visto  l'articolo  2, comma 12, della legge 27 luglio 2004, n. 186,
di  conversione  in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 28
maggio  2004,  n. 136, con il quale il termine di cui all'articolo 1,
comma  3,  della legge 27 ottobre 2003, n. 290, e' stato prorogato al
31 dicembre 2004;
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, ed in particolare l'articolo
1,  comma  25,  con il quale il termine di cui all'articolo 1-sexies,
comma  7,  del  decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre  2003,  n.  290,  e'  stato
prorogato al 31 dicembre 2004;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;
  Sentita  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  28  agosto  1997, n. 281, nella riunione del 16 dicembre
2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e del
Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
Modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica 8 giugno 2001,
                               n. 327

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  espropriazione  per  pubblica  utilita',  approvato  con
decreto  del  Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono
apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
    a)  dopo  il Titolo III - Disposizioni particolari, sono inserite
le  seguenti: "Capo I - L'espropriazione per opere militari e di beni
culturali";
    b)  dopo  l'articolo  52  sono  inserite  le  parole:  "Capo II -
Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche";
    c) dopo l'articolo 52 sono inseriti i seguenti:
  "Art.   52-bis   (L'espropriazione   per   infrastrutture   lineari
energetiche).  -  1.  Ai  fini  del presente decreto si intendono per
infrastrutture  lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli
oleodotti  e  le  reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le
opere,  gli  impianti  e  i  servizi  accessori connessi o funzionali
all'esercizio  degli  stessi,  nonche'  i  gasdotti  e  gli oleodotti
necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi.
  2.  I  procedimenti  amministrativi relativi alle infrastrutture di
cui al comma 1 si ispirano ai principi di economicita', di efficacia,
di  efficienza,  di pubblicita', di razionalizzazione, unificazione e
semplificazione.
  3.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni dell'articolo 19 del regio
decreto-legge  2  novembre  1933,  n.  1741, convertito dalla legge 8
febbraio 1934, n. 367, dell'articolo 31, quarto comma, della legge 21
luglio  1967,  n.  613,  dell'articolo  31 del decreto legislativo 23
maggio  2000,  n. 164, dell'articolo 1, commi 77 e 82, della legge 23
agosto   2004,   n.  239.  Alle  infrastrutture  lineari  energetiche
strategiche   di  preminente  interesse  nazionale  si  applicano  le
disposizioni  della  legge  21  dicembre  2001, n. 443, e del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nonche' le disposizioni di cui al
presente Capo, in quanto compatibili.
  4.  Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, in quanto
compatibili,   alla   realizzazione   delle   infrastrutture  lineari
energetiche,  alle  opere e agli impianti oggetto dell'autorizzazione
unica  di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.
  5.  Entro  il perimetro della concessione di coltivazione, le opere
necessarie  per  il  trasporto  e  la  trasmissione dell'energia sono
considerate di pubblica utilita'.
  6. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione
di  infrastrutture  lineari  energetiche si applicano, per quanto non
previsto  dal presente Capo, le disposizioni del presente testo unico
in quanto compatibili.".
  7.  Le  disposizioni  del  presente  Capo  operano direttamente nei
riguardi  delle  Regioni fino a quando esse non esercitano la propria
potesta' legislativa in materia.
  8.  Resta  ferma  la disciplina prevista dalla normativa vigente in
materia di tutela ambientale e di rischi di incidenti rilevanti.".
  Art.   52-ter   (Procedure   di   comunicazione,   notificazione  e
pubblicita'  degli atti del procedimento). - 1. Per le infrastrutture
lineari  energetiche, qualora il numero dei destinatari sia superiore
a  cinquanta, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal
presente  testo  unico  e  riguardante  l'iter  per l'apposizione del
vincolo  preordinato  all'esproprio  o  la  dichiarazione di pubblica
utilita'   dell'opera  e'  effettuato  mediante  pubblico  avviso  da
affiggere  all'albo  pretorio  dei Comuni nel cui territorio ricadono
gli  immobili  interessati  dalla  infrastruttura lineare energetica,
nonche'  su  uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale e,
ove  istituito,  sul  sito  informatico  della  Regione  o  Provincia
autonoma   nel  cui  territorio  ricadono  gli  immobili  interessati
dall'opera.  L'avviso  deve precisare dove e con quali modalita' puo'
essere  consultato  il  piano  o il progetto. Gli interessati possono
formulare  entro  i successivi trenta giorni osservazioni che vengono
valutate   dall'autorita'   espropriante  ai  fini  delle  definitive
determinazioni.
  2.    Le   comunicazioni   o   notificazioni   non   eseguite   per
irreperibilita'  o  assenza  del  proprietario  sono sostituite da un
avviso  affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio
dei  Comuni  interessati  dalla  infrastruttura  lineare energetica e
pubblicato su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale.
  Art.  52-quater  (Disposizioni  generali  in materia di conformita'
urbanistica,  apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio e
pubblica  utilita).  -  1. Per le infrastrutture lineari energetiche,
l'accertamento    della    conformita'   urbanistica   delle   opere,
l'apposizione    del   vincolo   preordinato   all'esproprio   e   la
dichiarazione  di  pubblica  utilita',  di  cui  ai capi II e III del
titolo  II,  sono  effettuate  nell'ambito  di un procedimento unico,
mediante  convocazione  di  una conferenza dei servizi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  2.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo  12,  comma 1, il
procedimento  di  cui al comma 1 puo' essere avviato anche sulla base
di  un  progetto  preliminare,  comunque  denominato, integrato da un
adeguato  elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente
interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce
di  rispetto  e  le necessarie misure di salvaguardia, nonche' da una
relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario
avviare  il  procedimento  di  cui  al  comma  1  sulla  base di tale
progetto.
  3.  Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui
al  comma  1  e  al  quale  partecipano  anche i soggetti preposti ad
esprimersi   in   relazione   ad  eventuali  interferenze  con  altre
infrastrutture   esistenti,   comprende  la  valutazione  di  impatto
ambientale,   ove   prevista   dalla  normativa  vigente,  ovvero  la
valutazione  di  incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto
del   Presidente  della  Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357,  e
sostituisce,  anche  ai  fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli
adempimenti  previsti  dalle  norme  di sicurezza vigenti, ogni altra
autorizzazione,   concessione,  approvazione,  parere  e  nulla  osta
comunque  denominati  necessari  alla  realizzazione  e all'esercizio
delle  infrastrutture  energetiche  e  costituisce  variazione  degli
strumenti  urbanistici  vigenti.  Il  provvedimento  finale comprende
anche  l'approvazione  del progetto definitivo, con le indicazioni di
cui  all'articolo  16, comma 2, e determina l'inizio del procedimento
di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.
  4.  Qualora  la  dichiarazione  di pubblica utilita' consegua ad un
procedimento  specificatamente  instaurato  per  tale  fine  con atto
propulsivo  del  beneficiario  o  promotore  dell'espropriazione,  il
termine  entro  il quale deve concludersi il relativo procedimento e'
di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.
  5.   Sono  escluse  dalla  procedura  di  apposizione  del  vincolo
preordinato  all'esproprio le aree interessate dalla realizzazione di
linee  elettriche  per  le quali il promotore dell'espropriazione non
richieda la dichiarazione di inamovibilita'.
  6.  Le  varianti  derivanti dalle prescrizioni della conferenza dei
servizi  di  cui  al comma 1, nonche' le successive varianti in corso
d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato
al  di  fuori  delle  zone  di  rispetto previste per ciascun tipo di
infrastruttura lineare energetica dalle norme vigenti, sono approvate
dall'autorita'  espropriante  e  non richiedono nuova apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio.
  7.  Della  conclusione  del  procedimento di cui al comma 1 e' data
notizia  agli interessati secondo le disposizioni di cui all'articolo
17, comma 2.
  "Art.  52-quinquies (Disposizioni particolari per le infrastrutture
lineari  energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali).
- 1. Alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete
nazionale  di  trasmissione  dell'energia  elettrica, individuate nel
piano  di  sviluppo della rete elettrica di cui all'articolo 3, comma
2,  del  decreto  legislativo  16  marzo 1999, n. 79, ed all'articolo
1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies del citato decreto-legge
29  agosto  2003,  n. 239, come modificate dall'articolo 1, comma 26,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' le disposizioni di cui al
comma 6 e all'articolo 52-quater, comma 6.
  2.   Per   le   infrastrutture   lineari  energetiche,  individuate
dall'Autorita'  competente  come appartenenti alla rete nazionale dei
gasdotti  di  cui  all'articolo  9  del decreto legislativo 23 maggio
2000,  n. 164, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali
di  trasporto,  l'autorizzazione  alla  costruzione  ed all'esercizio
delle  stesse,  rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la
dichiarazione  di  pubblica  utilita'  dell'opera,  la valutazione di
impatto  ambientale,  ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la
valutazione  di  incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto
del   Presidente   della   Repubblica   8  settembre  1997,  n.  357,
l'apposizione  del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa
compresi    e    la    variazione    degli   strumenti   urbanistici.
L'autorizzazione  inoltre  sostituisce,  anche ai fini urbanistici ed
edilizi,   ogni   altra  autorizzazione,  concessione,  approvazione,
parere,  atto  di  assenso e nulla osta comunque denominati, previsti
dalle  norme  vigenti,  costituendo  titolo a costruire e ad esercire
tutte  le opere e tutte le attivita' previste nel progetto approvato,
fatti  salvi  gli  adempimenti  previsti  dalle  norme  di  sicurezza
vigenti.  Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica
della   conformita'  urbanistica  dell'opera,  e'  fatto  obbligo  di
richiedere  il  parere  motivato degli enti locali nel cui territorio
ricadano  le  opere  da  realizzare.  Il rilascio del parere non puo'
incidere  sul  rispetto  del  termine  entro  il quale e' prevista la
conclusione  del procedimento. Al procedimento partecipano i soggetti
preposti  ad  esprimersi  in  relazione  a eventuali interferenze con
altre  infrastrutture esistenti. Il procedimento si conclude, in ogni
caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della
richiesta,  o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la
procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale. Il provvedimento
finale  comprende  anche  l'approvazione  del  progetto  definitivo e
determina  l'inizio  del  procedimento di esproprio di cui al Capo IV
del titolo II.
  3.  Qualora  l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, oltre
ai  casi  previsti  dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, il
decreto di esproprio o di occupazione anticipata puo' altresi' essere
emanato  ed  eseguito,  in  base  alla  determinazione  urgente delle
indennita'   di   espropriazione,   senza   particolari   indagini  o
formalita',  con  le  modalita' di cui all'articolo 52-nonies, per le
infrastrutture  lineari energetiche, dichiarate di pubblica utilita'.
Gli  stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla
data     di     ricevimento     dell'istanza     del     beneficiario
dell'espropriazione.
  4.  L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli
obblighi  di  informativa  posti a carico del soggetto proponente per
garantire  il  coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico
nazionale  e  la  tutela  ambientale e dei beni culturali, nonche' il
termine   entro  il  quale  l'infrastruttura  lineare  energetica  e'
realizzata.
  5.  Per  le  infrastrutture  lineari energetiche di cui al comma 2,
l'atto  conclusivo  del  procedimento  di  cui al comma 2 e' adottato
d'intesa con le Regioni interessate.
  6.  In  caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le
Regioni   interessate   nel   termine   prescritto  per  il  rilascio
dell'autorizzazione,  nel  rispetto  dei principi di sussidiarieta' e
leale  collaborazione,  si  provvede,  entro i successivi sei mesi, a
mezzo  di  un  collegio  tecnico  costituito d'intesa tra il Ministro
delle  attivita'  produttive  e  la Regione interessata, ad una nuova
valutazione   dell'opera   e   dell'eventuale   proposta  alternativa
formulata  dalla  Regione  dissenziente.  Ove  permanga  il dissenso,
l'opera e' autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del
Presidente  della  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri,  integrato  con il Presidente della Regione interessata, su
proposta  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro  competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano.
  7.  Alle  infrastrutture  lineari  energetiche di cui al comma 2 si
applicano le disposizioni dell'articolo 52-quater, commi 2, 4 e 6.
  Art.  52-sexies  (Disposizioni  particolari  per  le infrastrutture
lineari   energetiche   non  facenti  parte  delle  reti  energetiche
nazionali).  -  1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma
3,   il  provvedimento  di  cui  all'articolo  52-quater  relativo  a
infrastrutture  lineari  energetiche  non  facenti  parte  delle reti
energetiche  nazionali  e'  adottato  dalla  Regione competente o dal
soggetto  da  essa  delegato,  entro  i termini stabiliti dalle leggi
regionali.
  2.  Le  funzioni  amministrative  in  materia  di espropriazione di
infrastrutture   lineari   energetiche  che,  per  dimensioni  o  per
estensione,  hanno  rilevanza  o interesse esclusivamente locale sono
esercitate dal comune.
  3.  Nel  caso  di  inerzia  del  comune  o  del soggetto procedente
delegato  dalla  Regione, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla
richiesta di avvio del procedimento, la Regione puo' esercitare nelle
forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi
di sussidiarieta' e leale collaborazione, il potere sostitutivo.
  Art.  52-septies  (Disposizioni sulla redazione del progetto). - 1.
Fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  110  del regio
decreto-legge  11  dicembre  1933,  n. 1775, convertito dalla legge 8
febbraio 1934, n. 367, qualora il numero dei soggetti interessati sia
superiore  a venti, per lo svolgimento delle operazioni planimetriche
e delle altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione del
progetto di infrastrutture lineari energetiche, i tecnici incaricati,
anche privati, possono introdursi nei fondi previa pubblicazione, per
venti    giorni    all'albo    pretorio   dei   Comuni   interessati,
dell'autorizzazione  rilasciata dalla Prefettura che deve contenere i
nomi  delle  persone  che  possono introdursi nell'altrui proprieta'.
Tale  pubblicazione all'albo pretorio sostituisce a tutti gli effetti
le  comunicazioni o notificazioni previste all'articolo 15, commi 2 e
3.
  Art. 52-octies (Decreto di imposizione di servitu). - 1. Il decreto
di  imposizione  di  servitu'  relativo  alle  infrastrutture lineari
energetiche,  oltre  ai  contenuti previsti dall'articolo 23, dispone
l'occupazione  temporanea  delle  aree  necessarie alla realizzazione
delle  opere  e  la  costituzione  del  diritto  di  servitu', indica
l'ammontare  delle  relative  indennita',  e ha esecuzione secondo le
disposizioni dell'articolo 24.
  Art.  52-nonies (Determinazione dell'indennita' di espropriazione).
-   1.   Per   le  infrastrutture  lineari  energetiche,  l'autorita'
espropriante  per  la  determinazione  dell'indennita'  provvisoria o
definitiva  di cui agli articoli 20 e 21, puo' avvalersi dei soggetti
di cui all'articolo 20, comma 3, ovvero di propri uffici tecnici.";
    d) dopo l'articolo 57 e' inserito il seguente:
  "Art. 57-bis (Applicazione della normativa ai procedimenti in corso
relativi  alle  infrastrutture  lineari  energetiche).  -  1.  Per le
infrastrutture  lineari  energetiche  per  le quali, alla data del 31
dicembre  2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilita'
ovvero  siano  decorsi  i  termini previsti per la formulazione delle
osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi
di  cui  alle  norme  vigenti,  non  si applicano le disposizioni del
presente testo unico a meno che il beneficiario dell'espropriazione o
il  proponente  dell'opera infrastrutturale lineare energetica, abbia
optato  espressamente  per l'applicazione del presente testo unico ai
procedimenti  in  corso  relativamente  alle  fasi procedimentali non
ancora concluse.";
    e)  all'articolo  58,  comma  1, alinea, dopo le parole "comma 1"
sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 57-bis";
    f)  all'articolo  58, comma 1, dopo il numero 140) e' inserito il
seguente:
      "140-bis)  i  commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 31 della legge 21
luglio 1967, n. 613, l'articolo 8 della legge 26 aprile 1974, n. 170,
i  commi  1, 2, 3, 5 dell'articolo 16 della legge 9 dicembre 1986, n.
896,  i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 30 e il comma 2 dell'articolo 32
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Nota al titolo:

              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
          2001,  n.  327,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189
          del   16 agosto   2001,  S.O.,  reca:  "Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          espropriazione per pubblica utilita".

          Note alle premesse:

              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 14 e 16 della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri",  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
              "Art.   14   (Decreti   legislativi). - 1.   I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.".
              "Art.   16  (Atti  aventi  valore  o  forza  di  legge.
          Valutazione  delle  conseguenze finanziarie). - 1. Non sono
          soggetti  al  controllo  preventivo  di  legittimita' della
          Corte  dei conti i decreti del Presidente della Repubblica,
          adottati  su  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, ai
          sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
              2.  Il  Presidente  della Corte dei conti, in quanto ne
          faccia  richiesta  la Presidenza di una delle Camere, anche
          su  iniziativa  delle  Commissioni parlamentari competenti,
          trasmette  al  Parlamento  le  valutazioni  della  Corte in
          ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla
          conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione
          di   un   decreto   legislativo  adottato  dal  Governo  su
          delegazione delle Camere.".
              -  Il  comma 3 dell'art. 1 della legge 27 ottobre 2003,
          n.  290  "Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
          decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante "Disposizioni
          urgenti  per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e
          per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al
          Governo   in   materia  di  remunerazione  della  capacita'
          produttiva  di  energia  elettrica  e di espropriazione per
          pubblica  utilita"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n.
          251 del 28 ottobre 2003, e' il seguente:
              "3.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro il
          31 dicembre 2004, disposizioni integrative e correttive del
          testo  unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
          al  decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
          n.   327,   al  fine  di  adattarne  le  disposizioni  alle
          particolari  caratteristiche  delle  infrastrutture lineari
          energetiche  sulla  base  dei  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                a) razionalizzazione,  unificazione e semplificazione
          dei procedimenti;
                b) semplificazione  delle  procedure di notifica e di
          pubblicita' dei procedimenti;
                c) applicazione    delle    nuove   disposizioni   ai
          procedimenti in corso.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 2, comma 12, della
          legge  27 luglio  2004,  n.  186 "Conversione in legge, con
          modificazioni,  del  decreto-legge  28 maggio 2004, n. 136,
          recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita'
          di   taluni   settori   della   pubblica   amministrazione.
          Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative
          e  altre disposizioni connesse", pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  175 del 28 luglio
          2004:
              "12.   All'art.   1,   comma  3,  alinea,  della  legge
          27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "due mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente legge" sono sostituite
          dalle  seguenti:  "il 31 dicembre 2004". All'art. 1-sexies,
          comma   7,   del  decreto-legge  29 agosto  2003,  n.  239,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,
          n.  290,  le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle
          seguenti: "31 dicembre 2004".".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 25, della
          legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore
          energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per il riassetto
          delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia"  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre
          2004:
              "25.  Il  termine  di cui al comma 7 dell'art. 1-sexies
          del  decreto-legge  29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27 ottobre  2003,  n. 290, e'
          prorogato al 31 dicembre 2004.".
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 "Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 202 del
          30 agosto 1997, e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata). - 1.  La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  Titolo  III  del citato decreto del
          Presidente   della   Repubblica   n.  237  del  2001,  come
          modificato dal presente decreto legislativo:

          "TITOLO III (Disposizioni particolari)

              Capo  I - L'espropriazione per opere militari e di beni
          culturali".
              - Si riporta il testo dell'art. 52 e il titolo del capo
          II introdotto dal presente decreto:
              "Art.     52     (L) - (L'espropriazione     di    beni
          culturali). - 1.   Nei  casi  di  espropriazione  per  fini
          strumentali  e  per  interesse archeologico, previsti dagli
          articoli 92,  93  e  94  del  testo  unico approvato con il
          decreto  legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, si applicano
          in  quanto  compatibili  le disposizioni del presente testo
          unico. (L).
              Capo  II - Disposizioni  in  materia  di infrastrutture
          lineari energetiche".
              - Si riporta l'alinea dell'art. 58, comma 1, del citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 327 del 2001,
          come modificato dal presente decreto:
              "Art. 58 (L) (Abrogazione di norme). - 1, Con l'entrata
          in   vigore  del  presente  testo  unico,  sono  o  restano
          abrogati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 1
          e dall'art. 57-bis:
              1) - 140) (Omissis).
              140-bis)  i  commi 1, 2, 3 e 5 dell'art. 31 della legge
          21 luglio  1967,  n.  613,  l'art.  8 della legge 26 aprile
          1974,  n.  170, i commi 1, 2, 3, 5 dell'art. 16 della legge
          9 dicembre 1986, n. 896, i commi 2, 3 e 5 dell'art. 30 e il
          comma  2  dell'art.  32  del  decreto legislativo 23 maggio
          2000, n. 164;
              141) (Omissis).".