stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 2 novembre 1933, n. 1741

Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti. (033U1741)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1934
Il Regio Decreto 20 luglio 1934, n. 1303 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 16/08/1934.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 febbraio 1934, n. 367 (in G.U. 16/03/1934, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/05/1941)
nascondi
Testo in vigore dal:  14-1-1934

Art. 19



La occupazione del suolo pubblico o privato necessario per l'impianto di stabilimenti di lavorazione ovvero per il collocamento di serbatoi di olii minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, o di distributori automatici, è considerata di pubblica utilità agli effetti dell'art. 64 del al legge 25 giugno 1865, n. 2359, per tutta la durata della con cessione.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne l'occupazione di aree di pertinenza dello Stato.