stai visualizzando l'atto

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 27 maggio 2004, n. 218

Regolamento recante la disciplina dell'accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi e attività internazionali, ai sensi degli articoli 9 e 10, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/9/2004
nascondi
Testo in vigore dal: 3-8-2004
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                           di concerto con
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                                  e
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visti  l'articolo 9 e l'articolo 10, comma 1, della legge 15 luglio
2002,  n.  145,  che  demanda  ad  apposito regolamento la disciplina
dell'accesso  di  dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed
attivita' internazionali;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti i Titoli secondo e quinto del Libro quinto del Codice Civile;
  Visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il
riordinamento  delle  Camere  di  commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n.  581,  recante  il regolamento di attuazione dell'articolo 8 della
legge  29 dicembre  1993,  n.  580,  in  materia  di  istituzione del
registro delle imprese;
  Vista  la  legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 agosto 2003 e
del 27 ottobre 2003;
  Effettuata   la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  ai  sensi  dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Elenco delle imprese

  1.  Il  presente  regolamento  detta  la disciplina dell'accesso di
dipendenti   privati  allo  svolgimento  di  incarichi  ed  attivita'
internazionali  di  cui all'articolo 9 della legge 15 luglio 2002, n.
145.
  2.  Le  imprese  di cui ai Titoli secondo e quinto del Libro quinto
del  Codice  Civile che siano disposte a fornire proprio personale di
cittadinanza  italiana  per  ricoprire posti od incarichi nell'ambito
delle  organizzazioni  internazionali  sono  iscritte  in un apposito
elenco  tenuto dal Ministero degli affari esteri secondo le modalita'
indicate negli articoli seguenti.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
              Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 della legge
          15 luglio   2002,  n.  145  (recante  Disposizioni  per  il
          riordino  della dirigenza statale e per favorire lo scambio
          di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato:
              «Art. 9 (Accesso di dipendenti privati allo svolgimento
          di   incarichi   e   attivita'  internazionali).  -  1.  E'
          istituito,  presso  il  Ministero  degli  affari esteri, un
          elenco  per  l'iscrizione  delle  imprese private che siano
          disposte   a  fornire  proprio  personale  di  cittadinanza
          italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle
          organizzazioni internazionali.
              2.  Per  l'iscrizione  all'elenco di cui al comma 1, le
          imprese  interessate  inoltrano  al  Ministero degli affari
          esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:
                a) l'area di attivita' in cui operano;
                b) gli enti od organismi internazionali di interesse;
                c) i  settori  professionali  ed il numero massimo di
          candidati che intendono fornire;
                d) l'impegno  a  mantenere  il  posto di lavoro senza
          diritto  al  trattamento  economico  al  proprio  personale
          chiamato  a  ricoprire  posti  o  incarichi  presso  enti o
          organismi  internazionali,  con eventuale indicazione della
          durata massima dell'aspettativa.
              3.   La  nomina  del  dipendente  di  imprese  iscritte
          nell'elenco di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti
          vacanti,  sulla  base  di  professionalita',  esperienza  e
          conoscenze  tecnico-scientifiche  possedute,  e la relativa
          nomina  deve essere motivata sulla base della carenza, alle
          dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che
          disponga di analoghe caratteristiche e puo' essere disposta
          solo  a  tempo  determinato,  non superiore a tre anni, non
          rinnovabile.
              4.  Gli  incarichi  di  cui  al comma 3 non danno luogo
          all'attribuzione   di   alcuna   indennita'  o  emolumento,
          comunque   denominato,   da   parte  delle  amministrazioni
          pubbliche italiane.».
              «Art. 10 (Disposizioni di attuazione). - Con uno o piu'
          regolamenti  adottati  con  decreto  del  Ministro  per  la
          funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari
          esteri  e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono definite le modalita' e le procedure
          attuative  dell'art.  28,  comma 2, del decreto legislativo
          30 marzo  2001,  n. 165, come sostituito dall'art. 3, comma
          5, della presente legge, nonche' degli articoli 8 e 9 della
          presente legge.
              2.  Con  regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del  Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  entro tre mesi
          dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono
          disciplinati: le modalita' di istituzione, l'organizzazione
          e   il   funzionamento   dei   ruoli  dei  dirigenti  delle
          amministrazioni  dello  Stato  nonche'  le  procedure  e le
          modalita'   per   l'inquadramento,   nella  fase  di  prima
          attuazione,  dei  dirigenti  di  prima e seconda fascia del
          ruolo  unico nei ruoli delle singole amministrazioni, fatta
          salva  la  possibilita'  per  il dirigente di optare per il
          rientro   nell'amministrazione  che  ne  ha  effettuato  il
          reclutamento tramite procedura concorsuale; le modalita' di
          utilizzazione  di  dirigenti  ai  quali non sia affidata la
          titolarita'   di   uffici  dirigenziali;  le  modalita'  di
          elezione  del  componente  del  comitato dei garanti di cui
          all'art.  22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          come modificato dall'art. 3, comma 3, della presente legge.
          Alla  data  di  entrata  in  vigore  di tale regolamento e'
          abrogato  il  regolamento  di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
              3.  La  disciplina relativa alle disposizioni di cui al
          comma  3  dell'art.  7,  che  si  applicano a decorrere dal
          periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data
          di  entrata  in vigore della presente legge, resta affidata
          alla  contrattazione  collettiva,  sulla  base  di  atti di
          indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia
          per    la    rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
          amministrazioni   (ARAN)   anche   per  la  parte  relativa
          all'importo    massimo   delle   risorse   finanziarie   da
          destinarvi.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «Art.  17  (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale
          possono   essere  adottati  regolamenti  nelle  materie  di
          competenza  del  Ministro  o  di  autorita' sottordinate al
          Ministro,  quando  la  legge  espressamente conferisca tale
          potere.
              Tali  regolamenti,  per  materie  di competenza di piu'
          Ministri,    possono    essere    adottati    con   decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione   da   parte   della  legge.  I  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il  Libro quinto del codice civile reca la disciplina
          del lavoro:
                Il  Titolo II del Libro quinto del codice civile reca
          la disciplina del lavoro nell'impresa.
                Il  Titolo  V del Libro quinto del codice civile reca
          la disciplina delle societa'.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  della  legge
          29 dicembre  1993,  n.  580  recante il riordinamento delle
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura:
              «Art.  8  (Registro  delle  imprese). - 1. E' istituito
          presso  la camera di commercio l'ufficio del registro delle
          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
              2.  L'ufficio  provvede  alla tenuta del registro delle
          imprese  in  conformita'  agli articoli 2188 e seguenti del
          codice  civile,  nonche'  alle  disposizioni della presente
          legge  e  al  regolamento  di  cui  al comma 8 del presente
          articolo,  sotto  la  vigilanza  di un giudice delegato dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
              3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta  nella  persona del segretario generale ovvero di un
          dirigente  della  camera di commercio. L'atto di nomina del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
              4. [abrogato].
              5.  L'iscrizione  nelle sezioni speciali ha funzione di
          certificazione  anagrafica  e di pubblicita' notizia, oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali.
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
          per  tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio
          nazionale.
              7.  Il  sistema  di  pubblicita'  di  cui  al  presente
          articolo  deve  trovare  piena  attuazione entro il termine
          massimo  di  tre anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  Fino  a  tale data le camere di commercio
          continuano  a  curare la tenuta del registro delle ditte di
          cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
          1934, n. 2011, e successive modificazioni.
              8.  Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e giustizia, entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono stabilite le norme di attuazione del
          presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
                a) il   coordinamento  della  pubblicita'  realizzata
          attraverso  il  registro  delle  imprese  con il bollettino
          ufficiale  delle  societa'  per  azioni e a responsabilita'
          limitata  e  con  il  bollettino  ufficiale  delle societa'
          cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
          successive modificazioni;
                b) il  rilascio,  anche  per corrispondenza e per via
          telematica,  a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
          di  iscrizione  nel registro delle imprese o di certificati
          attestanti  il  deposito  di atti a tal fine richiesti o di
          certificati   che  attestino  la  mancanza  di  iscrizione,
          nonche'  di  copia integrale o parziale di ogni atto per il
          quale   siano  previsti  l'iscrizione  o  il  deposito  nel
          registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
                c) particolari procedure agevolative e semplificative
          per  l'istituzione  e  la tenuta delle sezioni speciali del
          registro,  evitando  duplicazioni di adempimenti ed aggravi
          di oneri a carico delle imprese;
                d)  l'acquisizione  e  l'utilizzazione da parte delle
          camere  di  commercio  di  ogni  altra notizia di carattere
          economico,  statistico  ed  amministrativo  non prevista ai
          fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
          sezioni,  evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
          a carico delle imprese.
              9.  Per  gli  imprenditori  agricoli  e  i  coltivatori
          diretti  iscritti  nelle  sezioni  speciali  del  registro,
          l'importo  del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
          lettera  b),  e' determinato, in sede di prima applicazione
          della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
          previsto per le ditte individuali.
              10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
          unico  approvato  con  regio  decreto 20 settembre 1934, n.
          2011, e successive modificazioni.
              11.  Allo  scopo di favorire l'istituzione del registro
          delle   imprese,  le  camere  di  commercio  provvedono,  a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  ad  acquisire  alla  propria  banca  dati  gli atti
          comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
          delle imprese.
              12.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
          entrano  in  vigore  alla  data  di  entrata  in vigore del
          regolamento di cui al comma 8.
              13.  Gli  uffici  giudiziari hanno accesso diretto alla
          banca  dati  e  all'archivio  cartaceo  del  registro delle
          imprese  e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
          delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
          integrale  o  parziale  di  ogni  atto  per  il quale siano
          previsti  l'iscrizione  o  il  deposito,  con  le modalita'
          disposte dal regolamento di cui al comma 8.».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
          1995, n. 581 reca il «Regolamento di attuazione dell'art. 8
          della  legge  29 dicembre  1993,  n.  580,  in  materia  di
          istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188
          del codice civile».
              - La  legge  31 maggio 1965, n. 575 reca: «Disposizioni
          contro la mafia».
          Nota all'art. 1:
              - Per l'art. 9 della legge 15 luglio 2002, n. 145, vedi
          note alle premesse.