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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2004, n. 184

Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/8/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2008)
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Testo in vigore dal: 24-2-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione  del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche' di enti pubblici;
  Visto  il  decreto  legislativo  12  giugno  2003,  n. 152, recante
riforma  dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, in attuazione
delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
177,  recante  l'organizzazione  del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n.
320,  recante  regolamento  di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 ottobre 2003;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 15 dicembre
  2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2004;
  Considerata  la  necessita'  di  recepire i rilievi formulati dalla
Corte dei conti in data 24 maggio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 giugno 2004;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Organizzazione centrale e decentrata

  1.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito
denominato:  "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 42
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, come modificato
dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152.
  2.  Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati,
e'  articolato,  a  livello  centrale,  in  16 direzioni generali e 4
uffici  di  livello  dirigenziale  generale  incardinati nei seguenti
quattro Dipartimenti di cui si compone la struttura:
    a)   Dipartimento   per   il  coordinamento  dello  sviluppo  del
territorio, per il personale ed i servizi generali;
    b)  Dipartimento  per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la
regolazione dei lavori pubblici;
    c)  Dipartimento  per  la navigazione e il trasporto marittimo ed
aereo;
    d) Dipartimento per i trasporti terrestri.
  3.  Nell'ambito  degli  uffici  di diretta collaborazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono,
inoltre  conferiti,  nel  quadro della dotazione organica di cui alla
allegata   Tabella  A,  sei  incarichi  con  funzioni  ispettive,  di
consulenza,   studio   e   ricerca   o  altri  incarichi  di  diretta
collaborazione  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  10, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  di  cui  uno  finalizzato al
monitoraggio e sviluppo delle politiche sulla sicurezza dei trasporti
e  delle  infrastrutture  ed uno finalizzato alle politiche culturali
connesse alla realizzazione delle infrastrutture.
  4.  Costituiscono  organi  decentrati  del  Ministero  nove Servizi
integrati  infrastrutture e trasporti, di seguito denominati: "SIIT",
ciascuno  dei  quali  e'  articolato  in  due settori rispettivamente
relativi all'area infrastrutture e all'area trasporti.
  5. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dipende
dal  Ministro  per  l'espletamento  delle  funzioni  rientranti nelle
attribuzioni del Ministero. (2)((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il  D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma
1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.
184,  e'  abrogato  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti  di  organizzazione dei Ministeri interessati al citato
decreto  n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge
n.  181  del  2006,  adottati  ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e
seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il  D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma
1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.
184,  e'  abrogato,  ad  eccezione  dell'articolo  16, commi 4 e 6, a
decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei provvedimenti di
organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del
2004,  come  individuati  ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006,
adottati  ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge
27 dicembre 2006, n. 296".