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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2004, n. 184

Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/8/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2008)
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Testo in vigore dal:  24-2-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante riforma dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2003;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;
Considerata la necessità di recepire i rilievi formulati dalla Corte dei conti in data 24 maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Organizzazione centrale e decentrata
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato: "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152.
2. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in 16 direzioni generali e 4 uffici di livello dirigenziale generale incardinati nei seguenti quattro Dipartimenti di cui si compone la struttura:
a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali;
b) Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici;
c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo;
d) Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono, inoltre conferiti, nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata Tabella A, sei incarichi con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui uno finalizzato al monitoraggio e sviluppo delle politiche sulla sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture ed uno finalizzato alle politiche culturali connesse alla realizzazione delle infrastrutture.
4. Costituiscono organi decentrati del Ministero nove Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati: "SIIT", ciascuno dei quali è articolato in due settori rispettivamente relativi all'area infrastrutture e all'area trasporti.
5. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dipende dal Ministro per l'espletamento delle funzioni rientranti nelle attribuzioni del Ministero. (2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".