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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 dicembre 2003, n. 400

Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2018)
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  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITÀ
    DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
    Capo I
    Contenuto del regolamento
  • 1
  • Struttura e organizzazione dei corsi
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • Valutazione degli esami, delle prove
    e formulazione dei giudizi di idoneità
  • 10
  • 11
  • Tirocinio operativo dei commissari, dei vice commissari del ruolo
    direttivo speciale e dei vice direttori tecnici del ruolo speciale
    ad esaurimento
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • CORSI DI FORMAZIONE
    Capo I
    Corso di formazione iniziale per commissari
    della Polizia di Stato
  • 17
  • 18
  • 19
  • Corso di formazione per vice commissari
    del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • Corso di formazione iniziale per direttori tecnici
    della polizia di stato
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • Corso di formazione per vice direttori tecnici del ruolo
    speciale ad esaurimento della Polizia di Stato
  • 28
  • Corso di formazione iniziale per medici
    della Polizia di Stato
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE
    Capo I
    Corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di
    primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che
    espleta funzioni di polizia, di primo dirigente tecnico e di primo
    dirigente medico
  • 33
  • 34
  • 35
  • CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
    Capo I
    Corsi di aggiornamento professionale collegati
    alla progressione in carriera
  • 36
  • 37
  • 38
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-3-2004
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 ottobre 2000, n. 334, recante il
riordino  dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di  Stato,  a  norma  dell'articolo  5, comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 maggio  2001,  n.  201,  recante
disposizioni  integrative e correttive del citato decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334;
  Visti  gli  articoli 4,  comma  6,  32, comma 2, e 47, comma 2, del
decreto  legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che
prevedono  l'emanazione  di  un regolamento del Ministro dell'interno
per  la  disciplina dei corsi di formazione iniziale per l'immissione
nei  ruoli  dei  commissari,  dei  direttori  tecnici e dei direttivi
medici della Polizia di Stato;
  Visti  gli  articoli 17,  comma  4, 25, comma 5, e 41, comma 8, del
decreto  legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che
prevedono  l'emanazione  di  un regolamento del Ministro dell'interno
per  la disciplina dei corsi di formazione per l'immissione nel ruolo
direttivo  speciale e nel ruolo speciale ad esaurimento dei direttori
tecnici della Polizia di Stato;
  Visti  gli  articoli 7,  comma  4,  34, comma 3, e 49, comma 3, del
decreto  legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che
prevedono  l'emanazione  di  un regolamento del Ministro dell'interno
per  la disciplina del corso di formazione dirigenziale per la nomina
a primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato;
  Visto  l'articolo  57,  comma 2, del decreto legislativo n. 334 del
2000,  e  successive  modificazioni,  che  prevede l'emanazione di un
regolamento  del Ministro dell'interno per la disciplina dei corsi di
aggiornamento per il personale direttivo e dirigente della Polizia di
Stato;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il  parere  delle  organizzazioni  sindacali del personale
della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2003;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo  17,  comma  3, della legge n. 400 del 1988, con
nota n. 333.A.9802.A.98 - 9806.E.2.3 del 21 novembre 2003;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Corsi disciplinati dal regolamento
  1.  Il  presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento
dei  corsi, compresi quelli di aggiornamento professionale, destinati
al  personale  dirigente  e  direttivo  della Polizia di Stato, degli
esami  finali  e  di  valutazione  del  profitto,  nonche'  i criteri
generali  del  tirocinio operativo, i criteri per la formulazione dei
giudizi di idoneita' e di formazione delle graduatorie finali.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amininistrazione   compente   per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvata  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo
          2000, n. 78, e' il seguente:
              «1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine
          di  cui all'art. 1, comma 1, uno o piu' decreti legislativi
          per  la  revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli
          di  cui  alla  legge  1° aprile  1981,  n.  121,  secondo i
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) riordinamento  dei ruoli del personale direttivo e
          dirigente  della  Polizia di Stato, mediante soppressione o
          istituzione  di  nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo
          la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con
          consistenza  organica adeguata alle funzioni da assolvere e
          all'armonico   sviluppo  delle  carriere,  con  conseguente
          rideterminazione  del  livello  dirigenziale  del  prefetto
          avente  funzioni di Capo della polizia - direttore generale
          della   pubblica   sicurezza,  al  fine  di  assicurare  la
          sovraordinazione  gerarchica di cui all'art. 65 della legge
          1° aprile  1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione
          funzionale  connessa  all'esercizio delle sue attribuzioni,
          provvedendo   anche   alla  revisione  delle  modalita'  di
          accesso,  dei relativi corsi di formazione in modo coerente
          con  la  riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento,
          prevedendo,  per  i ruoli di nuova istituzione, le relative
          funzioni,  ad  esclusione  di  quelle  che  comportano  una
          specifica qualificazione;
                b) integrazione     delle    disposizioni    relative
          all'accesso  alle  qualifiche dirigenziali della Polizia di
          Stato,  prevedendo  che  l'accesso  alla qualifica di primo
          dirigente  possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e
          comunque  non  inferiore  al venti per cento delle vacanze,
          mediante   concorso   per  titoli  ed  esami  riservato  al
          personale,    in    possesso    del   diploma   di   laurea
          rispettivamente  prescritto,  dei ruoli dei commissari, dei
          direttori    tecnici   e   dei   sanitari   e   conseguente
          determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
                c) previsione  che i dirigenti della Polizia di Stato
          possano  essere  temporaneamente  collocati,  entro  limiti
          determinati,  non  superiori al 5 per cento della dotazione
          organica,  e  per  particolari  esigenze  di  servizio,  in
          posizione    di   disponibilita',   anche   per   incarichi
          particolari  o  a tempo determinato assicurando comunque la
          possibilita',   per  l'amministrazione,  di  provvedere  al
          conferimento  degli  incarichi  dirigenziali per i posti di
          funzione non coperti;
                d) adeguamento  delle disposizioni concernenti l'eta'
          pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in vigore
          per  il  personale  della  Polizia di Stato, tenendo conto,
          relativamente  all'eta' pensionabile, delle disposizioni in
          vigore  per  il  personale  dei  corrispondenti ruoli delle
          Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
                e) previsione  dell'abrogazione  dell'art.  51  della
          legge 10 ottobre 1986, n. 668;
                f) previsione     delle    occorrenti    disposizioni
          transitorie.».
              -   Il  testo  dell'art.  4,  del  decreto  legislativo
          5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
              «Art.  4 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
          nel ruolo dei commissari). - 1. I vincitori dei concorsi di
          cui  all'art. 3 frequentano un corso di formazione iniziale
          della  durata  di  due  anni presso l'Istituto superiore di
          polizia,  finalizzato  anche  al  conseguimento  del master
          universitanio di secondo livello, sulla base di programmi e
          modalita'  coerenti  con  le  norme concernenti l'autonomia
          didattica  degli  atenei.  L'insegnamento  e'  impartito da
          docenti      universitari,     magistrati,     appartenenti
          all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
          secondo  i  principi  stabiliti  dall'art.  60  della legge
          1° aprile 1981, n. 121.
              2.  Il corso di formazione iniziale e articolato in due
          cicli  annuali comprensivi di un tirocinio operativo presso
          strutture    della    Polizia    di    Stato    finalizzato
          all'espletamento   delle  funzioni  previste  dall'art.  2.
          Durante  la  frequenza  del corso i commissari rivestono le
          qualifiche  di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia
          giudiziaria.
              3.  Il  direttore  dell'Istituto  superiore di polizia,
          sentito  il  comitato direttivo, al termine del primo ciclo
          esprime  nei  confronti  dei  frequentatori  un giudizio di
          idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
          quale  gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art.
          5, sostengono l'esame finale.
              4.  Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari che
          hanno  superato  l'esame  finale  e che, anche in relazione
          agli  esiti  del tirocinio operativo, sono stati dichiarati
          idonei  al  servizio di polizia, prestano giuramento e sono
          confermati  nel  ruolo  dei  commissari con la qualifica di
          commissario  capo,  secondo  l'ordine  della graduatoria di
          fine corso. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia
          e'   espresso  dal  direttore  dell'Istituto  superiore  di
          polizia, sentito il comitato direttivo.
              5.  Ai  fini  della determinazione del posto in ruolo e
          della  progressione  in  carriera, il personale proveniente
          dal  ruolo direttivo speciale, di cui all'art. 14, conserva
          l'anzianita'  maturata  nella  qualifica  di provenienza e,
          qualora  rivestiva  la  qualifica di vice questore aggiunto
          del ruolo direttivo speciale, e' confermato nella qualifica
          di  vice  questore  aggiunto.  Restano fermi i requisiti di
          effettivo   servizio   nelle   qualifiche   del  ruolo  dei
          commissani   previsti   dall'art.   7  per  l'accesso  alla
          qualifica di primo dirigente.
              6.  Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
          iniziale,  i  criteni  generali  del  tirocinio operativo e
          delle  relative funzioni, i criteri per la formulazione dei
          giudizi   di   idoneita',   le   modalita'  di  svolgimento
          dell'esame  finale,  nonche'  i  criteri  per la formazione
          della  graduatoria  di  fine  corso  sono  determinati  con
          regolamento  del  Ministro dell'interno da emanare ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              7.   I   commissari  capo  sono  assegnati  ai  servizi
          d'istituto  presso  gli  uffici  dell'Amministrazione della
          pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del
          Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  permanendo nella
          sede  di  prima assegnazione per un periodo non inferiore a
          due  anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, quarto
          comma,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene
          effettuata  anche  in relazione a quanto previsto dall'art.
          10, comma 1.
              8.  L'assegnazione  di  cui al comma 7 e' effettuata in
          relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
          l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
          sedi indicate dall'Amministrazione.
              9.  Ai  frequentatori  del corso di formazione iniziale
          provenienti  dagli  altri  ruoli  della Polizia di Stato si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  59, secondo
          comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
              -  Il  testo  dell'art.  32,  del  decreto  legislativo
          5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
              «Art. 32 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
          nei  ruoli  dei  direttori  tecnici).  - 1. I vincitori dei
          concorsi  di  cui all'art. 31 sono ammessi a frequentare un
          corso  di  formazione iniziale teorico-pratico della durata
          di  dodici  mesi  presso  un  istituto  di istruzione della
          Polizia  di  Stato.  L'insegnamento e' impartito da docenti
          universitari,  magistrati, appartenenti all'Amministrazione
          dello  Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi
          stabiliti  dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
          Durante   la   frequenza  del  corso  i  direttori  tecnici
          rivestono  le qualifiche di ufficiali di pubblica sicurezza
          e   di   ufficiali  di  polizia  giudiziaria  limitatamente
          all'esercizio  delle  funzioni  previste  per  il  ruolo di
          appartenenza.
              2.  Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
          iniziale,  le  modalita'  di  attribuzione  del giudizio di
          idoneita',  di  svolgimento  dell'esame  finale, nonche' di
          formazione della graduatoria finale sono determinate con il
          regolamento di cui all'art. 4, comma 6.
              3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i
          periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e
          al comma 2, sono ridotti della meta'.
              4.  Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno
          ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale
          prestano  giuramento  e  sono  confermati  nel ruolo con la
          qualifica  di direttore tecnico principale secondo l'ordine
          della  graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati
          ai   servizi   d'istituto  secondo  le  modalita'  previste
          dall'art. 4, comma 8.
              4-bis.  Ai fini della determinazione del posto in ruolo
          e  della progressione in carriera, il personale proveniente
          dal ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di
          cui  all'art.  40,  conserva  l'anzianita'  maturata  nella
          qualifica  di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica
          di  direttore  tecnico  capo del suddetto ruolo speciale ad
          esaurimento,  e'  confermato  nella  qualifica di direttore
          tecnico  capo.  Restano  fermi  i  requisiti  di  effettivo
          servizio  nelle  qualifiche dei ruoli dei direttori tecnici
          previsti dall'art. 34 per l'accesso alla qualifica di primo
          dirigente tecnico.
              5.  Ai  frequentatori del corso di formazione iniziale,
          provenienti  dagli  altri  ruoli della Polizia di Stato, si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  59, secondo
          comma, della legge 10 aprile 1981, n. 121.».
              -   Il  testo  dell'art.  47  del  decreto  legislativo
          5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
              «Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
          nel  ruolo  dei  direttivi  medici).  -  1. I vincitori del
          concorso  di  cui all'art. 46 sono ammessi a frequentare un
          corso  di  formazione  iniziale teorico-pratico di un anno,
          presso  l'Istituto  superiore di polizia. L'insegnamento e'
          impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti
          all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
          secondo  i  principi  stabiliti dall'art. 60 della legge 1°
          aprile  1981,  n.  121.  Durante  la  frequenza del corso i
          medici  della  Polizia  di Stato rivestono le qualifiche di
          ufficiale  di  pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia
          giudiziaria   limitatamente  all'esercizio  delle  funzioni
          previste per il ruolo di appartenenza.
              2.  Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
          iniziale,  le  modalita'  di  attribuzione  del giudizio di
          idoneita', di svolgimento dell'esame finale e di formazione
          della   graduatoria   finale   sono   determinate   con  il
          regolamento di cui all'art. 4, comma 6.
              3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i
          periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e
          al comma 2, sono ridotti della meta'.
              4.  Al termine del corso i medici che hanno ottenuto il
          giudizio  di  idoneita'  e superato l'esame finale prestano
          giuramento  e  sono  confermati nel ruolo professionale dei
          direttivi  medici,  con  la qualifica di medico principale,
          secondo  la  graduatoria  di  fine  corso.  Gli stessi sono
          assegnati   ai  servizi  d'istituto  secondo  le  modalita'
          previste dall'art. 4, comma 8.
              5.  Ai  frequentatori  del corso di formazione iniziale
          provenienti  dagli  altri  ruoli della Polizia di Stato, si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  59, secondo
          comma, della legge 10 aprile 1981, n. 121.».
              -  Il  testo  dell'art.  17,  del  decreto  legislativo
          5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
              «Art.  17  (Corso  di  formazione  per l'immissione nel
          ruolo direttivo speciale). - 1. I vincitori del concorso di
          cui  all'art.  16  frequentano un corso di formazione della
          durata  di  diciotto  mesi  presso  l'Istituto superiore di
          polizia.  Il  corso,  articolato  in due cicli di nove mesi
          comprensivi  di  un  tirocinio  operativo  presso strutture
          della  Polizia  di  Stato,  si  svolge  secondo programmi e
          modalita'  coerenti  con  le  norme concernenti l'autonomia
          didattica  degli  atenei.  L'insegnamento  e'  impartito da
          docenti      universitari,     magistrati,     appartenenti
          all'Amministrazione  dello Stato o esperti estranei ad essa
          secondo  i  principi  stabiliti  dall'art.  60  della legge
          1° aprile  1981,  n.  121. Durante la frequenza del corso i
          vice  commissari  del ruolo direttivo speciale rivestono le
          qualifiche  di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia
          giudiziaria.
              2.  Il  direttore  dell'Istituto  superiore di polizia,
          sentito  il  comitato direttivo, al termine del primo ciclo
          esprime  nei  confronti  dei  frequentatori  un giudizio di
          idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
          quale  gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art.
          18,  sostengono  l'esame  finale  sulle  materie oggetto di
          studio.
              3.  I  vice commissari del ruolo direttivo speciale che
          hanno  superato  l'esame  di fine corso sono confermati nel
          ruolo  direttivo  speciale con la qualifica di commissario,
          secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
              4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione,
          i  criteri  per  la  formulazione del giudizio di idoneita'
          previsto  dal  comma  2,  nonche'  le  modalita' dell'esame
          finale  e  di  formazione  della  graduatoria  finale  sono
          determinati  con  regolamento del Ministro dell'interno, ai
          sensi  dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n
          400,  da  emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del
          presente decreto.
              5.   Per   l'assegnazione  ai  servizi  d'istituto  dei
          commissari  del  ruolo  direttivo  speciale si applicano le
          disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 4.
              6.  L'assegnazione  di  cui al comma 5 e' effettuata in
          relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
          l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
          sedi indicate nel bando di concorso.
              7.   Ai   frequentatori  del  corso  di  formazione  si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  59, secondo
          comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
              8.    L'anzianita'   pregressa   maturata   nei   ruoli
          sottostanti  a  quello  del  ruolo  direttivo  speciale non
          concorre   a  determinare  l'attribuzione  del  trattamento
          economico  previsto  dai commi ventiduesimo e ventitreesimo
          dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
              -   Il  testo  dell'art.  25  del  decreto  legislativo
          5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
              «Art.  25  (Disposizioni  transitorie  per l'accesso al
          ruolo direttivo speciale). - 1. In sede di prima attuazione
          del  presente  decreto,  alla qualifica di vice commissario
          del  ruolo  direttivo  speciale accedono mediante concorso,
          per  titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in
          un  colloquio,  gli  appartenenti  al ruolo degli ispettori
          della  Polizia  di  Stato,  con  la  qualifica di ispettore
          superioresostituto  ufficiale  di  pubblica  sicurezza,  in
          possesso  dei  requisiti  previsti  dal comma 2. I concorsi
          sono  indetti  annualmente,  a  partire  dal 2001 e fino al
          2005,   per  il  numero  dei  posti  disponibili  ai  sensi
          dell'art. 24.
              2.  Ai  concorsi puo' partecipare il suddetto personale
          in  possesso del titolo di studio di scuola media superiore
          o  equivalente,  appartenente  al  ruolo degli ispettori al
          31 agosto  1995,  che  al 1° gennaio di ciascuno degli anni
          indicati  al  comma  1  ha  maturato  almeno  dieci anni di
          effettivo  servizio  nel  ruolo,  ovvero,  tre  anni  nella
          qualifica  di  ispettore  superiore-sostituto  ufficiale di
          pubblica sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non
          si  trovi, nelle condizioni ostative previste dall'art. 16,
          comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
              3.  I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti
          sono  nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale
          e  frequentano  un  corso di formazione di nove mesi presso
          l'Istituto   superiore   di   polizia,  comprensivo  di  un
          tirocinio   operativo  della  durata  di  tre  mesi  presso
          strutture  della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano
          le  disposizioni  di cui all'art. 16, comma 5. Si applicano
          le disposizioni di cui all'art. 18, ma i periodi massimi di
          assenza  di  cui  al  comma  1,  lettera  e),  del medesimo
          articolo, e quelli di cui all'art. 5, comma 2, sono ridotti
          della meta'.
              4.  I  vice cominissari che hanno concluso con profitto
          il  corso di formazione sono confermati nel ruolo direttivo
          speciale   con   la  qualifica  di  commissario  del  ruolo
          direttivo  speciale,  secondo l'ordine della graduatoria di
          fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui
          all'art. 17, commi 5, 6, 7 e 8.
              5.  Le  modalita'  di  espletamento  dei  concorsi,  la
          composizione  delle  commissioni  esaminatrici,  le materie
          oggetto  dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
          valutazione,  il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
          categoria  di  titoli,  nonche' le modalita' di svolgimento
          del  corso  di  formazione,  del  tirocinio  operativo,  di
          valutazione  finale  del  profitto  ed  i  criteri  per  la
          formazione della graduatoria di fine corso, sono stabiliti,
          rispettivamente,  con  il  regolamento  di cui all'art. 16,
          comma 3, e con quello di cui all'art. 17, comma 4.».
              -   Il  testo  dell'art.  41  del  decreto  legislativo
          5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
              «Art.  41 (Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei
          direttori  tecnici). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo
          speciale  ad  esaurimento  dei  direttori tecnici accedono,
          mediante  concorso, per titoli ed esame, consistente in una
          prova  scritta  ed  un colloquio, gli appartenenti al ruolo
          dei  periti  tecnici  in  servizio  alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  in  possesso del titolo di
          studio   di  scuola  media  superiore  o  equivalente,  che
          rivestono la qualifica di perito tecnico superiore.
              2.  I  concorsi  sono  indetti, a partire dal 2001, nei
          contingenti  fissati  per ciascun profilo professionale con
          il  decreto  del  Ministro  dell'interno  di cui al comma 4
          dell'art. 40.
              3.  Non  e'  ammesso  al concorso il personale che alla
          data del relativo bando abbia riportato:
                a) nei  tre  anni precedenti, un giudizio complessivo
          inferiore a «distinto»;
                b) nell'anno  precedente,  la  sanzione  disciplinare
          della pena pecuniaria;
                c) nei  tre anni precedenti, la sanzione disciplinare
          della deplorazione;
                d) nei    cinque   anni   precedenti,   la   sanzione
          disciplinare della sospensione dal servizio.
              4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma
          1,  si  applicano  le disposizioni di cui all'art. 24 della
          legge 1° febbraio 1989, n. 53.
              5.  I  vincitori  del  concorso  di cui al comma 1 sono
          nominati  vice  direttori  tecnici  del  ruolo  speciale ad
          esaurimento  e  frequentano  un corso di formazione di nove
          mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di
          tre  mesi  presso  strutture della Polizia di Stato, in uno
          degli istituti di istruzione di cui all'art. 60 della legge
          1° aprile  1981,  n.  121. Durante tale periodo, gli stessi
          sono  collocati  in aspettativa ai sensi dell'art. 28 della
          legge 10 ottobre 1986, n. 668.
              6.  Si  applicano  le  disposizioni di cui all'art. 18,
          salvo  che per i periodi massimi di assenza di cui al comma
          1,  lettera  e),  del  medesimo  articolo  e  quelli di cui
          all'art. 5, comma 2, che sono ridotti della meta'.
              7.  I  vice  direttori  tecnici  del  ruolo speciale ad
          esaurimento  che  hanno  concluso  con profitto il corso di
          formazione  sono  confermati  nel ruolo con la qualifica di
          direttore   tecnico  del  ruolo  speciale  ad  esaurimento,
          secondo  l'ordine  della  graduatoria  di  fine  corso.  Ai
          predetti  si  applicano le disposizioni di cui all'art. 17,
          commi 6, 7 e 8.
              8.  Le  modalita'  di  espletamento  dei  concorsi,  la
          composizione  delle  commissioni  esaminatrici,  le materie
          oggetto  dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
          valutazione,  il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
          categoria  di  titoli,  nonche' le modalita' di svolgimento
          del  corso  di  formazione,  del  tirocinio  operativo,  di
          valutazione  finale  del  profitto  ed  i  criteri  per  la
          formazione   della   graduatoria  finale,  sono  stabiliti,
          rispettivamente,  con  il  regolamento  di cui all'art. 16,
          comma 3 e con quello di cui all'art. 17, comma 4.».
              -   Il   testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo
          5 ottobre 2000, n. 334, e il seguente:
              «Art. 7 (Nomina a primo dirigente). - 1. L'accesso alla
          qualifica  di primo dirigente dei ruoli del personale della
          Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene:
                a) nel   limite  dell'ottanta  per  cento  dei  posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
          per   merito   comparativo   e  superamento  del  corso  di
          formazione  per l'accesso alla qualifica di primo dirigente
          della  durata  di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio
          per  merito  comparativo  e' ammesso il personale del ruolo
          dei commissari in possesso della qualifica di vice questore
          aggiunto,  con  almeno due anni di effettivo servizio nella
          qualifica;
                b) nel  limite del restante venti per cento dei posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso,
          per  titoli  ed esami, riservato al personale del ruolo dei
          commissari,  in  possesso  di  una  delle  lauree  indicate
          all'art.  3,  comma  2,  che  rivesta  la qualifica di vice
          questore  aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni
          di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo.
              1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma
          1,  lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati,
          nello  stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione
          per  l'accesso  alla  qualifica  di primo dirigente, di cui
          alla precedente lettera a), del medesimo comma.
              2.  La  nomina  a  primo  dirigente decorre a tutti gli
          effetti  dal  1° gennaio  dell'anno successivo a quello nel
          quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
          l'ordine  della graduatoria dell'esame finale del corso per
          il  personale  di  cui  al  comma  1,  lettera a) e secondo
          l'ordine  della  graduatoria  di merito del concorso per il
          personale  di  cui  al  comma  1, lettera b). Ai fini della
          determinazione  del posto in ruolo i vincitori del concorso
          precedono  i  funzionari  che  hanno  superato  il corso di
          formazione dirigenziale.
              3.  Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma
          1, lettera a), che si svolge presso l'Istituto superiore di
          polizia,  ha  un indirizzo prevalentemente professionale ed
          e'  finalizzato  a  perfezionare le conoscenze di carattere
          tecnico,  gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio
          delle funzioni dirigenziali.
              4.  Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
          dirigenziale,   le   modalita'  di  svolgimento  dell'esame
          finale,   nonche'   i   criteri  per  la  formazione  della
          graduatoria   di   fine   corso  sono  determinati  con  il
          regolamento ministeriale di cui all'art. 4, comma 6.».
              -  Il  testo  dell'art.  34,  del  decreto  legislativo
          5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
              «Art.  34  (Nomina  alla  qualifica  di primo dirigente
          tecnico).  1.  L'accesso  alla qualifica di primo dirigente
          tecnico  dei ruoli del personale della Polizia di Stato che
          espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica avviene:
                a) nel  limite  del  sessanta  per  cento  dei  posti
          disponibili  in  ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno,
          mediante  scrutinio per merito comparativo e superamento di
          un  successivo  corso  di  formazione  dirigenziale,  della
          durata  di  tre  mesi, con esame finale. Albo scrutinio per
          merito  comparativo  e' ammesso il personale corrispondente
          del ruolo dei direttori tecnici in possesso della qualifica
          di direttore tecnico capo, con almeno due anni di effettivo
          servizio nella qualifica;
                b) nel  limite  del  restante  quaranta per cento dei
          posti  disponibili  in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni
          anno,  mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al
          personale del corrispondente ruolo che riveste la qualifica
          di  direttore  tecnico  capo  ovvero  abbia maturato almeno
          cinque  anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica  di
          direttore  tecnico  principale. Se i posti complessivamente
          disponibili  sono  due, uno di questi e' comunque riservato
          al concorso.
              1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma
          1,  lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati,
          nello  stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione
          per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, di
          cui alla precedente lettera a), del medesimo comma.
              2.  La nomina a primo dirigente tecnico decorre a tutti
          gli  effetti  dal  1° gennaio dell'anno successivo a quello
          nel  quale  si  sono  verificate le vacanze ed e' conferita
          secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso
          per  il  personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo
          l'ordine  della  graduatoria  di merito del concorso per il
          personale  di  cui  al  comma  1, lettera b). Ai fini della
          determinazione  del posto in ruolo i vincitori del concorso
          precedono  i  funzionari  che  hanno  superato  il corso di
          formazione dirigenziale.
              3.  Per  il  corso di formazione dirigenziale di cui al
          comma  1,  lettera  a), si applicano le disposizioni di cui
          all'art. 7, commi 3 e 4.».
              -  Il  testo  dell'art.  49,  del  decreto  legislativo
          5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
              «Art.  49  (Nomina  a  primo  dirigente  medico).  - 1.
          L'accesso  alla  qualifica  di  primo  dirigente medico dei
          ruoli  professionali  dei  sanitari  della Polizia di Stato
          avviene:
                a) nel  limite  del  sessanta  per  cento  dei  posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
          per merito comparativo e superamento di un successivo corso
          di  formazione  dirigenziale, della durata di tre mesi, con
          esame  finale.  Allo  scrutinio  per  merito comparativo e'
          ammesso  il  personale  del  ruolo  dei direttivi medici in
          possesso  della  qualifica  di  medico capo, con almeno due
          anni di effettivo servizio nella qualifica;
                b) nel  limite  del  restante  quaranta per cento dei
          posti  disponibili  al  31 dicembre  di ogni anno, mediante
          concorso,  per  titoli ed esami, riservato al personale che
          riveste  la  qualifica di medico capo ovvero abbia maturato
          almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di
          medico  principale. Se i posti complessivamente disponibili
          sono due, uno di questi e' riservato al concorso.
              1-bis. I posti non coperti dal concorso di cui al comma
          1,  lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati,
          nello  stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione
          per  l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di
          cui alla precedente lettera a) dello stesso comma.
              2.  La  nomina  a  primo  dirigente decorre a tutti gli
          effetti  dal  1° gennaio  dell'anno successivo a quello nel
          quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
          l'ordine  della graduatoria dell'esame finale del corso per
          il personale di cui al comma 1, lettera a) e l'ordine della
          graduatoria  di merito del concorso per il personale di cui
          al  comma  1,  lettera b). Ai fini della determinazione del
          posto  in  ruolo  i  vincitori  del  concorso  precedono  i
          sanitari   che   hanno  superato  il  corso  di  formazione
          dirigenziale.
              3.  Per  il  corso di formazione dirigenziale di cui al
          comma  1,  lettera  a), si applicano le disposizioni di cui
          all'art. 7, commi 3 e 4.».
              -  Il  testo  dell'art.  57,  del  decreto  legislativo
          5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
              «Art. 57 (Aggiornamento professionale). - 1. Al fine di
          assicurare  periodici  percorsi  formativi per il personale
          appartenente  ai  ruoli dei direttivi e dei dirigenti della
          Polizia di Stato, il Dipartimento della pubblica sicurezza,
          oltre  ai  corsi  per  la  formazione  iniziale, per quella
          specialistica  e di aggiomamento professionale, organizza i
          seguenti corsi collegati alla progressione in carriera:
                a) corso  di  aggiomamento  per  gli  appartenenti ai
          ruoli direttivi;
                b) corso di aggiomamento per i primi dirigenti.
              2.  Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          da  emanare  entro  un anno dalla data di entrata in vigore
          del   presente   decreto,   sono  stabiliti  la  durata,  i
          contenuti,  le  modalita' di svolgimento, nonche' i criteri
          per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al
          comma  1  che  possono  essere anche effettuati, attraverso
          apposite  convenzioni, presso strutture formative pubbliche
          o private.
              3.  La frequenza con profitto dei corsi di cui al comma
          1,  lettere  a)  e  b),  costituisce  requisito necessario,
          rispettivamente,  per  gli  scrutini per la promozione alla
          qualifica  di  vice  questore  aggiunto del ruolo direttivo
          speciale, l'ammissione al corso di formazione per l'accesso
          alla  qualifica  di  primo  dirigente  e  la  promozione  a
          dirigente superiore.
              4.  Ai  medesimi  fini  e  ferma  restando  la  vigente
          disciplina  relativa  ai  corsi  di  alta formazione tenuti
          dalla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, e'
          equiparata  la  frequenza con profitto di corsi organizzati
          dalla  citata Scuola per il personale direttivo e dirigente
          che espleta funzioni di polizia.
              5.  Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle
          promozioni   da  conferire  con  decorrenza  successiva  al
          31 dicembre 2005.».
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente  conferisca  tale  poterne. Tali regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».