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DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2000, n. 334

Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/2023)
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Testo in vigore dal:  20-2-2020
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Art. 47

((Corso di formazione iniziale per l'immissione nelle carriere dei medici e medici veterinari di Polizia))
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 46 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di sei mesi, presso la scuola superiore di polizia.
L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i medici e i
((medici veterinari di Polizia))
rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.
((
2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.
))
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti
((a un quarto.))
.
4. I medici e i medici veterinari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono alla qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.