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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 dicembre 2003, n. 400

Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2018)
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vigente al 26/04/2024
  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITÀ
    DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
    Capo I
    Contenuto del regolamento
  • 1
  • Struttura e organizzazione dei corsi
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • Valutazione degli esami, delle prove
    e formulazione dei giudizi di idoneità
  • 10
  • 11
  • Tirocinio operativo dei commissari, dei vice commissari del ruolo
    direttivo speciale e dei vice direttori tecnici del ruolo speciale
    ad esaurimento
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • CORSI DI FORMAZIONE
    Capo I
    Corso di formazione iniziale per commissari
    della Polizia di Stato
  • 17
  • 18
  • 19
  • Corso di formazione per vice commissari
    del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • Corso di formazione iniziale per direttori tecnici
    della polizia di stato
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • Corso di formazione per vice direttori tecnici del ruolo
    speciale ad esaurimento della Polizia di Stato
  • 28
  • Corso di formazione iniziale per medici
    della Polizia di Stato
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE
    Capo I
    Corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di
    primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che
    espleta funzioni di polizia, di primo dirigente tecnico e di primo
    dirigente medico
  • 33
  • 34
  • 35
  • CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
    Capo I
    Corsi di aggiornamento professionale collegati
    alla progressione in carriera
  • 36
  • 37
  • 38
  • Allegati
Testo in vigore dal:  31-3-2004

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
Visti gli articoli 4, comma 6, 32, comma 2, e 47, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per la disciplina dei corsi di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato;
Visti gli articoli 17, comma 4, 25, comma 5, e 41, comma 8, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per la disciplina dei corsi di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale e nel ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato;
Visti gli articoli 7, comma 4, 34, comma 3, e 49, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per la disciplina del corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato;
Visto l'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per la disciplina dei corsi di aggiornamento per il personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 333.A.9802.A.98 - 9806.E.2.3 del 21 novembre 2003;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Corsi disciplinati dal regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei corsi, compresi quelli di aggiornamento professionale, destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, degli esami finali e di valutazione del profitto, nonché i criteri generali del tirocinio operativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità e di formazione delle graduatorie finali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amininistrazione compente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, è il seguente:
«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'art. 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;
b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l'amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;
f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.».
- Il testo dell'art. 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:
«Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari). - 1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitanio di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Il corso di formazione iniziale e articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'art. 2.
Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
3. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, sostengono l'esame finale.
4. Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo.
5. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale, di cui all'art. 14, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, è confermato nella qualifica di vice questore aggiunto. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo dei commissani previsti dall'art. 7 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.
6. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteni generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 1.
8. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.
9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
- Il testo dell'art. 32, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:
«Art. 32 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici). - 1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 31 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso un istituto di istruzione della Polizia di Stato. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Durante la frequenza del corso i direttori tecnici rivestono le qualifiche di ufficiali di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame finale, nonché di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della metà.
4. Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico principale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 8.
4-bis. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di cui all'art. 40, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di direttore tecnico capo del suddetto ruolo speciale ad esaurimento, è confermato nella qualifica di direttore tecnico capo. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli dei direttori tecnici previsti dall'art. 34 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico.
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 121.».
- Il testo dell'art. 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:
«Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi medici). - 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 46 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico di un anno, presso l'Istituto superiore di polizia. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i medici della Polizia di Stato rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della metà.
4. Al termine del corso i medici che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo professionale dei direttivi medici, con la qualifica di medico principale, secondo la graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 8.
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 121.».
- Il testo dell'art. 17, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:
«Art. 17 (Corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale). - 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 16 frequentano un corso di formazione della durata di diciotto mesi presso l'Istituto superiore di polizia. Il corso, articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
2. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, sostengono l'esame finale sulle materie oggetto di studio.
3. I vice commissari del ruolo direttivo speciale che hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità previsto dal comma 2, nonché le modalità dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei commissari del ruolo direttivo speciale si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 4.
6. L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate nel bando di concorso.
7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
8. L'anzianità pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
- Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:
«Art. 25 (Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale). - 1. In sede di prima attuazione del presente decreto, alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale accedono mediante concorso, per titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore superioresostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. I concorsi sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al 2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell'art. 24.
2. Ai concorsi può partecipare il suddetto personale in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, appartenente al ruolo degli ispettori al 31 agosto 1995, che al 1° gennaio di ciascuno degli anni indicati al comma 1 ha maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, ovvero, tre anni nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non si trovi, nelle condizioni ostative previste dall'art. 16, comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti sono nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale e frequentano un corso di formazione di nove mesi presso l'Istituto superiore di polizia, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma 5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo, e quelli di cui all'art. 5, comma 2, sono ridotti della metà.
4. I vice cominissari che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 5, 6, 7 e 8.
5. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonché le modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'art. 16, comma 3, e con quello di cui all'art. 17, comma 4.».
- Il testo dell'art. 41 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:
«Art. 41 (Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici accedono, mediante concorso, per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che rivestono la qualifica di perito tecnico superiore.
2. I concorsi sono indetti, a partire dal 2001, nei contingenti fissati per ciascun profilo professionale con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 4 dell'art. 40.
3. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
5. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono nominati vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento e frequentano un corso di formazione di nove mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato, in uno degli istituti di istruzione di cui all'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante tale periodo, gli stessi sono collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo e quelli di cui all'art. 5, comma 2, che sono ridotti della metà.
7. I vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 6, 7 e 8.
8. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonché le modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria finale, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'art. 16, comma 3 e con quello di cui all'art. 17, comma 4.».
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e il seguente:
«Art. 7 (Nomina a primo dirigente). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene:
a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale del ruolo dei commissari, in possesso di una delle lauree indicate all'art. 3, comma 2, che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo.
1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla precedente lettera a), del medesimo comma.
2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso l'Istituto superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'art. 4, comma 6.».
- Il testo dell'art. 34, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:
«Art. 34 (Nomina alla qualifica di primo dirigente tecnico). 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Albo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale corrispondente del ruolo dei direttori tecnici in possesso della qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale del corrispondente ruolo che riveste la qualifica di direttore tecnico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi è comunque riservato al concorso.
1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, di cui alla precedente lettera a), del medesimo comma.
2. La nomina a primo dirigente tecnico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.
3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4.».
- Il testo dell'art. 49, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:
«Art. 49 (Nomina a primo dirigente medico). - 1.
L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei direttivi medici in possesso della qualifica di medico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale che riveste la qualifica di medico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi è riservato al concorso.
1-bis. I posti non coperti dal concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di cui alla precedente lettera a) dello stesso comma.
2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i sanitari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.
3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4.».
- Il testo dell'art. 57, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:
«Art. 57 (Aggiornamento professionale). - 1. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, il Dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e di aggiomamento professionale, organizza i seguenti corsi collegati alla progressione in carriera:
a) corso di aggiomamento per gli appartenenti ai ruoli direttivi;
b) corso di aggiomamento per i primi dirigenti.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento, nonché i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma 1 che possono essere anche effettuati, attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private.
3. La frequenza con profitto dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), costituisce requisito necessario, rispettivamente, per gli scrutini per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e la promozione a dirigente superiore.
4. Ai medesimi fini e ferma restando la vigente disciplina relativa ai corsi di alta formazione tenuti dalla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, è equiparata la frequenza con profitto di corsi organizzati dalla citata Scuola per il personale direttivo e dirigente che espleta funzioni di polizia.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2005.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale poterne. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».