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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 5 gennaio 2004, n. 57

Regolamento per la modifica del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, relativo all'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti la disciplina del procedimento amministrativo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14-3-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2011)
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-3-2004
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

  Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Visto  il  proprio  decreto  3 marzo  1995, n. 171, con il quale e'
stato  adottato  il  regolamento  di  attuazione degli articoli 2 e 4
della  legge 7 agosto 1990, n. 241, per la determinazione dei termini
relativi  al  completamento  dei procedimenti amministrativi, nonche'
per  la individuazione dei responsabili dei medesimi procedimenti, di
competenza degli organi dell'Amministrazione degli affari esteri;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,  e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.
267,   recante  il  regolamento  concernente  l'organizzazione  e  le
funzioni    degli    uffici    di   livello   dirigenziale   generale
dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n.
157,   recante  modifiche  ed  integrazioni  al  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;
  Ravvisata  la  necessita'  di provvedere, in relazione alla riforma
dell'organizzazione  dell'Amministrazione degli affari esteri, ad una
revisione   dei   responsabili   e   dei   termini  dei  procedimenti
amministrativi gia' stabiliti dal citato decreto ministeriale 3 marzo
1995, n. 171;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2003,
n. 4886/03;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
con nota del 3 dicembre 2003;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  1.  Il  comma  1  dell'articolo  9 del decreto ministeriale 3 marzo
1995,  n. 171, e' sostituito dal seguente: «Relativamente agli uffici
centrali  dell'Amministrazione degli affari esteri, devono intendersi
per  unita'  organizzative  responsabili  dell'istruttoria  e di ogni
altro  adempimento  procedimentale  le  articolazioni  interne  degli
uffici dirigenziali generali quali risultano dai decreti ministeriali
previsti  dall'articolo 4,  comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e successive modificazioni.».
  2.  Il  comma  2  dell'articolo  9 del decreto ministeriale 3 marzo
1995,  n. 171, e' sostituito dal seguente: «Relativamente agli uffici
dell'Amministrazione degli affari esteri ubicati fuori dal territorio
nazionale   e   per   i  procedimenti  amministrativi  di  rispettiva
competenza,   devono  intendersi  unita'  organizzative  responsabili
dell'istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento  procedimentale gli
uffici  all'estero  di  cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18, e successive
modificazioni.».
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

  Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Visto  il  proprio  decreto  3 marzo  1995, n. 171, con il quale e'
stato  adottato  il  regolamento  di  attuazione degli articoli 2 e 4
della  legge 7 agosto 1990, n. 241, per la determinazione dei termini
relativi  al  completamento  dei procedimenti amministrativi, nonche'
per  la individuazione dei responsabili dei medesimi procedimenti, di
competenza degli organi dell'Amministrazione degli affari esteri;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,  e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.
267,   recante  il  regolamento  concernente  l'organizzazione  e  le
funzioni    degli    uffici    di   livello   dirigenziale   generale
dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n.
157,   recante  modifiche  ed  integrazioni  al  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;
  Ravvisata  la  necessita'  di provvedere, in relazione alla riforma
dell'organizzazione  dell'Amministrazione degli affari esteri, ad una
revisione   dei   responsabili   e   dei   termini  dei  procedimenti
amministrativi gia' stabiliti dal citato decreto ministeriale 3 marzo
1995, n. 171;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2003,
n. 4886/03;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
con nota del 3 dicembre 2003;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  1.  Il  comma  1  dell'articolo  9 del decreto ministeriale 3 marzo
1995,  n. 171, e' sostituito dal seguente: «Relativamente agli uffici
centrali  dell'Amministrazione degli affari esteri, devono intendersi
per  unita'  organizzative  responsabili  dell'istruttoria  e di ogni
altro  adempimento  procedimentale  le  articolazioni  interne  degli
uffici dirigenziali generali quali risultano dai decreti ministeriali
previsti  dall'articolo 4,  comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e successive modificazioni.».
  2.  Il  comma  2  dell'articolo  9 del decreto ministeriale 3 marzo
1995,  n. 171, e' sostituito dal seguente: «Relativamente agli uffici
dell'Amministrazione degli affari esteri ubicati fuori dal territorio
nazionale   e   per   i  procedimenti  amministrativi  di  rispettiva
competenza,   devono  intendersi  unita'  organizzative  responsabili
dell'istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento  procedimentale gli
uffici  all'estero  di  cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18, e successive
modificazioni.».