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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 5 gennaio 2004, n. 57

Regolamento per la modifica del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, relativo all'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti la disciplina del procedimento amministrativo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14-3-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2011)
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Testo in vigore dal: 14-3-2004
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

  Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Visto  il  proprio  decreto  3 marzo  1995, n. 171, con il quale e'
stato  adottato  il  regolamento  di  attuazione degli articoli 2 e 4
della  legge 7 agosto 1990, n. 241, per la determinazione dei termini
relativi  al  completamento  dei procedimenti amministrativi, nonche'
per  la individuazione dei responsabili dei medesimi procedimenti, di
competenza degli organi dell'Amministrazione degli affari esteri;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,  e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.
267,   recante  il  regolamento  concernente  l'organizzazione  e  le
funzioni    degli    uffici    di   livello   dirigenziale   generale
dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n.
157,   recante  modifiche  ed  integrazioni  al  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;
  Ravvisata  la  necessita'  di provvedere, in relazione alla riforma
dell'organizzazione  dell'Amministrazione degli affari esteri, ad una
revisione   dei   responsabili   e   dei   termini  dei  procedimenti
amministrativi gia' stabiliti dal citato decreto ministeriale 3 marzo
1995, n. 171;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2003,
n. 4886/03;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
con nota del 3 dicembre 2003;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  1.  Il  comma  1  dell'articolo  9 del decreto ministeriale 3 marzo
1995,  n. 171, e' sostituito dal seguente: «Relativamente agli uffici
centrali  dell'Amministrazione degli affari esteri, devono intendersi
per  unita'  organizzative  responsabili  dell'istruttoria  e di ogni
altro  adempimento  procedimentale  le  articolazioni  interne  degli
uffici dirigenziali generali quali risultano dai decreti ministeriali
previsti  dall'articolo 4,  comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e successive modificazioni.».
  2.  Il  comma  2  dell'articolo  9 del decreto ministeriale 3 marzo
1995,  n. 171, e' sostituito dal seguente: «Relativamente agli uffici
dell'Amministrazione degli affari esteri ubicati fuori dal territorio
nazionale   e   per   i  procedimenti  amministrativi  di  rispettiva
competenza,   devono  intendersi  unita'  organizzative  responsabili
dell'istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento  procedimentale gli
uffici  all'estero  di  cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18, e successive
modificazioni.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note al titolo:
              - Il   decreto   ministeriale  3 marzo  1995,  n.  171,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1995, n. 112,
          reca:  «Regolamento d'attuazione degli articoli 2 e 4 della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
          di    procedimento    amministrativo,    relativamente   ai
          procedimenti  di  competenza di organi dell'Amministrazione
          degli affari esteri».
              - La  legge  7 agosto  1990,  n.  241, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  18 agosto  1990,  n. 192, reca: «Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto   di   accesso  ai  documenti  amministrativi».  Si
          trascrivono gli articoli 2 e 4:
              «Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento  consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
              2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
              3.  Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
              4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti.».
              «Art.  4.  - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono  tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile  della istruttoria e di ogni altro adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale.
              2.  Le  disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti.».
          Note alle premesse:
              - Per  il  riferimento  agli articoli 2 e 4 della legge
          7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note al titolo.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967,   n.   18,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          18 febbraio  1967,  n.  44,  supplemento  ordinario,  reca:
          «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio
          1999,  n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto
          1999,  n.  183,  supplemento  ordinario, reca: «Regolamento
          recante  norme per l'individuazione degli uffici di livello
          dirigenziale  generale,  nonche'  delle  relative funzioni,
          dell'Amministrazione  centrale  del  Ministero degli affari
          esteri».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
          2002, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
          2002,  n.  176  reca:  «Regolamento  recante  modifiche  ed
          integrazioni  al  decreto  del  Presidente della Repubblica
          11 maggio  1999, n. 267, concernente l'individuazione degli
          uffici  di  livello  dirigenziale  generale,  nonche' delle
          relative   funzioni,   dell'amministrazione   centrale  del
          Ministero degli affari esteri».
              - La  legge  23 agosto  1988,  n. 400, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, supplemento
          ordinario  reca:  «Disciplina  dell'attivita'  di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri».
          Si trascrive l'art. 17, commi 3 e 4:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
          Note all'art. 1:
              - Per  il  riferimento  al decreto ministeriale 3 marzo
          1995,  n.  171,  si  vedano le note al titolo. Si trascrive
          l'art. 9, come modificato dal decreto qui pubblicato:
              «Art.   9   (Unita'   organizzativa   responsabile  del
          procedimento).  -  1. Relativamente  agli  uffici  centrali
          dell'Amministrazione degli affari esteri, devono intendersi
          per unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e di
          ogni  altro  adempimento  procedimentale  le  articolazioni
          interne  degli uffici dirigenziali generali quali risultano
          dai  decreti ministeriali previsti dall'art. 4, comma 2 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.
          267, e successive modificazioni.
              2. Relativamente agli uffici dell'Amministrazione degli
          affari  esteri ubicati fuori dal territorio nazionale e per
          i  procedimenti  amministrativi  di  rispettiva competenza,
          devono   intendersi   unita'   organizzative   responsabili
          dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale
          gli  uffici  all'estero  di  cui  all'art.  30, comma 1 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18, e successive modificazioni.».
              - Per  il  riferimento  al decreto del Presidente della
          Repubblica  3 marzo  1995,  n.  267, si vedano le note alle
          premesse. Si trascrive l'art. 4, comma 2:
              «2.  Le articolazioni interne degli uffici dirigenziali
          generali  sono  disciplinate  con  decreto  ministeriale ai
          sensi del comma 4-bis, lettera e) dell'art. 17, della legge
          23 agosto  1988,  n. 400, aggiunto dall'art. 13 della legge
          15 marzo 1997, n. 59.».
              - Per  il  riferimento  al decreto del Presidente della
          Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 18, si vedano le note alle
          premesse. Si trascrive l'art. 30, comma 1:
              «1.    Gli    uffici    all'estero    comprendono:   le
          rappresentanze   diplomatiche,   che   si   distinguono  in
          Ambasciate  e Legazioni, denominate negli articoli seguenti
          Missioni   diplomatiche,  e  in  rappresentanze  permanenti
          presso  Enti  o  Organizzazioni  internazionali; gli uffici
          consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di
          II categoria; gli istituti italiani di cultura.».