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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 dicembre 2003, n. 392

Regolamento concernente modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/3/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2006)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-10-2006
aggiornamenti all'articolo
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo
unico  delle  disposizioni  di  legge  per   le   ferrovie   concesse
all'industria  privata,  le  tramvie  a  trazione  meccanica  e   gli
automobili; 
  Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, sui  provvedimenti  per  la
concessione all'industria privata dell'impianto e  dell'esercizio  di
funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  ottobre  1957,
n. 1367, che disciplina, mediante norme generali,  la  costruzione  e
l'esercizio delle funicolari aeree in servizio pubblico destinate  al
trasporto di persone; 
  Visti gli  articoli  1  e  95  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, che fissa nuove norme  in  materia
di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e
di altri servizi di trasporto; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
4  agosto  1998,  n.  400,  recante  "Regolamento  generale  per   le
funicolari aeree  e  terrestri  in  servizio  pubblico  destinato  al
trasporto di persone"; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11,
della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,  n.
177, recante  "Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti"; 
  Ritenuta la necessita' di adeguare le norme generali di costruzione
e di esercizio  delle  funicolari  aeree  e  terrestri  in  relazione
all'evoluzione della tecnica, alla introduzione di  nuove  tecnologie
ed all'esperienza nel settore; 
  Visto  il  parere  favorevole  della  Conferenza  Stato-regioni   e
province autonome reso nella seduta del 30 maggio 2002 - Rep. atti n. 
1450; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione 
  consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  del  10  febbraio
2003; 
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a 
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4
                         agosto 1998, n. 400 
 
  1. Il comma 6,  dell'articolo  7,  del  decreto  del  Ministro  dei
trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n.  400,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "6. L'area che interessa la stabilita' delle opere e  la  sicurezza
dell'esercizio deve essere immune, secondo ragionevoli previsioni  da
effettuarsi dalle autorita' che ai sensi delle normative  di  settore
sono competenti per l'assetto del territorio, dal pericolo di frane o
valanghe. Qualora l'area ricada in siti a rischio: 
    a) per quanto riguarda gli  aspetti  geologico  e  geotecnico  si
applica la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di
applicazione; comunque devono essere adottati  idonei  interventi  di
stabilizzazione o di protezione; 
    b) per quanto riguarda la materia nivologica: 
      1) devono essere adottati interventi di difesa atti ad  evitare
che  le   valanghe   investano   gli   elementi   strutturali   fissi
dell'impianto mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso,  di
deviazione o di arresto delle valanghe stesse; 
      2)  in  alternativa  agli  interventi  di  difesa  di  cui   al
precedente  numero  1),  e'  ammesso  il   distacco   artificiale   e
controllato di  masse  nevose  contenute,  che  comunque  non  devono
raggiungere gli elementi strutturali fissi dell'impianto; 
      3) qualora il rischio di valanga interessi  il  solo  tracciato
dell'impianto, e' ammesso, quale intervento di  tipo  preventivo,  la
chiusura  temporanea  dell'impianto   fino   al   superamento   della
situazione di rischio; 
      4) l'adozione degli interventi di tipo  preventivo  di  cui  ai
numeri 2) e  3)  e'  subordinata  all'approvazione,  da  parte  delle
regioni e delle province autonome, di  un  piano  di  gestione  della
sicurezza che individua le modalita' operative e gli accorgimenti  da
adottarsi in relazione alla sicurezza; quest'ultimo deve contenere il
nominativo  del  responsabile  della  gestione  del  piano,  del  suo
sostituto e delle figure  necessarie  all'attuazione  del  piano.  Il
responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure  necessarie
all'attuazione del piano devono essere in possesso  di  attestato  di
frequenza a corsi con superamento  di  esame  finale  comprovante  la
competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del
piano: tale attestazione  deve  essere  rilasciata  dall'Associazione
Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o  da  istituzioni  pubbliche
specializzate italiane o straniere; 
      5)  la   scelta   progettuale   dell'intervento   deve   essere
rigorosamente documentata e giustificata con relazione rilasciata  da
un professionista di comprovata esperienza in materia; 
      6) la responsabilita' del piano di gestione della sicurezza  e'
dell'esercente e del responsabile della gestione del piano; 
      7) la dichiarazione  di  immunita'  dal  pericolo  di  valanga,
ovvero  l'efficacia  degli  interventi  proposti,  e'  verificata  ed
approvata  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome   secondo   i
rispettivi ordinamenti.". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 5 dicembre 2003 
 
                                                 Il Ministro: Lunardi 
 
Visto, il Guardasigilli Castelli 
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2004 
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed 
assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 75 
 
                                                                ((1)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 13 ottobre 2006,  n.  327
(in G.U. 1ª s.s. 18/10/2006, n. 42), "Dichiara che non spettava  allo
Stato disciplinare, con riferimento alle Province autonome di  Trento
e di Bolzano, la  materia  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n.  392  (Regolamento
concernente  modifica  dell'art.  7  del  decreto  del  Ministro  dei
trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n.  400,  recante  norme
per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al
trasporto di persone), e conseguentemente annulla il medesimo d.m. n.
392 del 2003, nella parte  in  cui  esso  si  applica  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano".