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DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2004, n. 1

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente «La Biennale di Venezia», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/1/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2005)
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Testo in vigore dal: 15-1-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per
la  riforma  della  pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa   e,   in   particolare,   gli  articoli 11,  comma 1,
lettera b), e 14;
  Visto  il  decreto  legislativo  29 gennaio  1998,  n.  19, recante
trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona
giuridica  privata  denominata  «Societa'  di  cultura La Biennale di
Venezia»;
  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
  Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega al Governo per
la  riforma  dell'organizzazione  del  Governo e della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri, nonche' di enti pubblici e, in particolare,
l'articolo 1;
  Ravvisata   l'esigenza   di   modificare   il  decreto  legislativo
29 gennaio 1998, n. 19;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2003;
  Acquisito   il   parere   della  Commissione  parlamentare  di  cui
all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2003;
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto  con  i  Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e
delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  La  denominazione «Societa' di cultura La Biennale di Venezia»,
contenuta in provvedimenti legislativi e regolamentari, e' sostituita
con quella di «Fondazione La Biennale di Venezia».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alla premessa:
              - Il   testo  dell'art.  76  della  Costituzione  della
          Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria
          della  Gazzetta  Ufficiale  27 dicembre 1947, n. 298, e' il
          seguente:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              - Il   testo  dell'art.  87  della  Costituzione  della
          Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria
          della  Gazzetta  Ufficiale  27 dicembre 1947, n. 298, e' il
          seguente:
              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello  Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
          messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri», e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
              - La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante: «Disposizioni
          sul  riordinamento  degli  enti  pubblici e del rapporto di
          lavoro  del  personale  dipendente»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.
              - Il  testo  del  comma  1  dell'art.  11  della  legge
          15 marzo  1997,  n.  59, recante: «Delega al Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la  semplificazione  amministrativa»,  e  pubblicata  nella
          Gazzetta   Ufficiale  17 marzo  1997,  n.  63,  supplemento
          ordinario, e' il seguente:
              «1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare,  entro  il
          31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche;
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.».
              - Il  testo  dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  recante:  «Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione   amministrativa»,   e   pubblicata   nella
          Gazzetta   Ufficiale  17 marzo  1997,  n.  63,  supplemento
          ordinario, e' il seguente:
              «Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira'
          l'obiettivo   di   una   complessiva  riduzione  dei  costi
          amministrativi   e   si  atterra',  oltreche'  ai  principi
          generali  desumibili  dalla  legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive    modificazioni,    dal   decreto   legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,
          dall'art.  3,  comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
          ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) fusione  o  soppressione  di  enti  con  finalita'
          omologhe  o  complementari,  trasformazione  di  enti per i
          quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile
          in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,
          ovvero  in  struttura di universita', con il consenso della
          medesima,  ovvero  liquidazione  degli  enti inutili; per i
          casi  di  cui  alla presente lettera il Governo e' tenuto a
          presentare  contestuale  piano di utilizzo del personale ai
          sensi  dell'art.  12,  comma  1,  lettera  s), in carico ai
          suddetti enti;
                b) trasformazione   in   associazioni  o  in  persone
          giuridiche  di  diritto privato degli enti che non svolgono
          funzioni  o servizi di rilevante interesse pubblico nonche'
          di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la
          personalita'  di  diritto  pubblico; trasformazione in ente
          pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti
          ad  alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui
          alla  presente  lettera  il  Governo e' tenuto a presentare
          contestuale  piano  di  utilizzo  del  personale  ai  sensi
          dell'art.  12,  comma  1, lettera s), in carico ai suddetti
          enti;
                c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di
          comparabile   rilevanza,   anche  sotto  il  profilo  delle
          procedure  di  nomina  degli  organi statutari, e riduzione
          funzionale   del   numero   di   componenti   degli  organi
          collegiali;
                d) razionalizzazione  ed  omogeneizzazione dei poteri
          di  vigilanza  ministeriale,  con  esclusione, di norma, di
          rappresentanti     ministeriali     negli     organi     di
          amministrazione,  e  nuova  disciplina del commissariamento
          degli enti;
                e) contenimento  delle  spese di funzionamento, anche
          attraverso  ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
          di  contraenti  ovvero  di  organi,  in  analogia  a quanto
          previsto  dall'art.  20,  comma  7, del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
                f) programmazione  atta  a  favorire  la  mobilita' e
          l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.».
              - Il   decreto  legislativo  29 gennaio  1998,  n.  19,
          recante: «Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di
          Venezia"  in persona giuridica privata denominata "Societa'
          di  cultura  La Biennale di Venezia", a norma dell'art. 11,
          comma  1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 11 febbraio 1998, n.
          34.
              - Il  decreto  legislativo  21 dicembre  1998,  n. 492,
          recante:   «Disposizioni   correttive  ed  integrative  del
          decreto  legislativo  18 novembre  1997,  n.  426,  decreto
          legislativo  8 gennaio  1998,  n.  3,  decreto  legislativo
          29 gennaio  1998,  n.  19,  decreto  legislativo 29 gennaio
          1998, n. 20, e decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134»,
          e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1999, n.
          16, supplemento ordinario.
              - La  legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega per
          la   riforma   dell'organizzazione   del  Governo  e  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche' di enti
          pubblici»,  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio
          2002, n. 158.
              - Il  testo  dell'art.  5 della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  recante:  «Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione   amministrativa»,   e   pubblicata   nella
          Gazzetta   Ufficiale  17 marzo  1997,  n.  63,  supplemento
          ordinario, e' il seguente:
              «Art.   5.   -   1.   E'   istituita   una  Commissione
          parlamentare,  composta da venti senatori e venti deputati,
          nominati  rispettivamente  dai  Presidenti del Senato della
          Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
          gruppi parlamentari.
              2.  La  Commissione  elegge  tra i propri componenti un
          presidente,  due vicepresidenti e due segretari che insieme
          con  il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza. La
          Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
          giorni  dalla  nomina  dei  suoi componenti, per l'elezione
          dell'ufficio  di  presidenza.  Sino alla costituzione della
          Commissione,  il  parere, ove occorra, viene espresso dalle
          competenti Commissioni parlamentari.
              3.  Alle  spese  necessarie  per il funzionamento della
          Commissione  si  provvede,  in  parti  uguali, a carico dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
              4. La Commissione:
                a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
                b) verifica  periodicamente  lo  stato  di attuazione
          delle  riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
          ogni sei mesi alle Camere.».