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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 31 ottobre 2003, n. 361

((Disposizioni di adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.))

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/1/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/2022)
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vigente al 19/05/2024
Testo in vigore dal: 25-2-2022
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               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 
                           di concerto con 
 
IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DEL LAVORO  E  DELLE  POLITICHE
      SOCIALI, IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   sulla   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, ed, in particolare l'articolo 17, comma 3; 
  Vista la legge 15 marzo 1997,  n.  59,  concernente  la  delega  al
Governo per il conferimento di funzioni e  compiti  alle  regioni  ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e  per  la
semplificazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della  legge
15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni; 
  Visti, in particolare, l'articolo 27 del citato decreto legislativo
n. 300  del  1999,  concernente  l'istituzione  del  Ministero  delle
attivita' produttive, l'articolo 28 relativo alle aree funzionali  di
competenza dello stesso Ministero nonche'  l'articolo  29,  comma  2,
relativo alla facolta' di avvalimento da parte  del  Ministero  degli
uffici  delle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   ed
agricoltura; 
  Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre
1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei  trasporti
su strada; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre
1998  che  modifica  il  regolamento  (CEE)   n.   3821/85   relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la
direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione dei regolamenti (CEE)
n. 3820/85 e n. 3821/85; 
  Visto il regolamento n. 1360/02 della  Commissione  del  13  giugno
2002, che adegua  per  la  settima  volta  al  progresso  tecnico  il
regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo  all'apparecchio  di  controllo
nel settore dei trasporti su strada; 
  Vista la legge 13 novembre 1978, n. 727,  concernente  l'attuazione
del regolamento (CEE) n. 1463/70 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli  articoli  20  e
50, relativi all'attribuzione delle  funzioni  degli  uffici  metrici
provinciali  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura; 
  Visto l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 112/1998,  con
il  quale  e'  conservato  allo  Stato  il  potere  di  indirizzo   e
coordinamento relativamente alle funzioni ed ai compiti conferiti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999,
concernente l'individuazione dei beni e delle  risorse  degli  uffici
metrici  provinciali  da  trasferire  alle  camere  di  commercio,  a
decorrere dal 1° gennaio 2000; 
  Visto in particolare l'articolo 5, comma 2, del citato decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, che  attribuisce
le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico  provinciale  di  Aosta
alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale  del
Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n.  532,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2000; 
  Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000,  n.  256,  che  reca
norme  di   attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Friuli-Venezia Giulia concernenti il  trasferimento  alle  camere  di
commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali
metrici; 
  Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca  norme
di attuazione dello  statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto
Adige concernenti, tra  l'altro,  il  trasferimento  alle  camere  di
commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali
metrici; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca  norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della   Regione   siciliana
concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle  funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici; 
  Vista la legge regionale 20  maggio  2002,  n.  7,  concernente  il
riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera  valdostana  delle  imprese  e  delle  professioni  -  Chambre
valdoªtaine des entreprises et des activites liberales; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2003; 
  Ritenuto di non poter condividere  le  osservazioni  formulate  nel
suddetto parere, nella parte relativa alla definizione ed  ai  poteri
di accertamento  e  vigilanza,  in  quanto  la  cooperazione  tra  le
Amministrazioni concertanti sul presente provvedimento e'  risolutiva
delle eventuali connessioni tra le attivita' di controllo; 
  Ravvisata l'esigenza di assicurare  l'uniforme  applicazione  delle
disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 2135/98, raccordandole
con le attribuzioni gia' svolte dalle Camere di commercio; 
  Considerata la necessita'  di  dettare  disposizioni  nazionali  in
materia; 
  Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio e l'assessorato
industria, artigianato, ed energia della regione Valle d'Aosta; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988,  con
nota n. 21959/Zg3C/45 del 7 luglio 2003; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
                          F i n a l i t a' 
 
  1. Il presente regolamento detta disposizioni ((di  adeguamento  al
regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
relativo ai tachigrafi nel  settore  dei  trasporti  su  strada,  che
abroga  il  regolamento  (CEE)  n.  3821/85  del  Consiglio  relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti  su  strada  e
modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio  relativo  all'armonizzazione  di  alcune  disposizioni  in
materia sociale)), con riguardo ai seguenti aspetti: 
    a) individuazione delle Autorita' competenti per: 
      1) il rilascio delle omologazioni di  modello  dell'apparecchio
di controllo, o di foglio di registrazione o di carta tachigrafica; 
      2) il  rilascio  delle  autorizzazioni  al  montaggio  ed  alla
riparazione dell'apparecchio di controllo; 
      3) il rilascio delle carte tachigrafiche (carta del conducente,
carta di controllo, carta dell'officina, carta dell'azienda); 
      4) la tenuta del registro dei marchi e dei dati elettronici  di
sicurezza utilizzati nonche' delle carte di officina e  di  montatore
autorizzati rilasciate; 
      ((5) il rilascio di chiavi di sicurezza e certificati  digitali
per le carte tachigrafiche;)) 
    b) definizione ed  attribuzione  dei  poteri  di  accertamento  e
vigilanza sull'applicazione del presente decreto.